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giovedì 29 dicembre 2011

Domanda giudiziale in materia di prestazioni previdenziali - Decadenza - Decorrenza del termine - Tardivi provvedimenti di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale - Ininfluenza. Massima Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 17 marzo 2008, n. 7148

In tema di indennità di disoccupazione, la decadenza dalla proposizione della domanda giudiziale, di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, è decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, sicché resta preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale. Ne consegue che la decisione del ricorso tardivamente presentato, ancorché imposta dall'art. 8 della legge n. 533 del 1973, non impedisce il decorso del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale.