Conteggi lavoro

venerdì 16 marzo 2012

VERBALI DI ACCERTAMENTO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO E DELL'INPS - PROVE IDONEE ALL'EMISSIONE DI DECRETO INGIUNTIVO - CASS., SEZ. LAVORO SENT. N. 3860 DEL 12.03.2012

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 10.5.2006 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento aveva parzialmente accolto l'opposizione proposta dalla TAS Turistici Alberghi Siciliani srl avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto alla società il pagamento della somma di L. 195.948.782 a titolo di contributi e somme aggiuntive per il periodo 1.7.1993-31.1.1995 ed aveva revocato detto decreto condannando la società opponente al pagamento della minor somma di Euro 13.095,00 a titolo di contributi omessi in relazione all'attività svolta da alcuni lavoratori prima della formale assunzione o dopo la data del collocamento a riposo. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta ritenendo che fosse stata raggiunta la prova che i suddetti lavoratori avessero prestato la propria attività alle dipendenze della TAS nei periodi dalla medesima non denunziati, dovendo, per converso, escludersi che tali prestazioni fossero state rese a titolo di mera cortesia ovvero a titolo gratuito.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la TAS Turistici Alberghi Siciliani srl affidandosi a sei motivi di ricorso cui resiste con controricorso l'Inps.

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo si denuncia violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, chiedendo a questa Corte di stabilire se "per un soggetto... a) presente in azienda per cortesia nei confronti del collega e non soggetto a vincolo alcuno di presenza o orario nei confronti dell'azienda; b) al quale la retribuzione non è stata corrisposta e non è dovuta; c) e che è stato ritenuto essere organico all'azienda, devono essere versati i contributi" e "se i contributi sono dovuti anche se la retribuzione non è corrisposta perchè non dovuta". 2.- Con il secondo motivo si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in presenza delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del motivo che precede.

3.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, chiedendo a questa Corte di stabilire se "per un soggetto... a) presente in azienda per organizzare la prossima assunzione e per verificare il prossimo lavoro che di lì a poco andrà a svolgere non soggetto a vincolo alcuno di presenza o orario nei confronti dell'azienda; b) al quale la retribuzione non è stata corrisposta e non è dovuta o comunque pretesa; c) e che è stato ritenuto essere organico all'azienda, devono essere versati i contributi" e "se i contributi sono dovuti anche se la retribuzione non è corrisposta perchè non dovuta". 4.- Con il quarto motivo si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in presenza delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del motivo che precede.

5.- Con il quinto motivo si denuncia il vizio di omessa ed erronea motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla statuizione "in cui la Corte territoriale ha respinto la domanda risarcitoria sul presupposto che questa fosse stata proposta per la prima volta in appello, laddove la domanda in questione era invece stata ritualmente proposta in primo grado.

6.- Con il sesto motivo si deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che la Corte d'appello non si sia pronunciata in ordine al motivo d'appello con cui era stata richiesta la riforma della statuizione del primo giudice sulle spese di lite.

7.- Il primo e il terzo motivo devono ritenersi inammissibili per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

Ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d'inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, che deve essere idoneo a far comprendere alla S.C., dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. n. 8463/2009). Per la realizzazione di tale finalità, il quesito deve contenere la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice a quo e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare alla fattispecie. Nel suo contenuto, inoltre, il quesito deve essere caratterizzato da una sufficienza dell'esposizione riassuntiva degli elementi di fatto ad apprezzare la sua necessaria specificità e pertinenza e da una enunciazione in termini idonei a consentire che la risposta ad esso comporti univocamente l'accoglimento o il rigetto del motivo al quale attiene (Cass. n. 5779/2010, Cass. n. 5208/2010).

Ne consegue che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d'impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito o in modo tale da richiedere alla S.C. un inammissibile accertamento di fatto o, infine, sia formulato in modo del tutto generico (Cass. sez. unite n. 20360/2007). Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l'illustrazione del motivo deve contenere, a pena d'inammissibilità, la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8555/2010, Cass. sez. unite n. 4908/2010, Cass. n. 16528/2008, Cass. n. 8897/2008, Cass. n. 16002/2007).

8.- Nella specie, i quesiti formulati dalla ricorrente a chiusura del primo e del terzo motivo, oltre a non individuare chiaramente il principio di diritto posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato, fanno entrambi riferimento ad accertamenti di fatto (ovvero alla presenza dei lavoratori in azienda a titolo di mera cortesia o a scopi formativi in vista di una futura assunzione, all'assenza di vincoli di presenza e di orario, alla mancata corresponsione della retribuzione) che non trovano riscontro nella sentenza impugnata (che ha, anzi, accertato che i lavoratori erano stati inseriti "a pieno titolo" nell'organizzazione aziendale e che non era verosimile che essi avessero svolto gratuitamente le loro prestazioni) e che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge in quanto esterni all'esatta interpretazione della legge ed integranti una tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, esclusivamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 9908/2010; Cass. n. 8730/2010, Cass. n. 11094/2009).

9.- Il secondo e il quarto motivo sono infondati. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16499/2009). Per quanto riguarda la valutazione della prova testimoniale, si è precisato che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42/2009, Cass. n. 21412/2006, Cass. n. 4347/99, Cass. n. 3498/94).

Con riguardo ai verbali di accertamento dell'Ispettorato del lavoro o dell'Inps, è stato affermato, inoltre, che questi, oltre a costituire prova idonea ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635 c.p.c., comma 2, possono fornire utili elementi di giudizio anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria (Cass. n. 11900/2003, Cass. n. 20839/2004).

10.- Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che dalle risultanze istruttorie fosse emerso con sufficiente chiarezza che i lavoratori erano pienamente inseriti nell'organizzazione aziendale - presso la quale, del resto, avevano già svolto (uno di essi) o avrebbero poi continuato a volgere (gli altri due) la stessa attività - traendo significativi spunti in tal senso, oltre che dalle dichiarazioni rese dai lavoratori, dapprima nel corso degli accertamenti ispettivi, e poi in sede giudiziale, anche dai convergenti elementi di riscontro raccolti dagli ispettori dell'ente previdenziale - per quanto riguarda in particolare le sottoscrizioni apposte dagli stessi lavoratori, nei periodi in contestazione, in calce a fatture o a bolle di accompagnamento relative a merce acquistata dalla società - e ritenendo di dover escludere, sulla base di una valutazione complessiva dei suddetti elementi di prova, l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi in ordine ai motivi della loro presenza nei locali aziendali o alla gratuità delle prestazioni rese.

11.- Si tratta di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile nel giudizio di cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, che non è assoggettabile, quindi, alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità; anche perchè la società ricorrente, denunciando il vizio di motivazione, non ha indicato con sufficiente grado di specificità le lacune argomentative o i punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sicchè le censure espresse nei motivi in esame rimangono poi confinate ad una mera contrapposizione rispetto alla valutazione di merito operata dalla Corte d'appello, inidonea a radicare un deducibile vizio di motivazione di quest'ultima. Al riguardo, va rimarcato che, come è stato più volte affermato da questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo esame, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. Ciò comporta che il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata debba giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito, ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da risultare sostanzialmente incomprensibile o equivoca, 11 vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ricorre, dunque, soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre tale vizio non si configura allorchè il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 16499/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 42/2009, Cass. n. 17477/2007, Cass. n. 15489/2007, Cass. n. 7065/2007, Cass. n. 1754/2007, Cass. n. 14972/2006, Cass. n. 17145/2006, Cass. n. 12362/2006, Cass. n. 24589/2005, Cass. n. 16087/2003, Cass. n. 7058/2003, Cass. n. 5434/2003, Cass. n. 13045/97, Cass. n. 3205/95).

12.- Il quinto motivo, con cui si denuncia l'erroneità della statuizione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la domanda della società volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla (originaria) negazione degli sgravi, sul presupposto che la stessa fosse stata proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che si applica anche nel caso in cui sia denunciato un error in procedendo (cfr. ex plurimis Cass. n. 1170/2004, Cass. n. 6055/2003, Cass. n. 13833/2002) - la ricorrente aveva l'onere di riportare puntualmente, nei suoi esatti termini, nel ricorso per cassazione, il contenuto della domanda che assumeva di avere già proposto in primo grado (e non solo quello di indicare l'atto difensivo nel quale la domanda medesima era stata proposta).

13.- Il sesto motivo, con il quale si denuncia l'omessa pronuncia della Corte d'appello su motivo di gravame concernente la statuizione sulle spese di lite di primo grado, è anch'esso inammissibile, perchè la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 4, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto o, come nella specie, sotto il profilo del vizio della motivazione (cfr. ex plurimis Cass. n. 26598/2009, Cass. n. 1196/2007).

14.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conferma della sentenza impugnata.

15.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2,000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.