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mercoledì 30 novembre 2011

Sentenza n. 17085/2011: licenziamento, giustificato motivo oggettivo


Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., n. 17085 del 08.08.2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.Q.M.


(OMISSIS)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., M.L. aveva impugnato il licenziamento comunicatogli il 18 luglio 2000 dalla s.p.a. F. (poi divenuta S. O. s.p.a.) per mancanza di commesse e in particolare per la perdita dell'appalto relativo al servizio di lavanderia presso l'ospedale "Di S." di Brindisi, cui il lavoratore era addetto, appalto assegnato ad altra impresa. Il ricorrente aveva sostenuto che l'appalto era stato in realtà assegnato ad una associazione temporanea di imprese tra la stessa F.e la T.F. s.c. a r.l., per cui aveva chiesto in via principale l'accertamento della assenza di un giustificato motivo oggettivo del licenziamento, con la conseguente reintegrazione presso la F, e, in via subordinata, in caso di accertamento della legittimità del licenziamento, la declaratoria del proprio diritto ad essere assorbito dalla associazione temporanea di imprese aggiudicatari a dell'appalto e ad essere collocato al lavoro presso quella delle due associate che sarebbe stata ritenuta obbligata a tanto ai sensi dell'art. 8 del capitolato di appalto del servizio, con conseguente condanna di quest'ultima ad assumerlo dalla data del licenziamento a tutti gli effetti, anche retributivi.

Il Tribunale adito aveva respinto la domanda di impugnazione del licenziamento e accolto la domanda subordinata nei confronti della cooperativa T.F,, in quanto conferente il personale per l'esecuzione del contratto di appalto (mentre la F.avrebbe conferito unicamente attrezzature ed un automezzo).

Su appello della cooperativa e in assenza di appello incidentale delle altre due parti, la Corte d'appello di Lecce, con sentenza depositata il 13 febbraio 2006, ha respinto la domanda svolta dal M. nei confronti della Tre Fiammelle, con due motivazioni alternative:

- ritenuto che si fosse tonnato il giudicato tra il M. e la F. in ordine alla dichiarata legittimità del licenziamento, lo ha viceversa valutato, su appello della cooperativa terza, ingiustificato, col conseguente venir meno del presupposto per l'accoglimento della domanda subordinata del M., sostanzialmente diretta nei confronti della T. F. s.c. a r.l.;

- ha comunque valutato come insussistente l'obbligo della cooperativa, a norma del capitolato d'appalto, di procedere all'assunzione del M., "trattandosi di condizione del capitolato d'appalto generante diritti-doveri solo in connessione con disposizioni in merito derivanti da pattuizioni del C.C.N.L., nella specie del tutto assenti".

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, notificato il 31 gennaio 2007, il M., affidandolo a due motivi.

Resiste alle domande la cooperativa T. F. con rituale controricorso.

La s.p.a. S. o. ha notificato tardivamente alle altre parti un controricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, la parte ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 22, e segg., e/o del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 93, con riferimento all'art. 1703 c.c., e segg. e art. 112 c.p.c..

Il motivo investe la valutazione da parte della Corte territoriale degli elementi di fatto relativi alla sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento del M., senza considerare il comportamento contrario a buona fede della cooperativa che nella associazione temporanea di imprese sarebbe stata la capogruppo e quindi anche mandataria della F..

Il secondo motivo, relativo ad un vizio di motivazione della sentenza, investe "il silenzio in danno della F.s.p.a. per aver posto in essere i comportamenti qualificati come di "malafede contrattuale", alfine di far apparire legittimo il licenziamento irrogato all'odierno ricorrente".

Il terzo motivo denuncia infine la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nella interpretazione della norma del capitolato di appalto che secondo il ricorrente prevederebbe l'assorbimento incondizionato del personale da parte dell'impresa subentrante.

Come riferito nella parte espositiva della presente sentenza, la decisione della Corte d'appello di Lecce fonda su di una duplice alternativa ratio, ognuna delle quali sufficiente a sostenere la decisione.

Il ricorso investe la prima di esse con i primi due motivi, che appaiono peraltro poco comprensibili, sia in rapporto alle norme che nella rubrica vengono indicate come violate sia quanto al contenuto delle argomentazioni di sostegno.

In ogni caso poi, deve ritenersi inammissibile per difetto del requisito della autosufficienza (su cui cfr., ad es. Cass. sentt. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09) e per la natura meramente assertiva della argomentazioni di sostegno, il terzo motivo, che censura la seconda ratio posta a fondamento della decisione impugnata (la quale presuppone la legittimità del licenziamento e quindi il possibile ingresso della domanda subordinata).

Pur contrastando l'interpretazione data dalla Corte territoriale al capitolato dell'appalto relativo al servizio presso l'ospedale aggiudicato all'associazione di imprese e per essa alla capogruppo T. F., il ricorrente omette infatti di riprodurne il contenuto essenziale, limitandosi ad affermare in maniera apodittica che il suo significato è diverso da quello ritenuto in sentenza.

In base alle considerazioni svolte, il ricorso va pertanto respinto con la condanna, in solido, del ricorrente e della s.p.a. Servizi Ospedalieri che ne ha sostenuto la richiesta di accoglimento del ricorso, a rimborsare alla società di produzione e lavoro a r.l. T.F. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, in solido con la S.O. s.p.a., a rimborsare alla società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. T.F. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.