Cassazione sentenza n. 5555 del 09.03.2011
In tema di licenziamento disciplinare, ove il lavoratore deduca il  carattere ritorsivo del provvedimento datoriale, è necessario che tale  intento abbia avuto un'efficacia determinativa ed esclusiva del  licenziamento anche rispetto agli altri eventuali fatti idonei a  configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto, dovendosi  escludere la possibilità di procedere ad un giudizio di comparazione fra  le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad  una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altre  inadempienze.
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