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giovedì 22 dicembre 2011

CASSAZIONE SENTENZA N. 5139 DEL 3 MARZO 2011: IMPUGNAZIONI CIVILI - RICORSO PER CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - RIPROPOSIZIONE CON RICORSO INCIDENTALE DI QUESTIONE ASSORBITA - FUNZIONE RESCISSORIA – PORTATA

Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., qualora i giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero diritto, ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto, perche' rimasta assorbita e la stessa venga riproposta con ricorso incidentale per cassazione, la Corte, una volta accolto il ricorso principale e cassata la sentenza impugnata, puo' decidere la questione purche' su di essa si sia svolto il contraddittorio, dovendosi ritenere che l'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ, come modificato dall'art. 12 della legge n. 40 del 2006, attribuisca alla Corte di cassazione una funzione non piu' soltanto rescindente ma anche rescissoria e che la perdita del grado di merito resti compensata con la realizzazione del principio di speditezza

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