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lunedì 28 novembre 2011

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17.06.2011, n. 13353

Cassazione Civile, Sez. Lav., Sentenza 13351/2011

licenziamento, sanzione disiplinare, causa, illegittimità

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.


Cass., Sez. Lav., sent. n. 13353/2011


(OMISSIS)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza parziale del 3/4/03 il Tribunale di Aosta annullò le sanzioni conservative inflitte dalla società Poste Italiane spa a L.S. il 24/4/02 ed il 9/5/02 e dichiarò l'illegittimità del licenziamento intimatogli l'11/602, con ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna delle Poste al pagamento delle retribuzioni maturate dalla risoluzione del rapporto, oltre che alla restituzione della somma trattenuta a titolo di multa e al versamento dei contributi e delle spese di causa.

Il licenziamento, intimato l'11/6/02, era stato irrogato sulla base delle contestazioni del 13/5/02 concernenti il rifiuto del dipendente di consegnare la corrispondenza nella zona assegnatagli, dopodichè il medesimo era rimasto inoperoso all'interno dell'ufficio per le intere giornate del 12, 13, 26 aprile 2002, mantenendo un comportamento analogo il 15/4/02 fino alle ore 8,45, orario dopo il quale si era allontanato dall'ufficio adducendo motivi di salute, nonchè nelle giornate del 26 aprile, del 6, 7, 8 e 9 maggio, in cui, dopo aver incasellato parte della corrispondenza da recapitare nella sua zona, era rimasto inoperoso per il resto della giornata lavorativa. Al medesimo dipendente era stato, altresì, contestato di aver tenuto in data 24/4/02 un comportamento minaccioso verso il responsabile del CPO, sig. C., alla presenza di altri dipendenti.

A seguito di appello delle Poste la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 16/10/03, respinse la domanda del L. in ordine al licenziamento, mentre confermò nel resto l'impugnata sentenza, compensando le spese del doppio grado.

A seguito di ricorso in cassazione del lavoratore e di ricorso incidentale condizionato delle Poste sul licenziamento e di ricorso incidentale condizionato della stessa società in ordine alle sanzioni disciplinari conservative, la suprema Corte, con sentenza n. 21355 del 4/10/06, riuniti i ricorsi, accolse il ricorso principale e quello incidentale condizionato sul licenziamento, mentre respinse il ricorso incidentale sulle sanzioni conservative, cassando la sentenza e rinviando il procedimento alla Corte d'appello torinese, in nuova composizione, per un nuovo esame sui motivi accolti.

La causa venne riassunta dal L. e all'esito del contraddittorio il giudice del rinvio, con sentenza del 25/9/07, depositata l'1/10/07, respinse l'appello delle Poste e confermò la sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta illegittimità del licenziamento, condannando la società postale alle spese del giudizio d'appello, del giudizio di cassazione e di quelle del rinvio.

A tale decisione il giudice del rinvio pervenne dopo aver accertato che l'episodio minaccioso nei confronti del responsabile del CPO contestato al L. non aveva trovato conferma istruttoria, che il rifiuto opposto da quest'ultimo alla consegna della corrispondenza nella zona di recapito assegnatagli era stata motivata in base alla sua attestata inidoneità alla guida di automezzi in ragione dell'assunzione di psico-farmaci e che la sanzione del licenziamento era prevista dall'art. 54, n. 6 del CCNL per ipotesi diversi, mentre quella in esame ricadeva tra i comportamenti per i quali l'art. 56 n. 4 del CCNL contemplava la sanzione della sospensione fino a dieci giorni.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Poste Italiane s.p.a che affida l'impugnazione a due motivi di censura.

Resiste con controricorso il L..

MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Col primo motivo la società ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe disatteso quanto stabilitosi con la sentenza rescindente di questa Corte, posto che avrebbe omesso il controllo sulla idoneità o meno del dipendente alle mansioni di portalettere, condizione, questa, indispensabile per la verifica della giusta causa del licenziamento, considerando, invece, assorbente il profilo di censura relativo alla riconduzione dell'eventuale inadempimento ad una declaratoria del CCNL comportante una sanzione espulsiva. Conseguentemente, la ricorrente pone il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se costituisca violazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2, l'omesso esame da parte della Corte torinese dei profili in precedenza evidenziati concernenti gli accertamenti sanitari e la gradualità e proporzionalità della sanzione espulsiva adottata".

Il motivo è infondato.

Anzitutto, non può non evidenziarsi che il quesito è mal posto in quanto, contrariamente a quanto supposto dalla ricorrente, il giudice del rinvio non era stato investito della valutazione della infermità del lavoratore ai fini della sua incompatibilità con l'attività da svolgere, ma unicamente ai fini della gravità della condotta contestatagli e della sua configurabilità come giusta causa o giustificato motivo del licenziamento, valutazione, questa, che risulta essere stata fatta con motivazione congrua, priva di salti logici e corretta sul versante giuridico. Infatti, il giudice del rinvio ha semplicemente verificato che anche se in ipotesi fosse stata accertata l'idoneità del dipendente alla conduzione dei mezzi, nel qual caso non sarebbe più sussistita la causa giustificatrice addotta dal medesimo a conforto del suo rifiuto di svolgere la consegna della posta a distanza con automezzi in ragione dell'assunzione terapeutica di psicofarmaci, egualmente non sarebbe stata giustificata l'adozione della massima sanzione disciplinare del licenziamento che è prevista, invece, dal CCNL di settore per altre specifiche ipotesi diverse da quella oggetto di causa. In particolare, il giudicante ha chiarito che mai la fattispecie realizzata dal L. attraverso il suo rifiuto ad eseguire la consegna dei plichi con automezzi poteva essere collegata a quelle sanzionate dall'art. 54 n. 6 del CCNL delle Poste col licenziamento, mentre la stessa poteva tranquillamente rientrare in quelle contemplate dall'art. 56, n. 4 dello stesso contratto collettivo, ai fini dell'applicazione della sanzione conservativa della sospensione fino a dieci giorni.

2. Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2119 e 2697 c.c., nonchè l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare, la ricorrente sostiene che l'ingiustificato e persistente rifiuto del dipendente a svolgere l'attività lavorativa doveva, comunque, considerarsi rilevante ai sensi dell'art. 2119 c.c. in quanto integrava una ipotesi di inadempimento che non giustificava la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. In ogni caso ricadeva sul lavoratore l'onere di provare che l'impossibilità di utilizzare i veicoli gli rendeva effettivamente impossibile l'espletamento dell'attività di recapito.

A conclusione del motivo la ricorrente pone i seguenti quesiti di diritto: "Dica la Corte se possa costituire giusta causa di licenziamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ. un inadempimento o comunque un fatto del prestatore di lavoro seppure non considerato dal CCNL tra quelli comportanti l'irrogazione di una sanzione espulsiva. Conseguentemente, se integri una "causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto" l'ingiustificato rifiuto, persistente e prolungato, da parte del lavoratore dello svolgimento della prestazione lavorativa dovuta.

Dica altresì la Corte se incomba o meno sul lavoratore che invoca, a giustificazione del rifiuto della prestazione dovuta, una impossibilità derivante da inidoneità fisica la prova del nesso di causalità tra tale inidoneità e detta impossibilità." Osserva, anzitutto la Corte che per tale motivo si delinea una causa di improcedibilità, posto che le questioni poste non possono prescindere dalla disamina della normativa collettiva di riferimento che nella fattispecie non è stata affatto prodotta.

Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 15495 del 2/7/2009) "l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e seguenti e, in ispecie, con la regola prevista dall'art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione che interessa".

Si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. Ordinanza n. 11614 del 13/5/2010) che "l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi - imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi. In tal caso, ove pure la S.C. rilevasse la presenza dei contratti e accordi collettivi nei fascicoli del giudizio di merito, in ogni caso non potrebbe procedere al loro esame, non essendo stati ritualmente depositati secondo la norma richiamata".

In ogni caso è infondato il rilievo per il quale il comportamento contestato al L. doveva essere valutato esclusivamente ai sensi della norma codicistica del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., essendo, invece, necessario, come correttamente operato dal giudice del rinvio, rapportare lo specifico addebito alla situazione concretamente verificatasi alla luce delle previsioni collettive espressamente stabilite nella materia delle sanzioni disciplinari, soprattutto come nell'ipotesi in esame che rientrava a pieno titolo nella previsione contrattuale di cui all'art. 56 n. 4 del ccnl di settore ai fini dell'applicazione di sanzioni di solo tipo conservativo. Al riguardo è spiegato in sentenza che quest'ultima norma collettiva prevedeva il "rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio" ovvero "l'abituale inosservanza degli obblighi di servizio nell'adempimento delle prestazioni di lavoro".

Invero, si è già avuto modo di affermare (Cass., sez. lav., 15-02- 1996, n. 1173) che" in materia di licenziamenti disciplinari, deve escludersi che, ove un determinato comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, essa possa formare oggetto di una autonoma e più grave valutazione da parte del giudice, a meno che non accerti che le parti avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva." (in senso conforme v. Cass. sez. lav. n. 4932 dell'1/4/2003 per la quale in presenza di una specifica previsione contrattuale di illecito disciplinare il giudice è tenuto ad uniformarsi alla definizione contrattuale, salva l'ipotesi che questa permetta il licenziamento arbitrario o discriminatorio, operando in tal caso la nullità ex art. 1418 c.c.) Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 55,00 per esborsi e di Euro 2500,00 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.


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