La Corte Costituzionale ha esaminato e dichiarato fondata con riferimento all’art. 3 Cost. la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla c.d. legge Fornero (n. 92/2012) il quale prevede la facoltà e non il dovere del Giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo. Ciò in quanto la stessa ritiene irragionevole la disparità di trattamento tra il licenziamento economico (ipotesi lasciata alla discrezionalità del giudice) e quello per giusta causa (ipotesi in cui è previsto invece l’obbligo della reintegra). La Corte fa sapere nel comunicato stampa che le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.
Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, n.2021 FATTO E DIRITTO Ritenuto che: A.A. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del 7.11.2018 con il quale il tribunale di Torino, previa audizione del ricorrente, ha ritenuto non sussistere il suo diritto nè alla internazionale protezione sussidiaria nè alla protezione umanitaria. Il primo giudice ha osservato per gli aspetti che qui rilevano come non potesse essere riconosciuta la protezione umanitaria, non essendo il richiedente in situazione di vulnerabilità proprio per la comparazione con la sua situazione personale. In questa prospettiva ha sottolineato che il predetto aveva avuto modo di studiare sino a 20 anni diventando elettricista ed avviando una attività lavorativa con l'apertura di un laboratorio professionale; che il ricorrente aveva/ lasciato in patria la madre ed i fratelli e non aveva documentato una condizione stabile di inserimento nel contesto nazionale. Con un unico motivo si deduce la violazione e falsa ap