Svolgimento del processo
La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda proposta da B.G. nei confronti della s.p.a. Banca (…), sua ex datrice di lavoro, avente ad oggetto la reintegrazione nel posto di lavoro, previo annullamento delle dimissioni del lavoratore rassegnate in data 31 marzo 2000, il risarcimento del danno per il mobbing che il lavoratore assumeva di aver patito ed il risarcimento del danno per l’allegata dequalificazione subita.
La Corte territoriale escludeva in primo luogo che le dimissioni rassegnate dal lavoratore fossero viziate da incapacità. Osservava in proposito che il B., sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non aveva fornito la relativa prova. Riteneva inoltre non provata la tesi della sussistenza degli estremi del mobbing nei confronti del lavoratore. Per quanto riguarda l’allegato demansionamento, osservava che non era stata fornita la prova del danno, che peraltro non era stato nemmeno quantificato.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il B. affidato a cinque motivi. La s.p.a. Banca (…) resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Col primo motivo il ricorrente denuncia vizio di omessa e contraddittoria motivazione relativamente alla statuizione della sentenza impugnata concernente il mobbing. Deduce che la Corte di merito non avrebbe adeguatamente valutato una serie di vicende inerenti il rapporto di lavoro le quali dimostravano la sussistenza degli estremi del mobbing. In particolare: a) il B., che nel corso del rapporto aveva conseguito numerosi avanzamenti di carriera, fino a raggiungere l’inquadramento come quadro direttivo, ed al quale era stata affidata, nei primi mesi del 1997, la direzione esecutiva dell’agenzia di (…), dopo l’infarto miocardico, subito nell’agosto dello stesso anno, era stato trasferito ad altra agenzia, non adatta alle sue condizioni di salute per l’eccessivo carico di lavoro; durante questo periodo era rimasto vittima di una rapina; il diverso atteggiamento datoriale nei suoi confronti era dimostrato dal fatto che nel 1999 gli era stata irrogata una sanzione disciplinare (biasimo scritto); b) nel 1999 era stato trasferito ad altra agenzia ma gli erano state assegnate non più le mansioni di coordinatore o preposto di filiale bensì quelle di operatore di sportello, con evidente demansionamento rispetto all’inquadramento sopra indicato, dimostrato anche dal fatto che era stato posto in posizione sotto ordinata rispetto ad altro dipendente in possesso di un livello di inquadramento inferiore; l’assunto della banca secondo cui nel suddetto periodo al ricorrente erano state affidate anche le mansioni di “consulente clienti privati” era rimasta non provata in giudizio; c) il mancato conferimento del premio di fedeltà spettante ai dipendenti che avevano raggiunto il venticinquesimo anno di anzianità di servizio.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente alla statuizione della sentenza impugnata secondo cui i fatti denunciati non erano tali da far desumere intenti persecutori e da giustificare, pertanto, l’addebito di mobbing. Deduce che nel comportamento datoriale tenuto nei suoi confronti erano presenti tutti gli elementi necessari per integrare un’ipotesi di mobbing, e cioè: la durata del comportamento, il carattere discriminatorio dello stesso e la volontà di estromettere il dipendente dal contesto lavorativo. In relazione a tali comportamenti al ricorrente era stata diagnosticata una sindrome ansioso-depressiva che aveva determinato la necessità di assentarsi dal lavoro.
Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., nonché vizio di motivazione in relazione alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha negato l’esistenza di una dequalificazione professionale patita dal ricorrente in occasione del suo trasferimento ad altra agenzia nel 1999. Sottolinea la circostanza che in quell’occasione il ricorrente fu posto in posizione gerarchicamente subordinata rispetto ad altro dipendente in possesso di un inquadramento inferiore. Deduce inoltre l’evidente demansionamento derivante dal fatto di essere stato adibito a mansioni di cassiere pur essendo inquadrato come quadro direttivo.
Col quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 428 c.c., nonché vizio di motivazione in relazione alla statuizione con la quale la Corte di merito ha ritenuto infondata la tesi secondo cui le dimissioni sarebbero state viziate da incapacità. Evidenzia, in particolare, la gravità della patologia (sindrome ansioso depressiva) da cui era affetto e deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere il complesso degli elementi di valutazione alla stessa sottoposti inidoneo a provare lo stato di incapacità al momento del recesso.
Col quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2103 c.c., e dell’art. 32 Cost., nonché vizio di motivazione in relazione alla statuizione con la quale è stata rigettata la richiesta di risarcimento del danno. Ribadisce che la sua assegnazione allo sportello con mansioni di cassiere costituì una vera e propria dequalificazione professionale atteso che allo stesso era già stata riconosciuta la qualifica di quadro e che da tale dequalificazione derivò un danno professionale conseguente all’impoverimento delle capacità professionali possedute. Deduce altresì che la Corte di merito aveva disatteso la domanda di liquidazione equitativa del danno suddetto.
I primi due motivi devono essere esaminati contestualmente in quanto intrinsecamente connessi.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 17 febbraio 2009 n. 3785) per “mobbing” si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio. È stato altresì precisato (Cass. 6 marzo 2006 n. 4774) che la sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata - sulla base di una valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi - considerando l’idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato. L’apprezzamento circa la sussistenza, in concreto, degli estremi del mobbing, secondo i parametri sopra delineati, costituisce una valutazione di merito che, ove basata su motivazione adeguata e priva di vizi logici, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 29 settembre 2005 n. 19053, in motivazione).
Nel caso di specie, nel quale peraltro non viene contestata alcuna violazione di legge, la Corte territoriale ha motivato in modo sintetico ma sostanzialmente completo sulle ragioni per le quali ha escluso la sussistenza degli estremi del mobbing e tale motivazione appare coerente con i principi sopra enunciati. Ha osservato in particolare che la vicenda lavorativa del B. si era sviluppata nei limiti della normalità atteso che il rapporto di lavoro si era svolto secondo modalità congrue rispetto alla natura delle prestazioni, alle obbligazioni reciproche ed agli interessi delle parti contrattuali. Ha sottolineato inoltre, da un lato, che non poteva ravvisarsi, nel caso di specie, un nesso causale fra la patologia psichica da cui era risultato affetto il lavoratore ed il disagio derivante dall’ambiente lavorativo, e, dall’altro, che non era nemmeno possibile individuare i soggetti responsabili dell’allegato mobbing con riferimento a comportamenti specifici e rilevanti.
Le contrarie argomentazioni svolte dal ricorrente si basano, in buona sostanza, sulla richiesta di nuova valutazione delle circostanze sottoposte alla valutazione del giudice di merito (in particolare, trasferimento in una agenzia caratterizzata da un notevole carico di lavoro, presso la quale il ricorrente era stato vittima di una rapina; irrogazione di una sanzione disciplinare; dequalificazione professionale negli ultimi mesi del rapporto; mancato riconoscimento del premio di fedeltà) e di riesame delle risultanze istruttorie, richiesta inammissibile in questa sede di legittimità. Deve ricordarsi in proposito che, secondo il costante orientamento di questa corte (cfr., ad esempio, Cass. 25 ottobre 2003 n. 16063), per la configurabilità dei vizio di motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi dallo stesso vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed in genere dalle parti.
Anche il terzo e quinto motivo devono essere considerati insieme per comodità di trattazione in quanto entrambi attinenti al profilo del risarcimento del danno da demansionamento.
Quanto al terzo motivo lo stesso deve ritenersi inammissibile in quanto inconferente rispetto al contenuto della decisione. Ed infatti, come si evince chiaramente dalla motivazione della sentenza, la Corte territoriale non ha preso posizione sulla sussistenza, o meno, degli estremi del demansionamento, essendosi limitata ad osservare che non era stata fornita la prova del danno e che lo stesso non era stato quantificato.
Tale affermazione è stata solo in parte censurata col quinto motivo col quale il ricorrente deduce che dal subito demansionamento era derivato un danno in relazione all’impoverimento delle capacità professionali possedute, alla mancata acquisizione di una maggiore capacità e ai pregiudizio subito per perdita di chance. Sotto altro profilo il ricorrente fa presente di aver chiesto una valutazione equitativa del suddetto danno. Il quinto motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: se l’accertata dequalificazione professionale di un lavoratore subordinato da diritto al risarcimento del danno e, in caso di risposta affermativa, dica se la liquidazione del danno patito operata in via equitativa può essere determinata in misura pari ad una frazione della retribuzione relativa al periodo in cui si è verificata la dequalificazione. Il suddetto quesito (previsto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) deve ritenersi erroneamente formulato con la conseguenza che anche il quinto motivo di ricorso deve considerarsi inammissibile.
Al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il quesito deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte; ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico - giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal Giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare: in conclusione, l’ammissibilità del motivo è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione (cfr. Cass., S.U. U, 25 novembre 2998 n. 28054; Cass. S.U. 30 ottobre 2008 n. 26020). Ed infatti la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione denunciata, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (cfr. Cass. 24 luglio 2008 n. 20409). Coerentemente con tale principio è stato precisato (Cass. 7 aprile 2009 n. 8463) che la funzione propria del quesito di diritto è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.
È evidente che il quesito di diritto sopra integralmente riportato non corrisponde allo schema prima delineato. Esso risulta infatti del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia (conseguenze risarcitorie da demansionamento e liquidazione equitativa del danno - profilo, quest’ultimo, del quale non è fatta alcuna menzione nella sentenza impugnata -) senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (cfr. Cass. 4 gennaio 2011 n. 80; Cass. 29 aprile 2011 n. 9583); ciò in contrasto con i principi enunciati da questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36) secondo cui il principio di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio, dovendosi ritenere inesistente un quesito generico e non pertinente.
Il quarto motivo deve ritenersi del tutto infondato.
Questa Corte di legittimità ha recentemente precisato (Cass. 1 settembre 2011 n. 17977) che, se è vero che, ai fini della sussistenza della incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio di dimissioni, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, è anche vero che la suddetta menomazione deve essere comunque tate da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all’atto che sta per compiere. La stessa sentenza ha altresì precisato che la valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata, dovendo l’eventuale vizio della motivazione emergere, in ogni caso, direttamente dalla sentenza e non dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.
La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei suddetti principi avendo stabilito, sulla base di una motivazione adeguata e priva di vizi logici, che non risultava provato l’assunto del lavoratore secondo cui la “sindrome ansioso depressiva” da cui lo stesso era affetto aveva determinato una situazione anche temporanea i incapacità di intendere e di volere. In particolare la Corte di merito ha attribuito decisivo rilievo, da un lato, al fatto che non era stata certificata, e neppure dedotta, una particolare gravità della suddetta affezione; dall’altro, al fatto che il comportamento complessivo del dimissionario dimostrava una sua capacità di determinarsi; ed infatti il B. aveva contrattato ed ottenuto una somma consistente (80 milioni di lire) a titolo di indennizzo a fronte delle dimissioni ed aveva ricoperto (come risulta ammesso anche nel motivo di ricorso in esame), subito dope le dimissioni, l’incarico di legale rappresentante di una società a responsabilità limitata operante nel settore dell’elettronica.
Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.
In applicazione del criterio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 70,00 oltre Euro 4000 (quattromila) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA.
Depositata in Cancelleria il 10.01.2012