Il fenomeno della successione dei contratti collettivi nel tempo non è assimilabile a quello della successione tra norme giuridiche. Ne consegue che il C.C.N.L. posteriore non modifica l'assetto precedente, bensì sostituisce una nuova regolamentazione a quella divenuta inefficace per scadenza del termine o per volontà delle parti sociali. Dunque per i rapporti di lavoro cessati nel vigore di una determinata fonte collettiva, i diritti attribuiti dal contratto non possono essere influenzati dalla stipulazione dei successivi contratti (il cui oggetto è limitato ai rapporti di lavoro in atto), salvo che i lavoratori cessati dal servizio non abbiano conferito specifico mandato alle organizzazioni sindacali stipulanti, o ratificato la relativa attività negoziale, oppure abbiano prestato acquiescenza alle nuove normative.