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martedì 7 febbraio 2012

DISTACCO - MANSIONI SUPERIORI - CASS. MASSIMA SENT. DEL 04.05.2001 DLLA CORTE D'APPELLO DI MILANO

La prestazione espletata dal lavoratore presso il terzo beneficiario fa sorgere il diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni superiori, che gli sono state assegnate dal terzo medesimo ove ricorrano, nella concreta fattispecie, i requisiti per la configurazione di un "distacco" (interesse, del datore di lavoro distaccante, a che il proprio dipendente presti l''opera a favore del terzo; temporaneità del distacco, intesa nel senso che questo duri solo per il tempo in cui persista siffatto interesse) e ove le mansioni rese a favore del terzo risultino "omogenee", rispetto a quelle precedentemente rese al datore di lavoro e, più in generale, presentino i requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva ai fini dell'inquadramento del prestatore nella qualifica superiore pretesa.