Conteggi lavoro

venerdì 17 febbraio 2012

Art. 2105 c.c. - Obbligo di fedeltà



Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

_____________

Giurisprudenza sull'art. 2105 c.c.
Cass., sez. lavoro, massima sent. n. 394 del 12.01.2009
La violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, da una parte l'applicabilità di sanzioni disciplinari, dall'altra il diritto del datore di lavoro al risarcimento dell'eventuale danni. Ne consegue che, ove il dirigente consenta alla clientela della banca la formazione di una esposizione debitoria anomala facendo assumere alla banca stessa rischi eccedenti l'ordinata e corrente gestione dei rapporti di mutuo, si realizza una violazione dell'obbligo di diligenza, con la produzione di un danno risarcibile pari alla perdita subita dall'istituto di credito a causa della situazione di insolvenza dei beneficiari del credito.

Cass., sez. lavoro, massima sent. n. 13394 del 19.07.2004
Per la configurabilità della violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 cod. civ., la quale si specifica nel divieto di concorrenza nei confronti del prestatore di lavoro subordinato, divieto che attiene non già la concorrenza che il prestatore, dopo la cessazione del rapporto, può svolgere nei confronti del precedente datore di lavoro, bensì quella svolta illecitamente nel corso del rapporto di lavoro, attraverso lo sfruttamento di conoscenze tecniche e commerciali acquisite per effetto del rapporto stesso, non sono sufficienti gli atti che esprimano il semplice proposito del lavoratore di intraprendere un'attività economica concorrente con quella del datore di lavoro, essendo invece necessario che almeno una parte dell'attività concorrenziale sia stata effettivamente compiuta, così che il pericolo per il datore di lavoro sia divenuto concreto durante la pendenza del rapporto.

Cass., sezione lavoro, massima sent. n. 10287 del 04.08.2000
Vìola il dovere di fedeltà, ai sensi dell'art. 2105 cod. civ., il dipendente di un'azienda commerciale il quale, avvalendosi di un'associazione di dipendenti da lui stesso costituita e presieduta, svolga attività concorrente con quella della datrice di lavoro, acquistando prodotti da quest'ultima, al prezzo scontato praticato ai dipendenti, e rivendendoli a terzi a prezzo maggiore, seppure scontato rispetto al prezzo praticato dall'azienda nei confronti della clientela.

Cass., massima sent. n. 10818 del 04.12.1996
La violazione di cui all'art. 2105 cod. civ., ovvero del divieto di concorrenza, attiene a comportamenti che solo il lavoratore subordinato, in quanto tale, può tenere. Tale violazione, quindi, presuppone la costanza del rapporto di subordinazione. Ne consegue che non può configurarsi l'illecito previsto da detta norma, qualora i comportamenti denunziati siano successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.