Va ritenuta la natura subordinata e non autonoma del rapporto di lavoro, ove sia accertata l'esistenza del vincolo di subordinazione, ricavabile, pur in presenza di una certa flessibilità dell'orario, dalla valutazione complessiva di una serie di elementi di fatto sintomatici, quali la natura delle mansioni esercitate, la totale assenza di rischio d'impresa e organizzazione imprenditoriale del prestatore, l'inserimento nell'organizzazione imprenditoriale del datore con utilizzo esclusivo di strumenti dal medesimo forniti, la retribuzione fissa mensile non correlata al risultato del lavoro prestato e la continuità e l'esclusività della prestazione.