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lunedì 12 marzo 2012

PRINCIPIO DI DIRITTO FISSATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE E RIFIUTO DELL'ACCERTAMENTO - CONSEGUENZA - CASS. SEZ. LAVORO, SENT. N. 3305 DEL 01.03.2012

Svolgimento del processo

S.S. chiedeva al Pretore del lavoro di Napoli di dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla G.S. s.p.a. il 17.1.1998. Al S., addetto presso il punto vendite Supersconto di (OMISSIS), veniva contestato di avere prestato attività a favore di altro esercizio, allorchè era assente per malattia.

Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda, posto che non era stata dimostrata la tempestiva impugnazione del recesso (il documento prodotto-originale del telegramma consegnato all'ufficio postale - non risultava sottoscritto dal ricorrente).

La Corte di appello con sentenza del 25.3.2004 rigettava l'appello del S. sulla base delle medesime considerazioni.

Su ricorso in cassazione del S. la Corte suprema con sentenza del 6. ottobre.2008 annullava la decisione di appello con rinvio osservando che, anche se il lavoratore non aveva dato la prova di aver sottoscritto l'originale del telegramma consegnato all'ufficio postale di impugnazione del recesso, la Corte territoriale avrebbe dovuto compiere indagini su altri due elementi rilevanti per accertare la contestata tempestiva impugnazione del licenziamento e cioè se il lavoratore avesse consegnato personalmente l'originale del telegramma o fatto consegnare da altri soggetti da lui incaricati il detto originale.

La Corte di appello con sentenza del 4.2.2010 in sede di rinvio rigettava l'appello ed osservava che non poteva darsi corso alle prove richieste in quanto nel ricorso introduttivo non era stato offerto alcun elemento idoneo in ordine alle circostanze che si chiedeva di provare in appello. In primo grado non si era replicato in ordine alle eccezioni di controparte, nonostante l'invito rivolto dal giudice di prime cure. Solo in appello, e quindi tardivamente, si era richiesto di provare per testi la consegna dell'originale del telegramma da parte dello stesso ricorrente.

Propone ricorso in cassazione il S. con tre motivi: resiste la G.S. spa con controricorso; il S. ha prodotto memoria difensiva.

Motivi della decisione

Con ìl primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 384 c.p.c.: la Corte territoriale non aveva compiuto l'accertamento chiaramente indicato al giudice del rinvio.

Con il secondo motivo di allega la violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 384 e 394 c.p.c., nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c.: la prova rifiutata dalla Corte territoriale era stata formulata in sede di riassunzione con chiaro riferimento a quanto indicato dalla Corte di cassazione.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115, 244 e 245 c.p.c., e per quanto di ragione dell'art. 394 c.p.c.; la prova richiesta non presentava alcun profilo di inammissibilità, essendo del tutto circostanziata.

I tre motivi vanno esaminati congiuntamente essendo tra loro connessi ed appaiono fondati.

La sentenza del 6. ottobre 2008 di questa Corte nel cassare con rinvio ha affermato il seguente principio di diritto: "con riguardo all'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, nel caso di dichiarazione a mezzo telegramma ex adverso contestato, il giudice dopo aver accertato che il lavoratore non ha dato prova di aver sottoscritto l'originale consegnato all'ufficio di partenza, deve compiere indagine anche circa la sussistenza delle ulteriori due ipotesi previste dall'art. 2705 c.c. (aver consegnato personalmente o fatto consegnare l'originale del telegramma all'ufficio postale di partenza) la cui sussistenza comunque legittimerebbe l'efficacia probatoria del telegramma ed impedirebbe la decadenza dell'impugnazione". Il Giudice del rinvio doveva pertanto compiere il detto accertamento, chiaramente ed univocamente indicato dalla Corte, ma non l'ha fatto in quanto ha ritenuto che le prove non fossero state indicate nel ricorso introduttivo.

La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro precisato che qualora la Corte di legittimità nel cassare con rinvio enunci il principio di diritto ed affidi il relativo accertamento di fatto al giudice del rinvio, questi non può rifiutare l'accertamento ritenendo la relativa istanza non ritualmente formulata nelle precedenti fasi di merito. La pronuncia della Corte preclude infatti il nuovo esercizio della discrezionalità giudiziale circa l'ammissibilità delle prove dedotte nelle fasi processuali precedenti e permette anzi alla parte una nuova e migliore formulazione dell'istanza (Cass. 21 aprile 2005, n. 8357; Cass. n. 11491/92). La Corte territoriale non doveva compire una nuova valutazione della tempestività della prova. Pertanto va accolto il ricorso e va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che si atterrà al principio di diritto già formulato nella precedente decisione di questa Corte del 2008, e pronuncerà in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, anche per le spese.