Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme corporative], l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza [c.c. 2753, 2754].
L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali [c.c. 2116].
È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza [c.c. 1418, 1419].