Conteggi lavoro

mercoledì 15 febbraio 2012

Art. 2243 c.c. - Periodo di riposo


Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto [dopo un anno di ininterrotto servizio], ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni [Cost. 36; c.c. 2109].