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martedì 20 dicembre 2011

Corte di Cassazione, N.12985 -21 Maggio 2008 Contratto a termine – Condizioni legittimanti la clausola limitativa della durata – Mancanza – Conseguenze – Nullità del contratto ex art. 1419, comma 1, cod. civ. – Esclusione – Trasformazione a tempo indeterminato – Configurabilità.

Massima
L’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche anteriormente alla modifica introdotta dall’art. 39 della legge n. 247 del 2007, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine «per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo».