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martedì 29 novembre 2011

Cass. massima sentenza n. 23063/2011 Illegittimo il licenziamento del lavoratore al quale è stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza durante il turno di reperibilità

Con sentenza n. 23063 del 7 novembre 2011, la Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore che veniva trovato in stato di ebrezza durante il turno di reperibilità e, a cui veniva ritirata la patente.

La Suprema Corte evidenzia che l'essere inserito nel turno di reperibilità non può essere equiparato all'essere in servizio effettivo e nell'espletamento delle mansioni lavorative in azienda e che lo stato di ebrezza non può avere automaticamente riflesso sul vincolo fiduciario senza la valutazione delle circostanze e modalità concrete del fatto e del suo contesto.

Nel caso concreto era lo stesso CCNL, applicato al rapporto di lavoro, a non consentire il licenziamento poiché prevede, per un comportamento peggiore dello stato di ebrezza, e cioè la "manifesta ubriachezza", sanzioni più lievi quali l’ammonizione o al massimo la sospensione.

In definitiva, il provvedimento di licenziamento era da considerarsi eccessivo e non proporzionato alla gravità del fatto.