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martedì 31 gennaio 2012

MUTUO CONSENSO - RILEVANTE LASSO DI TEMPO - CASS., SEZ. LAVORO, SENT. N. 15628 DEL 11.12.2001

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Napoli, giudice del lavoro, G. D'O. esponeva di aver lavorato alle dipendenze del Comando Militare Alleato [Omissis] in Napoli dal 5.12.1989 al 27.1.1995 in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato che dovevano considerarsi nulli per difetto dei requisiti richiesti dalla legge n. 230/1962; di non essere stato più richiamato in servizio dopo l'ultima scadenza e di avere inutilmente inoltrato in data 20 ottobre 1995 una diffida con cui aveva chiesto il riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato e la reintegrazione nel posto di lavoro.

Chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato continuativo fin dal 5.12.1989 e la condanna del resistente al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande fino alla riammissione in servizio, nonché al pagamento delle retribuzioni relative ai periodi ricompresi tra i vari rapporti, durante i quali era stato sempre a disposizione.

Si costituivano gli Stati Uniti d'America il Pretore, con sentenza in data 2 aprile 1998, accoglieva solo parzialmente la domanda, dichiarando la esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 5.12.1989, ma affermando che lo stesso si era consensualmente risolto alla data del 27.1.1995.

Il D'O. proponeva appello, censurando la decisione pretorile per aver ritenuto sussistente un comportamento concludente nel senso della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Con sentenza in data 30 giugno 1999 il Tribunale di Napoli, accogliendo parzialmente l'appello, ha dichiarato esistente e tuttora in corso fra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 5.12.1989 e ha condannato gli Stati Uniti d'America al pagamento in favore dell'appellante delle retribuzioni maturate dal 27.1.1995 oltre che degli interessi legali imo all'effettivo soddisfo.

Il Tribunale ha osservato che, nei due anni intercorsi tra la cessazione dell'ultimo rapporto a termine (gennaio 1995) e la data di deposito del ricorso giurisdizionale (marzo 1997), vi erano stati comportamenti del D'O. incompatibili con la volontà di porre fine al rapporto. Tali comportamenti consistevano nell'invio di una lettera-diffida al datore di lavoro nell'ottobre 1995 e nella proposizione di un ricorso giurisdizionale nel gennaio 1996, poi non coltivato. Nel complesso, secondo il Tribunale, il periodo di inerzia del lavoratore era stato talmente breve (appena di nove mesi considerando la data di cessazione dell'ultimo contratto a termine e quella di invio della diffida) da escludere la ipotizzabilità di un suo consenso alla risoluzione del rapporto, dimostrando al contrario il comportamento del D'O. la chiara volontà di non ritenerlo affatto risolto. Ha negato, tuttavia, il giudice di appello la sussistenza del diritto del lavoratore alle retribuzioni per i periodi non lavorati tra un contratto a termine e l'altro, poiché non era stato da lui dimostrato di aver offerto di riprendere il lavoro.

Gli Stati Uniti di America chiedono la cassazione di questa sentenza con ricorso fondato su tre motivi ai quali resiste il D'O. con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione

Con il primo motivo lo Stato ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa o insufficiente motivazione nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 cod. civ. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Assume che l'affermata insussistenza di un accordo risolutorio è priva in realtà di qualunque motivazione perché il Tribunale ha tenuto conto esclusivamente di un dato temporale, che, di per se solo considerato, non può avere alcuna rilevanza: e difatti nella sentenza impugnata quel dato acquista senso solo se e in quanto messo a confronto con quello della fattispecie esaminata dalla sentenza di cassazione 29 marzo 1995 n. 3753 (già citata dal Pretore e sinteticamente riassunta dal giudice a quo), nella quale la inerzia del lavoratore si era protratta per nove anni. In sostanza, sottolinea il ricorrente, l'intero ragionamento del Tribunale si fonda esclusivamente sui tempi di reazione del lavoratore, senza dare alcun rilievo a circostanze significative, nel loro insieme, della volontà di costui di considerare risolto il rapporto con lo Stato estero. E difatti: a) ogni prestazione lavorativa aveva avuto termine il 27 gennaio 1995; b) era stato liquidato al lavoratore il TFR e questi nulla aveva obiettato; c) il D'O. aveva restituito il "passi" per l'accesso alla base militare; d) nessuna richiesta, anche informale, di riammissione al lavoro era stata fatta; e) nella lettera diffida del 20 ottobre 1995 si chiedeva non tanto il riconoscimento di un contratto a tempo indeterminato quanto piuttosto l'"assunzione".

Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte non dubita che il contratto di lavoro subordinato sia suscettibile di risoluzione consensuale in base alle disposizioni del codice civile applicabili ai contratti in generale e che la fattispecie negoziale possa essere riscontrata anche in presenza non di dichiarazioni, ma di comportamenti significativi tenuti dalle parti, in quanto coerenti alla situazione giuridica di inesistenza del rapporto. Il principio è stato affermato soprattutto nella ricorrente evenienza della scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, con cessazione della funzionalità di fatto del rapporto per una durata e con modalità tali da rivelare il completo disinteresse delle parti alla sua attuazione e quindi il loro mutuo consenso in ordine alla cessazione di esso.

La Corte ha anche sottolineato che non è consentito attribuire effetti negoziali alla mera inerzia, dovendo il giudice di merito individuare gli elementi (tra cui la lunghezza e le modalità della interruzione) che inducono a ritenere perfezionata la fattispecie negoziale e che l'onere di provarne la sussistenza incombe sul soggetto che invoca l'effetto estintivo (cfr. Cass. 27 aprile 1992 n. 5012, 29 marzo 1995 n. 3753, 14 marzo 1997 n. 2290).

Corollario di siffatti principi è che, nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un contratto a tempo indeterminato, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso è necessario accertare - sulla base del lasso di tempo lasciato trascorrere dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali significative circostanze - che sia presente una volontà chiara e certa delle parti medesime di volere, d'accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. La valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice del merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono decisivi vizi logici o errori di diritto.

Nel quadro dei principi tracciati dai ricordati precedenti, la sentenza del Tribunale di Napoli, nella parte in cui ha escluso che fosse intervenuta una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, non merita le censure che le si muovono.

Il Tribunale, infatti, ha operato una valutazione nella quale il tempo - nove mesi - lasciato trascorrere dal D'O. prima di inviare la lettera-diffida con cui manifestava chiaramente la volontà di proseguire il rapporto e di considerarlo a tempo indeterminato, è stato posto a raffronto con il tempo di durata complessiva dei contratti a termine succedutisi tra le parti - circa sei anni - e sulla obiettiva brevità del periodo di non attuazione del rapporto rispetto alla lunghezza notevole del periodo in cui lo stesso aveva avuto esecuzione tra le parti ha costruito un giudizio, che appare del tutto logico, di non apprezzabilità e di non significatività, in termini di sua possibile qualificazione come volontà dismissiva, della inerzia del lavoratore.

A loro volta, le circostanze di fatto che il ricorrente assume trascurate dal giudice a quo non appaiono indicative di una intenzione risolutoria e tali, quindi, da poter dar luogo, se considerate e correttamente esaminate, a una decisione diversa da quella in concreto adottata (esigenza questa cui l'art. 360 n. 5 c.p.c. allude con il riferimento al "punto decisivo").

Ciò vale sia per l'accettazione del TFR, come pure per la mancata offerta della prestazione, comportamenti entrambi non interpretabili, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti dalla illegittima apposizione del termine.

Quanto alla restituzione del "passi" di accesso alla base militare, la stessa costituiva addirittura un obbligo del lavoratore, trattandosi di documento di proprietà del datore di lavoro.

La tesi poi, secondo cui il Tribunale non avrebbe considerato che, nella lettera diffida dell'ottobre 1995, il lavoratore aveva chiesto l'assunzione (con ciò lasciando comprendere che intendeva ormai risolto il precedente rapporto), si risolve in una non consentita, diversa lettura del contenuto di tale documento rispetto a quella che motivatamente ne ha dato il giudice a quo (il quale sottolinea come la suddetta missiva facesse espresso riferimento alla volontà del D'O. di ritenere il rapporto a tempo indeterminato).

Va quindi esaminato il secondo motivo (proposto in via condizionata e subordinata al mancato accoglimento del primo), con il quale la sentenza d'appello è censurata per incongrua motivazione su più punti decisivi, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1220, 1223, 1206 e 1217 c.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), assumendo lo Stato ricorrente l'erroneità e la contraddittorietà di una decisione che, mentre per gli intervalli non lavorati tra l'uno e l'altro dei vari contratti a termine, nega la debenza delle retribuzioni sul presupposto della mancanza di prova della offerta della prestazione lavorativa, condanna poi il datore di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni per il periodo successivo alla cessazione dell'ultimo contratto a termine, senza aver accertato, anche in relazione a tale periodo, se vi fosse stata o meno offerta della prestazione. Né, aggiunge il ricorrente, si potrebbe affermare che la prova di tale offerta sia da rinvenire nella lettera-diffida del 20 ottobre 1995, in quanto, a parte la circostanza che la stessa nessuna rilevanza potrebbe avere per il periodo intercorrente tra il 27 gennaio 1995 e l'arrivo a destinazione, in ogni caso il giudice del merito nessun esame ha compiuto del documento in questione nella prospettiva della sua idoneità a configurare una costituzione in mora.

Questo motivo è fondato.

La sentenza impugnata, infatti, contiene una pronuncia di condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dal D'O. ".. dal 27.1.1995 in poi.." che è priva di un qualunque supporto giustificativo e anzi sembra dare per scontato l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere comunque le retribuzioni al dipendente che cessi l'esecuzione della prestazione lavorativa alla scadenza del termine previsto.

Senonché una statuizione siffatta non è conforme all'insegnamento di questa Corte, espressasi più volte nel senso che, nei casi di illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, il dipendente che cessi l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine non ha diritto alla retribuzione finché non provveda ad offrire le sue prestazioni lavorative, determinando una situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro (Cass. 27 giugno 1996 n. 5930, 15 dicembre 1997 n. 12665, 27 febbraio 1998 n. 2192, 26 maggio 2001 n. 7186).

Il principio trova fondamento nella regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni del rapporto di lavoro, secondo la quale, al di fuori di specifiche deroghe legali o contrattuali, il diritto alla retribuzione sussiste soltanto nel caso di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di "mora credendi" nei confronti dei dipendenti, e comporta, altresì, per il caso in cui non vi sia stata offerta della prestazione lavorativa, che le retribuzioni perdute non possano neppure essere attribuite a titolo di risarcimento del danno, in quanto l'interruzione della funzionalità di fatto del rapporto non consegue ad una iniziativa del datore di lavoro, il quale non pone in essere un licenziamento anche se richiama formalmente la scadenza del termine.

Né può obiettarsi che negare la retribuzione per i periodi non lavorati significhi attribuire rilievo giuridico al termine illegittimamente apposto, considerato che la perdita del diritto al compenso si verifica per effetto del comportamento che il lavoratore ritiene di porre in essere, cessando puramente e semplicemente dal rendere la prestazione.

In conclusione, il D'O. poteva vantare un diritto alle retribuzioni successive al 27.1.1995 soltanto se (e dal momento in cui) avesse concretamente posto a disposizione della controparte le proprie energie lavorative mediante offerta della prestazione.

La sentenza impugnata, come correttamente rileva il ricorrente, non contiene, in proposito, nessun accertamento, in quanto il solo documento successivo alla cessazione dell'ultimo contratto a termine ed espressamente preso in esame dal giudice a qua è rappresentato dalla lettera-diffida del 20 ottobre 1995, che, tuttavia, non ha formato oggetto di valutazione sotto il profilo che qui interessa, essendosene il Tribunale occupato al solo scopo di verificarne la idoneità o meno a rendere esplicita la volontà del lavoratore di proseguire nella esecuzione del rapporto.

Si rende, pertanto, necessario un nuovo accertamento di fatto al fine di verificare se e con quali modalità la prestazione lavorativa sia stata offerta dal D'O..

Con il terzo motivo e con denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c..c (art. 360 n. 3 c.p.c.) il ricorrente, ricordando che la condanna al pagamento delle retribuzioni per i periodi non lavorati ha natura risarcitoria, lamenta che il Tribunale, nel liquidare il danno, non abbia, in ogni caso, considerato il lungo lasso di tempo trascorso tra la fine dell'ultimo rapporto (27 gennaio 1995) e la deliberazione della sentenza d'appello ( 27 gennaio 1995 - 7 maggio 1999) e tenuto in debito conto il fatto che il D'O., per tutto quel periodo, omise di cercare un posto di lavoro, così concorrendo col proprio comportamento negligente, alla produzione del danno.

Questo motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo, nello stesso ponendosi censure che presuppongono risolta in senso affermativo la questione della spettanza o meno al lavoratore delle retribuzioni per il periodo successivo al 27 gennaio 1995.

In conclusione, mentre va rigettato il primo motivo di ricorso, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso stesso, con assorbimento del terzo.

In relazione al motivo accolto la sentenza del Tribunale di Napoli deve essere cassata, e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di merito, designato nella Corte d'appello di Napoli, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo del ricorso stesso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Napoli.

Così deciso in Roma il 26 settembre 2001.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 DIC. 2001.