Conteggi lavoro

martedì 14 febbraio 2012

Art. 412-ter c.p.c. - Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva

La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.