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martedì 6 marzo 2012

Dell'affitto a coltivatore diretto - Art. 1647 c.c. - Nozione

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono [, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative].