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giovedì 5 gennaio 2012

Disoccupazione ordinaria

DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

Regole generali

Una quota dei contributi versati per i lavoratori regolarmente iscritti all'INPS serve per assicurarsi contro la perdita del lavoro e la disoccupazione, causata dall'estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.

L'indennità spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica, compresi i lavoratori a domicilio e gli stranieri extracomunitari.

Non è necessario che lo stato di disoccupazione sia assoluto:
  • l'indennità è riconosciuta quando si perde l'attività principale da cui si ricava il reddito maggiore;
  • si può ricevere l'indennità di disoccupazione anche se si sta svolgendo un'attività stagionale.
Esistono diverse forme di indennità di disoccupazione, distinte in base al settore di lavoro e ai requisiti richiesti:
  • indennità ordinaria
  • indennità ordinaria con requisiti ridotti
  • trattamento speciale per l'edilizia
  • trattamento speciale per operai agricoli
I trattamenti sono detti 'speciali' in quanto comportano percentuali di indennità superiori a quelle delle altre forme di disoccupazione, rivolgendosi a lavoratori di settori produttivi spesso soggetti a interruzioni del rapporto di lavoro.

Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:
  • ha percepito l'indennità per tutte le giornate previste;
  • viene avviato dalle agenzie di lavoro ad una nuova attività;
  • diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
Indennità ordinaria

A chi spetta

L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta:
  • ai lavoratori licenziati ( non a quelli che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa);
  • a partire dal 17 marzo 2005, ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati nè dai lavoratori nè dal datore di lavoro.
Il lavoratore per avere diritto all'indennità deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  • almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria, vale a dire almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda;
  • dichiarazione, effettuata presso il Centro per l’Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
I lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale sono esclusi dall'obbligo assicurativo alla disoccupazione.
Pertanto, non possono ricevere le prestazioni di disoccupazione.

Comunicazione al Centro per l'impiego

In caso di licenziamento individuale o di dimissioni di un lavoratore straniero, l'impresa è tenuta a comunicarlo allo Sportello unico e al Centro per l'impiego entro 5 giorni.
Lo straniero deve presentarsi, se vuole far risultare lo stato di disoccupazione, non oltre il 40° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, al Centro per l'impiego e dichiarare la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Il lavoratore è inserito nell'elenco anagrafico per il periodo residuo di validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a 6 mesi (DPR. N. 334/2004).

Quanto spetta

Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, l’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione – percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro – per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.

Per quanto tempo

Dal 1° gennaio 2008 l’indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo di 8 mesi, che diventano 12 se il disoccupato ha un’età pari o superiorea 50. anni (L’età da considerare è quella posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro).
Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

La domanda

La domanda per ottenere l’ indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (mod. DS 21), può essere presentata, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, direttamente alla sede INPS competente per residenza.

Attenzione. I lavoratori extracomunitari, in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno o di rinnovo, devono presentare anche la seguente documentazione:

se in attesa di rilascio del primo permesso
  • copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno, rilasciata dallo Sportello Unico per l'immigrazione al momento dell'ingresso in Italia;
  • ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta del permesso stesso, rilasciata dall'ufficio postale.
se in attesa di rinnovo del permesso
  • ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, rilasciata dall'ufficio postale;
  • copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto.
Il pagamento

L'indennità può essere riscossa:
  • con assegno circolare;
  • con bonifico bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Indennità di disoccupazione ordinaria per l'agricoltura

A chi spetta

L'indennità ordinaria per l'agricoltura spetta:
  • agli operai iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato;
  • agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell'anno.
Requisiti necessari

Il richiedente deve
  • essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda;
  • avere almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
  • avere 102 giorni di contribuzione nel biennio formato dall'anno per il quale si fa domanda e da quello precedente.
Quanto spetta e per quanto tempo

L'indennità è corrisposta:
  • nella misura del 30% della retribuzione convenzionale o, se superiore, del salario medio giornaliero;
  • per un numero di giorni pari a quello di effettivo lavoro nell'anno.
La domanda

La domanda va presentata alla sede INPS competente dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello della disoccupazione.