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martedì 31 gennaio 2012

INTERPOSIZIONE FITTIZIA - OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA - CASS., SEZ. LAVORO, SENT. N. 10556 DEL 09.10.1995

Svolgimento del processo

Con decreto del 31 maggio 1989 il Pretore di Asti ingiungeva alla s.r.l. P. di pagare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i contributi omessi, oltre alle sanzioni civili e agli accessori, in relazione a una ipotesi di interposizione di manodopera prevista dal terzo comma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1960 n. 1369, sull'assunto secondo cui dodici lavoratori (oltre a una lavoratrice a domicilio), formalmente dipendenti della impresa individuale M. di R. Giorgio, erano viceversa alle dipendenze della suddetta società P..

A seguito dell'opposizione proposta dalla società, instauratosi il contraddittorio (con l'intervento volontario in giudizio del R.), il Pretore, con sentenza del 29 aprile 1992, confermava il decreto ingiuntivo, in base al rilievo che le lavorazioni svolte dalla ditta M. per la società P. nel periodo gennaio - ottobre 1987 erano prive di autonomia imprenditoriale, dato che rientravano nel ciclo produttivo della società.

Decidendo sull'appello proposto dalla società P. e dal R., il Tribunale di Asti, con sentenza del 25 febbraio 1993, interamente riformava la decisione impugnata.

Il Tribunale osservava, in primo luogo, che fondato era il primo motivo dell'impugnazione proposta dalla società P., con il quale era stata dedotta la carenza di interesse ad agire dell'INPS, dato che l'Istituto, in relazione ai dodici lavoratori subordinati, aveva già ottenuto il versamento dei contributi dal R., senza che fosse stata eseguita la restituzione o, quanto meno, che fosse stata fatta offerta reale; e, in secondo luogo, che la lavoratrice a domicilio poteva essere considerata, tutt'al più, una dipendente non già della società P., ma della ditta R..

Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, che ha dedotto due diversi motivi.

Hanno resistito con controricorso il R. e la società P., che ha proposto ricorso incidentale articolato in tre distinti motivi.

Il R. ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., deve disporsi la riunione dei ricorsi, trattandosi di impugnazioni contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo dell'impugnazione principale I'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., art. 1 della L. 23 ottobre 1960 n. 1369, art. 100 c.p.c. (art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.), e impugna la decisione con la quale il Tribunale ha dichiarato la carenza dell'interesse ad agire di esso Istituto. Sostiene, al riguardo, il ricorrente che, in caso di interposizione di manodopera prevista dal comma 3 dell'art. 1 della legge n. 1369, del 1960, l'obbligazione contributiva sorge in capo all'effettivo datore di lavoro, al quale l'inte previdenziale può chiedere l'adempimento, essendo del tutto irrilevante, ai fini dell'interesse ad agire, il versamento dei contributi da parte di un terzo soggetto, con il quale, tutt'al più, può essere instaurato un diverso rapporto (eventualmente di indebito oggettivo).

Il motivo è fondato.

Senza entrare nel merito della disputa dottrinaria circa la natura, processuale o sostanziale, della figura giuridica prevista dall'art. 100 c.p.c. - comunemente considerata come una delle condizioni dell'azione - va rilevato che, secondo la giurisprudenza (che mutua tale definizione da concezioni espresse da una parte della dottrina), l'interesse ad agire riposa nella esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, con la conseguenza che il relativo accertamento deve compiersi in relazione all'utilità del richiesto provvedimento giudiziale rispetto alla lesione denunziata (v., da ultimo, Cass. 28 ottobre 1993 n. 10708; cfr., pressoché nei medesimi termini, Cass. 27 giugno 1986 n. 4267, che ha enunciato un analogo principio in materia di interesse all'impugnazione).

Così interpretata la disposizione contenuta nell'art. 100 c.p.c. e individuata la relativa portata - dato che si deve prescindere, proprio in base alla definizione sopra enunciata, da qualsiasi indagine in ordine alla effettiva esistenza del diritto fatto valere in giudizio - non è dubbio, come sostiene la difesa dell'Istituto, che alla questione deve essere data una soluzione diversa da quella affermata dal Tribunale; e ciò anche a non condividere quella tesi dottrinaria che afferma che nelle azioni di condanna, come è quella in esame, non può essere effettuta la valutazione della ammissibilità dell'azione con riferimento all'interesse ad agire.

Il giudice di appello, nel motivare la decisione emessa, ha premesso che doveva tenersi distinto il dovere pubblicistico dell'Istituto, "a conseguire quanto dovuto dal soggetto a ciò tenuto in forza di legge", dall'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c., "che ha natura privatistica e contenuto economico, caratterizzandosi l'azione in funzione dell'interesse sostanziale ch'essa consente di perseguire"; e ha poi soggiunto che tale ultimo interesse, nel caso di specie, non poteva ricevere tutela da parte dell'ordinamento, dato che, essendo stati i contributi previdenziali (riguardo ai dodici lavoratori dipendenti) versati dal R., non risultava che l'Istituto avesse spontaneamente restituito al soggetto adempiente le somme incassate o che avesse fatto al medesimo un'offerta reale.

In contrario, però, si deve osservare che è proprio la premessa da cui trae le mosse la sentenza impugnata a rivelare l'infondatezza della tesi enunciata.

Come è stato in passato testualmente asserito da questa Corte (anche se in relazione a una fattispecie diversa), la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, unitamente alla esigenza che la funzione previdenziale e assistenziale si esplichi in ogni sua fase secondo le precise modalità stabilite dal legislatore, "univocamente evidenzia l'oggettivo e irrinunciabile interesse degli istituti preposti a tale funzione a che le obbligazioni siano adempiute proprio dai soggetti specificamente indicati dalla legge" (Cass. 5 novembre 1988 n. 5991, in motivazione).

Inoltre, poiché ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 2114, 2115, 2116, comma 1, e 2126 c.c. l'instaurazione di un qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato, ancorché di fatto, determina, di per sé, l'insorgenza del corrispondente rapporto assicurativo, qualora l'ente previdenziale adisca il giudice per far valere l'esistenza del rapporto di lavoro e per ottenere, come conseguenza di tale accertamento, il pagamento dei contributi stabiliti dalla legge, in termini di interesse ad agire non può essere disconosciuta l'utilità del chiesto provvedimento giudiziale rispetto al denunziato inadempimento e non rileva, in relazione al rapporto assicurativo e al medesimo periodo di attività lavorativa, che i contributi obbligatori risultino già versati da un terzo. In materia previdenziale, infatti, come pure è stato asserito dalla sentenza sopra indicata, non è ipotizzabile alcuna forma di fungibilità (nel senso che sarà fra breve precisato) fra soggetti tenuti all'adempimento delle obbligazioni, con la conseguenza, da valutarsi secondo le argomentazioni che seguiranno, che la posizione del terzo, unitamente al suo eventuale diritto di ripetere quanto (asseritamente) in modo indebito pagato, risulta del tutto indifferente alla vicenda intercorrente tra l'ente previdenziale e l'effettivo datore di lavoro.

Infine, con specifico riferimento alla fattispecie in esame e a conferma dell'infondatezza della tesi sostenuta dal Tribunale, va richiamato l'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, secondo il quale, in materia di appalto di mere prestazioni di lavoro, i lavoratori debbono essere considerati, "a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni". Sicché dal tenore di tale disposizione, che non a caso contiene la locuzione a tutti gli effetti, si ricava l'ulteriore dimostrazione di quanto è stato sopra affermato circa l'impossibilità di ipotizzare una sorta di fungibilità fra soggetti obbligati, con riferimento non tanto al pagamento, che è un mero fatto (e avuto anche riguardo al tenore della disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 1180 c.c.), ma ai rapporti di lavoro e alle loro modalità di esecuzione, la cui fungibilità è appunto da escludere nel senso che l'unico rapporto rilevante verso l'enta previdenziale, al fine di determinare la portata e la misura dell'obbligazione contributiva, è solo quello intercorrente con il committente - il quale deve essere considerato come l'effettivo datore di lavoro - estendendosi poi, per legge e secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità anche al datore di lavoro fittizio. E a questa conclusione, come appare il caso di notare - anche se l'oggetto della presente decisione resta necessariamente limitato all'aspetto preliminare dell'interesse ad agire dell'INPS e non può. quindi, riguardare gli altri profili che attengono all'accertamento di merito inerente al rapporto previdenziale - non sono di ostacolo (perché, anzi, la confermano) quelle pronunce nelle quali da parte di questa Corte, in tema di intermediazione e interposizione fittizia delle prestazioni di lavoro, è stata ravvisata la responsabilità dell'appaltatore o dell'interposto per essere pur sempre costoro i titolari del rapporto di lavoro in virtù dell'apparenza del diritto e dell'affidamento dei terzi di buona fede (v. in tal senso e in modo testuale Call. 18 febbraio 1982 n. 1041, seguita negli stessi termini da Cass. 23 gennaio 1987 n. 659, Cass. 30 marzo 1987 n. 3066 e Cass. 3 febbraio 1993 n. 1355), dato che nelle medesime pronunce è stato sottolineato che tale responsabilità "permane e concorre in via autonoma con quella del committente" (v., in ordine alla specifica affermazione della responsabilità del committente, Cass. 8 agosto 1986 n. 4991, secondo cui gli obblighi derivanti dai rapporti con i dipendenti ivi compresi quelli contributivi nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, sono assunti "dal datore di lavoro reale", che si sostituisce "al datore di lavoro fittizio").

Sulla base di tali considerazioni, quindi, si deve affermare che è nel potere dell'ente previdenziale di pretendere il versamento dei contributi dall'uno o dall'altro soggetto - ragio per cui non può disconoscersi l'esistenza dell'interesse previsto dall'art. 100 c.p.c. ove l'ente agisca direttamente nei confronti del datore di lavoro effettivo - dovendosi peraltro precisare che il pagamento, da qualunque dei due obbligati eseguito, deve ritenersi satisfattivo purché corrisponda alla portata e alla misura dell'obbligazione contributiva, da determinarsi, come è stato sopra esposto, in base all'unico rapporto di lavoro avente rilevanza verso l'ente previdenziale medesimo e che è quello intercorrente, secondo lo schema della legge, con il datore di lavoro effettivo.

Tutte le argomentazioni che precedono dimostrano l'infondatezza delle ragioni giuridiche (con la conclusione che ne è stata tratta) esposte dal Tribubale per sostenere la carenza dell'interesse ad agire dell'INPS, con la conseguenza che, in accoglimento del motivo del ricorso, la sentenza impugnata, sul punto, non può rimanere ferma.

Con il secondo motivo del ricorso principale l'Istituto, con riferimento alla pronuncia relativa alla lavoratrice a domicilio, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L. 18 dicembre 1973 nn. 877, 155, 116 c.p.c. e art. 1 della L. 23 ottobre 1960 n. 1369 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) e, dopo avere riportato ampi passi della memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado e della sentenza del Prestore, sostiene che "alla luce delle suesposte considerazioni il fatto che le macchine per operare fossero fornite alla G. dal R. - come ritenuto dal Tribunale - non appare determinante ad escludere collegamenti fra la G. e la P.".

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha basato la decisione di rigetto della domanda relativa alla lavoratrice a domicilio, in primo luogo, sulla circostanza che "le macchine per operare erano state fornite alla medesima dal R." e, in secondo luogo, sul rilievo che "era compatibile la conincidenza in capo all'interposto della duplice figura di pseudo appaltatore e di effettivo imprenditore".

Ora, poiché la specificazione dei motivi, ai sensi dell'art. 366 c.p.c. e come è stato asserito in dottrina, ha la funzione di determinare l'oggetto del giudizio che deve svolgersi davanti alla Corte di Cassazione, vanno enunciati in materia i seguenti principi:

a) in caso di pluralità di (autonome) ragioni poste a base della decisione impugnata e tutte idonee da sole a sorreggerla, i motivi, a pena di inammissibilità del ricorso, debbono investire la totalità di tali ragioni (v., da ultimo, Cass. 24 giugno 1994 n. 6080);

b) pur dovendosi ammettere che l'onere di specificazione possa dirsi assolto anche mediante l'integrale trascrizione nell'atto di impugnazione del contenuto di precedenti scritti difensivi (v. Cass. Sez. Un. 29 novembre 1988 n. 6465), a tale conclusione tuttavia non può pervenirsi quando il ricorrente nel ricorso per cassazione (che, come è noto, è diretto all'annullamento della sentenza di appello) si sia limitato a riportare, senz'altra aggiunta, le argomentazioni svolte nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado e della relativa sentenza.

Nella specie, il ricorrente, dopo avere riportato, come è stato detto, ampi brani della memoria difensiva depositata nel giudizio davanti al pretore e della sentenza emessa da quest'ultimo, nell'atto di impugnazione si è limitato ad enunciare la frase sopra riferita e cioè ad asserire che, "alla luce delle suesposte considerazioni, il fatto che le macchine per operare fossero fornite alla G. dal R. - come ritenuto dal Tribunale - non appare determinante ad escludere collegamenti fra la G. e la P.". Ciò, pertanto, è sufficiente per affermare che non è stato assolto l'onere di specificazione dei motivi, nei termini sopra indicati, soprattutto per la precipua ragione che manca qualsiasi censura in ordine alla seconda ratio decidendi utilizzata dal Tribunale per sorreggere la decisione impugnata.

Ciò posto, passando all'esame del ricorso incidentale, va rilevato che la s.r.l. P., con tutti e tre i motivi, censura non tanto la sentenza emessa dal Tribunale, essendo la società di fronte a questa totalmente vittoriosa, quanto la pronuncia del pretore nella parte in cui, previo l'accertamento di merito, era stata ravvisata l'esistenza della fattispecie prevista dal terzo comma dell'art. 1 della legge n. 1369 ed era stata, per conseguenza, rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo.

Ora, considerato che il giudice di appello non ha esaminato tale questione di merito per aver la ritenuta (ancorché implicitamente) assorbita, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile: stante il tenore della sentenza di cassazione, infatti, il punto in contestazione fra le parti rimane del tutto impregiudicato e dovrà essere di nuovo preso in esame dal giudice di rinvio (v., al riguardo, fra le tante sentenze, Cass. 1 ottobre 1991 n. 10206).

Avuto riguardo a tutti i rilievi svolti, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale proposto dall'INPS, mentre debbono essere dichiarati inammissibili sia il secondo motivo di tale ricorso, sia il ricorso incidentale della società P.. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice, che si designa nel Tribunale di Pinerolo e che dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: "attesa la natura pubblicistica del rapporto assicurativo-previdenziale e tenuto conto delle disposizioni contenute negli artt. 2114, 2115, 2116, comma 1, art. 2126 c.c. e art. 1, ultimo comma, della L. 23 ottobre 1960 n. 1369, sussiste l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. qualora l'I.N.P.S. deduca in giudizio l'ipotesi della intermediazione di manodopera prevista dal comma terzo del sudderro art. 1 della legge n. 1369 del 1960 e chieda che l'effettivo datore di lavoro sia condannato a pagargli i contributi previdenziali omessi, a nulla rilevando, non essendo ipotizzabile alcuna forma di fungibilità fra soggetti tenuti all'adempimento delle obbligazioni previdenziali (con riferimento non tanto al pagamento, quanto ai rapporti di lavoro e alle loro modalità di esecuzione), che all'obbligazione in precedenza abbia fatto fronte il soggetto asseritamente interposto".

Il giudice di rinvio dovrà pure provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo motivo del medesimo ricorso e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Trivunale di Pinerolo, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 20 gennaio 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 OTTOBRE 1995.