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lunedì 2 aprile 2012

CAUSA ISCRITTA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL COLLEGATO LAVORO - CONCVERSIONE CONTRATTO - IL RISARCIMENTO DOVUTO - CASS. ORDINANZA N. 4909 DEL 27.03.2012

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- D.C.M.G. chiedeva al giudice del lavoro di Roma di dichiarare nullo il termine apposto a due contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., stipulati rispettivamente per i periodi 3.7-30.9.97 per l'espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre, ai sensi dell'art. 8 del ccnl Poste 1994, e 3-31.5.99 per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali, ai sensi dello stesso art. 8, come integrato dall'accordo sindacale 25.9.97. 2.- Rigettata la domanda, sull'appello di D.C. la Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 9.11.09 n. 6593 accoglieva l'impugnazione "per quanto di ragione" e così statuiva "dichiara la nullità dei contratti a termine intercorsi tra l'appellante e Poste Italiane s.p.a., per i periodi 3.7-30.9.01 e 3- 31.5.99 e per l'effetto che sono intercorsi tra le parti più rapporti a tempo indeterminato nei periodi suddetti; dichiara la prosecuzione giuridica del rapporto dopo il 30.9.98, ancora a tutt'oggi; ...". 3.- Avverso questa ultima sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione. Si difendeva con controricorso e ricorso incidentale la dipendente.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti, assieme all'avviso di convocazione dell'adunanza. D.C. ha depositato memoria.

4.- Preliminarmente i due ricorsi debbono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..

5.- Deve premettersi che, nonostante la sentenza impugnata non ne faccia menzione, tanto la ricorrente principale che la controricorrente e ricorrente incidentale menzionano una sentenza non definitiva pronunziata dalla Corte d'appello il 24.8.07 e recante il n. 57, con la quale l'impugnazione sarebbe stata accolta relativamente al secondo contratto (stipulato per il periodo 3- 31.5.99) e si faceva rinvio a separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio. Secondo Poste Italiane, contenuto specifico di questa ultima ordinanza era la prosecuzione del giudizio per l'accertamento della nullità del contratto stipulato per l'espletamento del servizio in concomitanza delle ferie (ovvero del primo contratto, stipulato per il periodo 3.7-30.9.97).

6.- Deve, inoltre, rilevarsi, che la sentenza 9.11.09 impugnata da entrambe le parti dopo aver fatto riferimento in parte espositiva a tre contratti, nel dispositivo dichiara la nullità del termine con riferimento a soli due contratti riferiti a periodi in parte non collimanti con quelli indicati dalle parti in causa (v. sopra n. 2).

7.- Tanto il ricorso principale che quello incidentale impugnano solo la sentenza 9.11.09 e, pur menzionando la sentenza non definitiva, non solo non ne producono copia, ma neppure ne precisano l'esatto contenuto. Ad avviso del Collegio deve essere presa in considerazione solo la sentenza impugnata, di cui è presente copia in atti, mentre non deve considerarsi la (pretesa) sentenza non definitiva che i ricorsi non indicano come depositata.

Sulla base del contenuto della motivazione della sentenza impugnata ed in relazione al suo dispositivo, deve inoltre ritenersi che il termine sia stato dichiarato nullo per i contratti 3.7-30.9.97 e 3- 31.5.99 e che il diverso periodo indicato in dispositivo per il primo sia frutto di un errore materiale (indicazione dell'anno 2001 invece del 1997); l'eventuale correzione dello stesso è lasciata all'iniziativa della parte interessata.

8.- Tanto premesso per chiarire il contenuto della sentenza e la portata dei ricorsi, deve rilevarsi che nel merito la Corte d'appello - inquadrati ì contratti nell'ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva - ha dichiarato la nullità del termine nel primo caso (contratto 9.7- 30.9.97 stipulato per assicurare il servizio nel periodo del godimento delle ferie da parte del personale a tempo indeterminato) per mancanza della prova dell'esistenza delle condizioni asseritamente giustificative, nel secondo caso (contratto 3-31-5.99 per esigenze eccezionali) perchè la norma collettiva consentiva l'assunzione a termine per le causali dedotte solo fino al 30.4.98. 9.- La ricorrente principale con quattro motivi: 1) contesta l'assunto del giudice di merito che la contrattazione collettiva adottata da Poste Italiane e organizzazioni sindacali in attuazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, abbia legittimato la stipula solo fino al 30.4.98 e che, comunque le parti negoziali avessero voluto effettivamente vincolare la loro capacità negoziale solo fino a questa data (primo e quarto motivo); 2) ritiene che l'apposizione del termine per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre" ai sensi dell'art. 8 del ccnl 1994 è fattispecie del tutto autonoma da quella contemplata dalla L. n. 230 del 1962, e non richiede prova circa l'esistenza della sussistenza in fatto di dette necessità nella fattispecie specifica (secondo motivo); 3) ritiene, infine, che la contrattazione collettiva non si sia esaurita con l'accordo 25.9.97 integrativo dell'art. 8 del ccnl 1998, ma si sia protratta anche successivamente in un continuum negoziale che avrebbe legittimato anche le assunzioni per esigenze eccezionali successive al 30.4.98 (terzo motivo).

10.- Con riferimento ad entrambe le fattispecie contrattuali prese in esame dalla Corte d'appello, deve rilevarsi che la giurisprudenza ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare - oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 - nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all'individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

In forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale - nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all'accordo integrativo del 25.9.97, per cui la giurisprudenza ritiene corretta l'interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza - dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 - della situazione di fatto integrante delle esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l'impresa poteva dunque procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30.4.98 in quanto privi di presupposto normativo (v., ex plumis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

L'assunzione "per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno/settembre", rientra invece nell'originaria formulazione dell'art. 8 del CCNL 1994 ed è, dunque, una ipotesi di contratto a termine direttamente introdotta dalla contrattazione collettiva, autonoma non solo rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie prevista dalla L. n. 230 del 1962, ma anche ai vincoli cui è sottoposta la fattispecie introdotta dall'accordo integrativo 25.9.97 (Cass. S.u., 2.3.06 n. 4588), costituendo l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.

11.- Pertanto mentre è correttamente dichiarata la nullità del termine apposto per esigenze eccezionali ecc. al contratto stipulato relativo al periodo 3-31.5.99 (secondo contratto), in quanto intervenuto dopo il 30.4.98, altrettanto non può ritenersi per il contratto relativo al periodo 3.7-30.9.97 (primo contratto), essendo la fattispecie ivi dedotta (necessità di assicurare il servizio nel periodo feriale giugno-settembre), in ragione dell'uso dell'espressione in concomitanza adottata nella formulazione dell'art. 8 del ccnl 1994, considerata dalle parti stipulanti sempre sussistente nel periodo stabilito (giugno-settembre).

12.- Con il ricorso incidentale è censurata con undici motivi la parte della pronunzia che rigetta la richiesta di risarcimento danni.

La Corte d'appello, partendo dal presupposto che il risarcimento compete dal momento in cui il lavoratore ha offerto la sua prestazione al datore e fino alla scadenza del terzo anno successivo alla scadenza dell'ultimo rapporto, considerato che nella specie il datore fu costituto in mora il 4.11.02 a triennio già scaduto, considerato che l'ultimo (ed ora anche unico) contratto affetto da nullità era scaduto il 31.5.99, ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno.

Con i primi dieci motivi la ricorrente incidentale contesta la violazione della normativa in punto di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale (motivi da 1 a 8), nonchè l'erroneità del giudizio equitativo adottato, atteso che le emergenze istruttorie consentivano una puntuale quantificazione del danno e che le parti non ne avevano fatto richiesta (violazione dell'art. 432 c.p.c., motivo n. 9, e violazione dell'art. 114 c.p.c., motivo n. 10). Con l'ultimo motivo (il n. 11) la ricorrente incidentale deduce, in extrema ratio la violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, atteso che il giudice comunque avrebbe dovuto concedere a titolo di risarcimento l'indennità ivi prevista.

13.- Con riferimento ai primi dieci motivi, deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha più volte ritenuto incongruo l'iter argomentativo oggi adottato dalla Corte d'appello di Roma, rilevando che così argomentando il giudice non ha motivato (se non in termini meramente formali) nè la decisione di determinare in via equitativa il danno risarcibile, ne la decisione di limitare il risarcimento ai tre anni successivi alla scadenza dell'ultimo contratto, di modo che in conformità ad altre precedenti pronunzie di queste Cotte emanate con riferimento a censure mosse al criterio risarcitorio adottato nella specie dal giudice di merito (v. per tutte Cass. 1.10.07 n. 20606), deve rilevarsi la fondatezza dei motivi in questione.

14.- Quanto all'undicesimo motivo del ricorso incidentale, deve considerarsi lo ius superveniens contenuto nella L. 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro), pubblicata sulla (Gazzetta ufficiale 9.11.10 n. 262 (suppl. ord. 243/L) ed in vigore dal 24.11.10. La disposizione dell'art. 32, comma 5, di detta legge, prevede che "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8". Il successivo c. 7 prevede che tale disposizione trova applicazione anche ai giudizi pendenti alla data della vigore della legge.

La disposizione è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2011. 15.- in conclusione, vanno accolti il ricorso principale nei limiti sopra indicati ed il ricorso incidentale nella sua integralità.

Cassata la sentenza impugnata, può provvedersi nel merito solo con riferimento alla decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che va fissata al 3.5.99, mentre per il risarcimento del danno deve farsi rinvio al giudice indicato in dispositivo, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Cotte, riuniti i ricorsi, cosi provvede:

- accoglie il ricorso principale per quanto di ragione ed il ricorso incidentale nella sua integralità, cassando l'impugnata sentenza nei limiti dell'accoglimento;

- provvedendo nel merito, dichiara che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorre dal 3 maggio 1999;

- quanto alle conseguenze risarcitorie, rinvia alla Cotte d'appello di Roma in diversa composizione;

- rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.