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martedì 24 aprile 2012

La sottoscrizione della busta paga non implica necessariamente il pagamento della somma indicata - Cass., sez. lavoro, sent. n. 6267 del 24.06.1998

Svolgimento del processo

D.O. S.a.s. si opponeva, con atto di citazione avanti al pretore di Verona, giudice del lavoro, a decreto ingiuntivo emesso su ricorso della propria dipendente C.E., per l'importo di L. 8.898.081 a titolo di competenze di fine rapporto.

L'opponente sosteneva che l'importo era già stato corrisposto, come risultava dalla sottoscrizione dell'ultima busta paga, con la dicitura "per ricevuta", nonché dal prospetto di fine rapporto con dichiarazione di accettazione della detta somma a tacitazione di ogni pretesa.



L'opposta contestava che la dizione "per ricevuta" di cui sopra aveva riguardo alla ricezione della busta paga, non già dell'importo, asseritamente, ma inverosimilmente, versato in contanti.

Il pretore, riteneva sostanzialmente fondate le censure dell'opponente, sul rilievo che la lavoratrice non avesse assolto all'onere probatorio dei diritti fatti valere in sede monitoria e che l'avvenuta "accettazione" risultante dal prospetto di fine rapporto ben potesse equipararsi, "giuridicamente", alla ricezione materiale dell'importo.

Avverso la decisione interponeva appello la C. reiterando le difese di primo grado e sottolineando l'erronea applicazione, da parte del pretore, delle norme inerenti l'onere della prova.

Resisteva la società appellata, facendo riferimento anche a fatti penali inerenti precedenti comportamenti della lavoratrice.

Con sentenza in data 4 - 11 novembre 1994 il Tribunale di Verona, in riforma della sentenza del pretore, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da D.O. s.a.s., con condanna di rifusione alla C. delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Osservava il Tribunale che era fondato il primo motivo di appello, secondo il quale aveva errato il pretore nella valutazione e nella ripartizione degli oneri probatori; che invero, in particolare, gravava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuta corresponsione della somma dovuta per competenze di fine rapporto, oggetto d'ingiunzione, e la mera produzione della busta paga non era idonea a tal fine, ben potendo la frase "per ricevuta" significare l'avvenuta consegna della sola busta paga.

Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 3 novembre 1995, la D.O. s.a.s. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, ed illustrato da memoria. L'intimata non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2967, 2735, 1324, 1362 e 1369 c.c., deduce di aver prodotto in primo grado copia dell'ultima busta paga recante la sottoscrizione della C. medesima accanto alla dicitura "per ricevuta" riportata a penna; che tale documento costituiva quietanza di avvenuto pagamento ex art. 1199 c.c., e che la quietanza non era stata impugnata per errore o violenza; richiama la sentenza 16 giugno 1979, n. 5955 di questa Corte Suprema; deduce la superfluità di ogni ulteriore prova; che il Tribunale di Verona aveva omesso di procedere innanzi tutto alla interpretazione del contenuto della dichiarazione medesima, applicando i canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. e segg. e di procedere solo eventualmente alla valutazione delle ulteriori emergenze istruttorie, laddove nell'impugnata sentenza i diversi e distinti piani dell'interpretazione della dichiarazione confessoria in atti e della valutazione delle altre emergenze istruttorie erano stati indebitamente confusi; che il procedimento argomentativo del Tribunale era illegittimo per violazione degli artt. 2697, 2735, 1324, 1362 e 1369 c.c.; che il Tribunale aveva affermato in modo apodittico che la dicitura "per ricevuta" e la sottoscrizione apposta dalla lavoratrice sull'ultima busta paga avevano un significato equivoco, violando il canone fondamentale dell'art. 1362 c.c., che cioè "in claris non fit interpretatio"; che le regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente costituiscono normale documentazione liberatoria in ordine alla prova dell'avvenuto pagamento delle somme in esse indicate.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa punto decisivo della controversia, deduce che era ben possibile che la C. avesse ricevuto la busta paga senza percepire contestualmente la somma in essa indicata, ed avesse quindi richiesto alla società detta somma; che ciò non escludeva peraltro che la C. aveva effettivamente ricevuto la somma dovuta ed aveva soltanto in tale momento sottoscritto la copia della busta paga, apponendo la dicitura "per ricevuta"; che la motivazione del Tribunale era in fatto assolutamente insufficiente.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132 c.p.c. consistente in manifesta illogicità o quantomeno contraddittorietà della motivazione, risultante dall'atto medesimo, deduce che il Tribunale ha affermato la pretesa inidoneità delle buste paga sottoscritte dal lavoratore a valere come quietanza di pagamento ex art. 1199 c.c. ed ad assolvere quindi l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro; che il richiamo nella decisione impugnata alle sentenze n. 2627 del 1985, n. 1484 del 1986 e n. 5422 del 1984 di questa Corte Suprema era lungi dall'escludere il valore di quietanza di pagamento della busta paga sottoscritta dal lavoratore, e che anzi le ultime due sentenze citate enunciavano il principio che le buste paga sottoscritte dal dipendente costituiscono "normale documentazione liberatoria" in ordine al pagamento delle somme di danaro in esse indicate; la sentenza impugnata era affetta da manifesta illogicità, per palese incongruenza ed assoluta contraddittorietà; richiama Sez. Unite 16 maggio 1992, n. 5888.

I tre motivi vanno esaminati congiuntamente, per la connessione tra essi esistente, e sono infondati.

La sottoscrizione "per ricevuta", apposta dal lavoratore sulla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento.

La dizione "per ricevuta" non è, quindi, espressione tale da giustificare la sola interpretazione letterale richiamata dalla ricorrente, ma è espressione che va interpretata alla stregua anche degli ulteriori criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. e segg.

Di tale principio ha fatto concreta applicazione nella fattispecie in esame il Tribunale di Verona, che non ha ritenuto esaustiva nel contesto generale dei fatti l'interpretazione letterale di cui agli all'art. 1362 c.c. e segg., e si è avvalso degli ulteriori criteri ermeneutici sopra richiamati.

Il principio enunziato trova del resto autorevole precedente in sentenze di questa Suprema Corte, che ha ritenuto possibile l'accertamento che le sottoscrizioni di buste paga non costituissero quietanza (Cass., 8 gennaio 1981, n. 181, 6 marzo 1986, n. 1484, 4 febbraio 1994, n. 1150).

Nulla per le spese di questo giudizio di Cassazione, non essendosi l'intimata costituita in giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese di questo giudizio di Cassazione.

Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 23 gennaio 1998.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 GIUGNO 1998.