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martedì 20 dicembre 2011

Pensioni pubbliche – Indebito trattamento provvisorio Inpdap – Decorso temporale e criterio soggettivo della buona fede dell’accipiens – Irripetibilità delle somme indebite – Applicabilità.

Corte dei Conti, massima sentenza n. 153-26 del 2006

L’erogazione del trattamento pensionistico provvisorio, quando si è protratta per un certo lasso di tempo, conferisce rilevanza allo stato di buona fede del percettore e impedisce all’ente la possibilità di recuperarne gli importi indebiti.