Massima 1: Premesso che ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 12 dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984, in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato (ovvero in caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro) il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, tale norma opera anche allorquando l'anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva.
Massima 2: La disposizione secondo la quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio (art. 3 del d.l. n. 726 del 1984), opera anche quando l'anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva.