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giovedì 8 marzo 2012

Occasione di lavoro ai fini dell'infortunio - Cassazione civile, sez. lav.,sent. 1 febbraio 2000 n. 1109


L'occasione di lavoro - costituente requisito di indennizzabilità dell'infortunio in materia di assicurazione - ricorre quando il lavoratore sia stato esposto, in ragione dell'attività lavorativa, ad un rischio (diverso da quelli gravanti sulla generalità della popolazione) il cui operare abbia determinato l'incidente oppure allorquando l'attività lavorativa abbia aggravato questi ultimi in misura non trascurabile, pur non richiedendosi che il rischio alla base dell'infortunio sia quello tipico della specifica attività lavorativa. (Nel caso di specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla Suprema Corte, escludeva la ricorrenza dell'occasione di lavoro in ordine ad infortunio occorso a un'impiegata scivolata su una matita mentre percorreva le scale per far ritorno al proprio ufficio dopo aver eseguito una fotocopia).