Conteggi lavoro

martedì 10 gennaio 2012

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - Casse di mutualità e fondi previdenziali - Previdenza marinara - Lavoratori marittimi - Diritto alla pensione privilegiata di inabilità - Condizioni - Manifestazione della malattia successivamente allo sbarco. Cass. civ. Sez. lavoro, 21 gennaio 2010, n. 1032

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di inabilità in favore dei lavoratori marittimi (di cui all'art. 34 della legge n. 413 del 1984) occorre che vi sia una concomitanza temporale tra l'imbarco e la manifestazione della malattia o dell'infortunio ovvero, ove la malattia si sia manifestata successivamente allo sbarco, che ricorra un nesso causale diretto tra il servizio e la patologia. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che correttamente la Corte territoriale avesse escluso la sussistenza del nesso causale in quanto la patologia di "enfisema bolloso", emersa diversi mesi dopo lo sbarco, era ascrivibile esclusivamente alla condotta del marittimo, fumatore abituale di circa trenta sigarette al giorno).

VEDI TESTO INTEGRALE SENTENZA