Conteggi lavoro

lunedì 28 novembre 2011

Cass. 15610/2011: somministrazione, Poste Italiane, accoglimento.

Cassazione Civile, Sez. Lav., Sentenza 15610/2011

Vedi massima

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15.07.2011, n. 15610

(OMISSIS)


Con sentenza del 18/4 - 12/7/07 la Corte d'Appello di Milano, pronunziando sull'impugnazione proposta da R.E. avverso la sentenza n. 3134/06 del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo lombardo che le aveva rigettato la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati in virtù del contratto di somministrazione a tempo determinato intercorso tra le Poste italiane s.p.a e la società ALI s.p.a. in relazione al periodo 13/1/04 - 13/1/06, accolse l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiarò che tra le parti era in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'8/1/2005, con condanna della società postale a riammetterla nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonchè a corrisponderle il risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale dalla data del recesso, unitamente alle spese del doppio grado di giudizio.

La Corte d'appello addivenne a tale decisione dopo aver rilevato che per i contratti conclusi anteriormente all'8/1/05, ai quali era applicabile "ratione temporis" la L. n. 196 del 1997, la ricorrente non era stata in grado di precisare quale disposizione della disciplina previgente fosse stata violata, mentre per quelli conclusi nella vigenza del nuovo D.Lgs. n. 276 del 2003 era emerso che, sia nel contratto di somministrazione intercorso tra la società somministratrice ALI e la società utilizzatrice Poste Italiane, sia in quello intervenuto la ALI s.p.a e la lavoratrice, non era stato indicato alcun elemento, nè era stata offerta alcuna prova in merito alla effettiva sussistenza della causale genericamente indicata, vale a dire quella "per punte di più intensa attività cui non sia possibile fare fronte con le riserve normalmente impiegate". Si era, quindi, verificata, secondo la Corte, una ipotesi di somministrazione irregolare di lavoro al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), per cui era fondata la domanda della lavoratrice diretta a vedersi costituito in capo alla società utilizzatrice del lavoro, ai sensi degli artt. 27 e 28 del citato D.Lgs., un rapporto di lavoro con effetto dall'inizio della somministrazione.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane s.p.a che affidano l'impugnazione a sette motivi di censura.

Resiste con controricorso la R. che propone, a sua volta, ricorso incidentale, al quale si oppongono le Poste, diretto a sentir accertare che anche il rapporto di lavoro a termine per somministrazione sorto il 13/1/04 soggiace alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003.

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..


1. Col primo motivo la ricorrente denunzia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) dolendosi del fatto che il giudice d'appello, pur avendo escluso l'applicabilità nella fattispecie, sia della L. n. 1369 del 1960, che della disciplina dettata dalla L. n. 196 del 1997, art. 10, ha finito per applicarle la sanzione della trasformazione del rapporto in quello a tempo indeterminato di cui al citato art. 10, ancorchè quest'ultima norma contempli la diversa ipotesi della carenza di forma scritta del contratto di fornitura riferito alla diversa tipologia del contratto interinale. Inoltre, secondo la ricorrente sussisterebbe un vizio di motivazione nel fatto che il giudice d'appello ricolleghi alla ravvisata mancanza di una causale del contratto la sanzione della conversione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo all'utilizzatrice, quando, invece, la ben più grave violazione della carenza di forma scritta comporta una tale conseguenza in capo alla tornitrice.

2. Col secondo motivo si deduce a violazione e falsa applicazione dell'art. 99 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 27 e 28 (art. 360 c.p.c., n. 3) e si pone il seguente quesito di diritto:

"Se il richiamo operato nel contratto di somministrazione alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo può ritenersi sufficiente per considerare individuata la causale del contratto". 3. Col terzo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e 21 (art. 360 c.p.c., n. 3) ed è formulato il seguente quesito: "Se, laddove l'impresa utilizzatrice non abbia violato alcuna delle disposizioni del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 e sia stato stipulato un regolare contratto di somministrazione, secondo i requisiti di cui all'art. 21, sia possibile, comunque, dichiarare "ope iudicis" la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato tra l'impresa utilizzatrice ed il lavoratore somministrato in conseguenza della indicazione, quale causale, di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". 4. La violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 (art. 360 c.p.c., n. 3) rappresenta il vizio denunziato col quarto motivo, all'esito del quale è posto il seguente quesito: "Se possa ritenersi sussistente un'ipotesi di somministrazione irregolare, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, per il solo fatto di aver indicato nella causale il riferimento a "punte di più intensa attività cui non sia possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate". 5. Oggetto di censura del quinto motivo è il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 5) per effetto del quale è proposto il seguente quesito: "Se il riferimento alle ipotesi previste dal contratto collettivo possa ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione dell'effettività della causale apposta al contratto di somministrazione e a quale ulteriore onere probatorio deve intendersi gravata la società utilizzatrice al fine di dimostrare la legittimità della causale". 6. La doglianza manifestata col sesto motivo è la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, (art. 360 c.p.c., n. 3) e si chiede di accertare se in caso di scadenza del termine apposto al contratto di assunzione in essere tra la Società di somministrazione e il lavoratore somministrato sia applicabile la tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970 art. 18, 7. Con l'ultimo motivo si denunzia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094, 2099 e 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e si chiede di verificare se, per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore, a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimità del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, ha diritto ai pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli art. 1206 e segg. c.p.c." Col ricorso incidentale, attraverso il quale la R. tende a vedersi accertare la decorrenza del rapporto a tempo indeterminato dal primo contratto del 13/1/2004, si denunzia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 27, 28, 85 e 86, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e si pone il seguente quesito:

"Dica la Corte se è vero o non è vero che un rapporto di lavoro a termine per somministrazione insorto il 13/1/04 soggiace, "ratione temporis", al D.Lgs. n. 276 del 2003, ancorchè il sottostante contratto orizzontale/commerciale di somministrazione (tra l'impresa fornitrice e utilizzatrice) sia stato stipulato durante la vigenza della L. n. 196 del 1997 e successivamente prorogato".

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Osserva la Corte che il primo motivo del ricorso principale è inammissibile in quanto non conferente alla soluzione adottata in sentenza che fa chiaro riferimento al contratto di somministrazione di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003 e non al contratto interinale disciplinato dalla previgente normativa di cui alla L. n. 196 del 1997, ai cui articoli si richiama la ricorrente nel dolersi della loro violazione. Tra l'altro, nella premessa della motivazione della sentenza è chiaramente spiegato che, anche se dalla documentazione prodotta dalla società si evinceva che la prima assunzione della R. traeva origine dalla proroga del contratto di fornitura ricadente "ratione temporis" nella previgente disciplina di cui alla L. n. 196 del 1997, tuttavia la iavoratrice aveva chiesto pronunce consequenziali all'accertamento dell'irregolare stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato accompagnando la domanda con una allegazione che riconduceva la fattispecie controversa al D.Lgs n. 276 del 2003, art. 27, sulla somministrazione irregolare.

I motivi del ricorso principale di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 possono essere trattati, invece, congiuntamente in quanto affrontano diversi aspetti della stessa questione incentrata sul contratto di somministrazione disciplinato dal citato D.Lgs. n. 276 del 2003.

Orbene, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 1, stabilisce che il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5, mentre il citato art. 1, comma 3, prevede che un tale tipo di contratto può essere concluso a termine o a tempo indeterminato, con la specificazione, al comma 2 del citato articolo, che per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonchè sotto la direzione dell'utilizzatore.

Quanto alle condizioni di liceità del ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato, che qui interessa, le stesse sono individuate al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, nelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferite all'ordinaria attività dell'utilizzatore, mentre per la individuazione dei limiti quantitativi di utilizzazione della stessa tipologia contrattuale la norma rimanda ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, in conformità alla disciplina di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 10.

Con riferimento all'apparato sanzionatolo civilistico, è bene chiarire che lo schema di fondo che regolava le sanzioni dell'interposizione di manodopera è sostanzialmente sopravvissuto alla riforma introdotta dal legislatore con il D.Lgs. n. 276 del 2003. Infatti, la sanzione prevista per i ricorso alla somministrazione di lavoro al di fuori dei limiti previsti dalla legge (cd. somministrazione irregolare) è quella della imputazione del rapporto di lavoro direttamente all'utilizzatore della prestazione lavorativa. Ciò si desume direttamente dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1, in base al quale "quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, 1 comma, lett. a), b), c) d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione". A tale sanzione prevista per la violazione delle condizioni di utilizzo della somministrazione di lavoro si affianca quella della nullità, contemplata per il caso di mancanza di forma scritta del contratto di somministrazione (art. 21, comma 4).

E' interessante rilevare che la previsione della possibilità riconosciuta al lavoratore di adire l'autorità giudiziaria per ottenere la costituzione del rapporto di lavoro anche e solamente con l'utilizzatore, di cui al citato art. 27, comma 1, è in linea con l'orientamento consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla L. n. 1369 del 1960, che escludeva la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra utilizzatore della prestazione e soggetto interposto (v. Cass. sez. un. n. 14897/2002 e Cass. sez. lav. n. 11363/2004).

In definitiva, oltre ai casi di nullità del contratto di somministrazione privo di forma scritta (art. 21, comma 4) o di somministrazione fraudolenta (art. 28 su relative sanzioni penali ed amministrative . per quest'ultima ipotesi la sanzione civile della nullità si desume dai principi generali di cui agli artt. 1344, 1345 e 1418 c.c.), è contemplata la possibilità di costituzione del rapporto lavorativo in capo all'utilizzatore nell'ipotesi di somministrazione irregolare, che si verifica, così come previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1, artt. 20 e 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), nei seguenti casi: ipotesi in cui il contratto di somministrazione venga concluso da un soggetto privo di autorizzazione o se gli estremi di tale autorizzazione non risultano indicati su contratto di somministrazione; se il ricorso alla somministrazione non rispetta le ragioni giustificative indicate all'art. 20, comma 4, per la somministrazione a termine; se si verifica al di fuori delle esigenze indicate all'art. 20, comma 3, per quella a tempo indeterminato o nel caso in cui tali giustificazioni non risultino dal contratto di somministrazione; in caso di violazione dei limiti quantitativi indicati dalla contrattazione collettiva (cd. clausole di contingentamento) per la somministrazione a tempo determinato o qualora il numero dei lavoratori da somministrare non risulti indicato nel contratto di somministrazione; qualora non venga indicata sul contratto di somministrazione la presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e le relative misure di prevenzione; qualora il contratto di somministrazione risulti privo dell'indicazione della data di inizio e della durata prevista.

Orbene, esaminando attentamente la causa del ricorso ai contratto di somministrazione che qui interessa, vale a dire quella di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, la quale prevede che la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa, si osserva che la norma introduce una causale ampia, non legata a specifiche situazioni tipizzate dal legislatore o dal contratto collettivo, per cui si impone più che mai la necessità di una verifica diretta ad accertare, non la temporaneità o la eccezionalità delle esigenze organizzative richieste per la somministrazione a termine (come, invece, previsto espressamente dalla norma transitoria di cui al D.Lgs, n. 276 del 2003, art. 86, comma 3, diretto a mantenere in vita fino alla scadenza le clausole dei contratti collettivi stipulati ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 1), quanto, piuttosto, la effettiva esistenza delle esigenze alle quali si ricollega l'assunzione del singolo dipendente, allo scopo di escludere il rischio di ricorso abusivo a forme sistematiche di sostituzione del personale atte a mascherare situazioni niente affatto rispondenti a quelle contemplate dalla norma di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, o se non addirittura il rischio del superamento del limite rappresentato dalla necessità che non siano perseguite finalità elusive delie norme inderogabili di legge o di contratto collettivo atte ad integrare l'ipotesi, sanzionata, della somministrazione fraudolenta. Alla stregua di tali principi deve, dunque, ritenersi che correttamente la Corte d'appello ha affrontato la questione pervenendo alla conclusione che, poichè il controllo giudiziario sulle ragioni che consentono la somministrazione è limitato per legge all'accertamento dell'esistenza di quelle stesse ragioni che la norma pone a base del ricorso ad una tale tipologia di contratto, non potendosi estendere, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 3, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell'utilizzatore, rimane ferma la necessità che la società convenuta in giudizio dia la dimostrazione della effettiva esistenza dell'esigenza alla quale si ricollega la singola assunzione del lavoratore. Tale soluzione è perfettamente logica in quanto risponde alle suddette esigenze di verifica del rispetto del summenzionato dettato normativo di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, sulle causali che consentono il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, oltre che del divieto di ricorso a forme di somministrazione fraudolenta.

In effetti, con argomentazione assolutamente congrua ed immune da vizi di carattere logico.giuridico, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che a fronte della causale della stipulazione "punte di più intensa attività cui non sia possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate" non è indicato, da parte della società convenuta, alcun elemento, nè è offerta a prova alcuna circostanza utile alla verifica della effettiva esistenza di tale causale, essendosi la stessa società limitata a considerazioni generali sull'attività dell'ufficio postale ove la ricorrente era stata impiegata e sulle assenze del relativo personale, situazione, quest'ultima, prevista solo in astratto dalla contrattazione collettiva ai fini della deroga alle assunzioni a tempo indeterminato, per cui non era risultato soddisfatto l'onere probatorio posto a carico dell'appellata.

Resta da superare, a questo punto, la questione che si pone in ordine alla connotazione temporale che viene ad assumere il rapporto che si instaura con l'utilizzatore.

Orbene, ritiene questa Corte che il contratto che si viene ad instaurare con l'utilizzatore della prestazione non può che essere a tempo indeterminato. Invero, occorre osservare che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1, stabilisce espressamente che in ipotesi di somministrazione avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.

Pertanto, la stessa efficacia "ex tunc" che la norma in esame ricollega alla sentenza costitutiva provocata da un tale tipo di ricorso rappresenta un valido elemento letterale e logico che autorizza a ritenere che se il legislatore avesse voluto riferirsi alla costituzione di un rapporto diverso da quello a tempo indeterminato non avrebbe certamente avuto ragione di dover far riferimento ad una costituzione del rapporto con effetto dall'inizio della somministrazione stessa. Un ulteriore ed insuperabile argomento sistematico è quello per il quale, diversamente opinando, verrebbe ad essere facilmente aggirata la disciplina limitativa del contratto a termine: invero, qualora si volesse sostenere che anche il rapporto che si instaura "ex lege" con l'impresa utilizzatrice debba essere a termine, ad onta della accertata illegittimità del ricorso alla tipologia del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, si perverrebbe alla inaccettabile ed assurda situazione per la quale la violazione così perpetrata consentirebbe all'impresa utilizzatrice di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa.

Ne consegue che i motivi n. 2, 3, 4, 5 e 6 del ricorso principale sono infondati.

E', altresì, infondato l'ultimo motivo col quale è posta la questione concernente le pretese economiche della lavoratrice, oltre che la loro decorrenza, che la ricorrente ricollega in via alternativa alla riammissione in servizio di quest'ultima o alla effettiva offerta delle prestazioni lavorative con la relativa messa in mora della datrice di lavoro, contestando che la "mora accipiendi" potesse coincidere con la richiesta del tentativo di conciliazione.

Tuttavia, la censura non coglie nel segno laddove pretende di far decorrere il diritto alle retribuzioni, come forma risarcitoria, dalla effettiva riammissione in servizio della lavoratrice o laddove ritiene che la richiesta del tentativo di conciliazione non possa equipararsi, ai fini della messa in mora della parte datoriale, all'offerta delle prestazioni lavorative.

Invero, come questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 15515 del 2/7/2009), "nel caso di più contratti per prestazioni temporanee, che siano stati ripetutamente reiterati in maniera continuativa, convertiti dal giudice in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato per violazioni delle disposizioni della L. n. 1369 del 1960, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione dal momento della sospensione del lavoro al termine dell'ultimo contratto, ma soltanto da quando abbia provveduto a mettere nuovamente a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa con un atto giuridico in senso stretto di carattere recettizio o per "facta concludentia", determinandosi, da tale momento una situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro, da cui deriva, ai sensi degli artt. 1206 e ss. cod. civ., il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni perdute a causa dell'ingiustificato rifiuto della prestazione. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha accolto il motivo di ricorso incidentale del lavoratore, condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute dalla data della richiesta di assunzione formulata dal lavoratore in sede di tentativo di conciliazione)".

In maniera ancora più specifica si è affermato (Cass. sez. lav. n. 23756 del 10/11/2009) che "nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato, la disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunica al dipendente la scadenza del termine illegittimamente apposto, configura un atto meramente ricognitivo, non una fattispecie di recesso, e la prestazione lavorativa cessa in ragione dell'esecuzione che le parti danno alla clausola nulla. Ne consegue l'inapplicabilità della L. n. 604 del 1966, art. 6 e L. n. 300 del 1970, art. 18, benchè la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia al dipendente il diritto al ripristino del rapporto di lavoro e, ove negato, il diritto alla tutela risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, acclarato che il contratto a termine di formazione e lavoro era stato stipulato da datore di lavoro diverso da quello convenuto in giudizio senza che tra i due datori fosse intervenuto trasferimento del rapporto di lavoro ad alcun titolo, aveva attribuito alla disdetta comunicata alla lavoratrice valore meramente ricognitivo dell'avvenuta scadenza del termine apposto al contratto di formazione e lavoro nell'erroneo presupposto della validità dello stesso e ne aveva tratto le conseguenze in termini di persistenza del rapporto per il periodo successivo e di diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni a decorrere dalla messa in mora del datore di lavoro con l'offerta della prestazione lavorativa, identificata con la notifica dei ricorso introduttivo del giudizio)." Ne consegue il rigetto del ricorso principale.

Egualmente infondato è il ricorso incidentale per il tramite del quale la lavoratrice tenta di farsi riconoscere la decorrenza del rapporto a tempo indeterminato dal primo contratto del 13/1/2004.

Invero, come giustamente evidenziato nella sentenza impugnata, nella fattispecie la prima assunzione della R. da parte della società ALI trasse origine dalla proroga del contratto di fornitura di lavoro già in essere tra quest'ultima e Poste Italiane a suo tempo sottoscritto il 15/1/03, cioè allorquando era ancora vigente la precedente normativa sui contratti interinali di cui alla L. n. 196 del 1997, per cui era da escludere in radice che un rapporto derivato direttamente da un contratto soggetto alla precedente disciplina, oltretutto estranea all'oggetto della domanda che era stata modulata sulla base del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 potesse essere regolato alla luce delle nuove disposizioni su contratto di somministrazione.

Pertanto, anche il ricorso incidentale va rigettato.

La reciproca soccombenza delle parti induce la Corte a ritenere interamente compensate tra le stesse le spese del presente giudizio.


La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese.