La determinazione dei criteri di scelta del personale (in caso di licenziamento collettivo per il quale non si applichino i criteri fissatio da legge) deve rispettare, da una parte, il criterio di non discriminazione di cui all'art. 15 della legge n. 300 del 1970, e , dall'altra, il principio di razionalità, secondo il quale i criteri concordati devono essere ispirati a caratteri di obiettività e generalità, dai quali non prescinde il criterio che, sulla base di oggettive esigenze aziendali, limita la scelta nell'ambito di un'unità produttiva o di un settore dell'azienda. Pertanto, nel licenziamento collettivo, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale faccia riferimento esclusivamente ad un'unità produttiva, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve interessare necessariamente l'intera azienda, ma può essere effettuata, secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale.
Cass. sez. lavoro, massima sentenza n. 4970 del 08.03.2006