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lunedì 27 febbraio 2012

INCOMPLETA E/O INESATTA INDICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA DOMANDA

Nel processo del lavoro, l'inesatta e incompleta indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio, dell'oggetto della domanda e degli elementi di diritto (che sia tale da non impedire l'identificazione dell'oggetto e dei motivi in diritto della pretesa), può essere superata dal giudice attraverso l'interpretazione complessiva del ricorso, così ritenendo assolto l'onere gravante sul ricorrente in funzione del pieno spiegamento del contraddittorio e della formazione della decisione giudiziale in modo aderente ai legittimi interessi delle parti.

Cass., sez. lavoro, massima sent. n. 15966 del 18.07.2007