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giovedì 12 aprile 2012

LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO - DIFFERENZE - TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. LAV., SENT. DEL 12.03.2012

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato nella Cancelleria dell'intestato Tribunale in data 9.4.2011, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio la società ST. S.r.l. (nel prosieguo, per brevità, St.) deducendo di aver lavorato dall'1.1.2010 al 18.11.2010 per la società resistente, con rapporto lavorativo svoltosi con le caratteristiche proprie della subordinazione e chiedendo, quindi, l'accertamento della dedotta natura del rapporto (con qualifica di "direttore settore moda" e riconoscimento del 3° livello C.C.N.L. editoria grafica piccola industria), con condanna di St. a corrispondergli la somma pari ad Euro 14.244,84 a titolo di differenze retributive per stipendi, ferie, permessi, tredicesima mensilità, lavoro straordinario e festività lavorate; nonché l'accertamento della nullità per illiceità del motivo del licenziamento intimatogli dalla società resistente con lettera del 3.112010 (e confermato con raccomandata del 27.11.2010), con applicazione, in via principale, delle conseguenze di cui all'art. 18 L. n. 300/1970 in punto di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno e, in subordine, del regime di tutela di cui all'art. 8 L. n. 604/1966; la difesa attorea, ancora ed in estremo subordine, ha chiesto la condanna della parte resistente al pagamento a favore del sig. An. sempre dell'importo pari ad Euro 14.244,84 anche per il caso si dovesse accertare che tra le parti è intercorsa una collaborazione lavorativa di tipo autonomo; il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e con vittoria di spese di lite.

Costituendosi ritualmente in giudizio, St. ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite, svolgendo anche domanda riconvenzionale relativa al risarcimento dei danni all'immagine, al buon nome ed alla sfera professionale, editoriale e dei rapporti imprenditoriali patiti a seguito della condotta della parte ricorrente (voci di danno quantificate nell'importo pari ad Euro 8.000,00); la difesa della società convenuta, con la memoria ex art. 416 c.p.c., ha chiesto anche la condanna del ricorrente al pagamento, ex art. 96, comma 1, c.p.c., dell'importo di Euro 3.000,00.

Differita la prima udienza ex art. 418 c.p.c. per effetto della proposizione della domanda riconvenzionale da parte di St.; esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione; interrogate le parti; ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria; all'udienza del 29.2.2012, il giudice ha invitato le difese alla discussione orale, all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate come in atti, ha deciso la causa, dando lettura del dispositivo - conforme a quello trascritto in calce al presente atto - con fissazione - ex art. 429, comma 1, secondo periodo, c.p.c. - del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

In ragione delle considerazioni che seguono sia le domande del ricorrente che quella svolta in via riconvenzionale dalla società convenuta sono infondate e devono, pertanto, essere respinte, con compensazione integrale, ex art. 92, comma 2, c.p.c., delle spese di lite tra le parti, stante la reciproca soccombenza.

Quanto alle domande azionate con il ricorso ex art. 414 c.p.c., esse muovono dalla configurabilità tra le parti di un rapporto di lavoro avente natura subordinata.

A tale proposito, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata - con onere di allegazione e prova gravante sul soggetto che deduce il carattere subordinato della collaborazione lavorativa - la sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro (cfr., ex multis, Cass. n. 5645 del 16.4.2009 e Cass. n. 4500 del 27.2.2007).

Al riguardo, si deve evidenziare che le deduzioni in fatto contenute nell'atto introduttivo del giudizio risultano fortemente carenti nella prospettiva invocata dalla parte ricorrente, dal momento che, individuato l'elemento caratteristico della prestazione lavorativa resa in regime di subordinazione nel potere direttivo, di controllo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, ed evidenziato come detto potere si concreti nell'emanazione di ordini specifici e nell'esercizio di una costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione della prestazione lavorativa (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro ed alla modalità della loro attuazione), non si può non evidenziare come la difesa attorea non abbia soddisfatto l'onere di allegazione su di essa gravante.

Infatti, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. - descritta l'attività che la parte ricorrente avrebbe svolto per la società convenuta (essenzialmente, la "direzione moda" del periodico In. edito da St., occupandosi "di programmare e coordinare fotografi, modelli, grafici e quanti lavoravano per il mensile, secondo la linea impartita dall'editore sig. Fr., legale rappresentante di St." (cfr. cap. n. 3 delle premesse in fatto dell'atto introduttivo del giudizio), in particolare, tenendo i contatti con gli uffici stampa delle case di moda, concordando gli appuntamenti con gli addetti di tali uffici stampa e poi recandovisi per la scelta dei capi (cfr. cap. n. 4 delle premesse in fatto dell'atto cit.), redigendo i testi e le didascalie, con effettuazione di tagli e/o aggiunte e/o modifiche (cfr. cap. n. 4 cit.), contattando i fotografi ed i modelli per i servizi da realizzare e prenotando la "location" (cfr. cap. n. 5 delle premesse in fatto dell'atto cit.) - quanto al fatto che tale attività sarebbe stata prestata in regime di subordinazione, si è fatto presente che "ogni decisione in merito alla scelta definitiva dei vestiti ed a quella relativa ai servizi realizzati, doveva essere sottoposta al sig. Ri." (cfr. cap. n. 6 delle premesse in fatto dell'atto cit.), che il ricorrente "doveva essere reperibile telefonicamente per qualsiasi evenienza, ed in particolare per riferire lavoro eseguito al sig. Ri., che lo contattava quando di trovava fuori Milano... quando, invece, l'editore si trovava presso la sede del giornale, il sig. Mo. doveva presenziare alle riunioni e riferire direttamente al datore di lavoro" (cfr. capp. nn. 9 e 10 delle premesse in fatto dell'atto cit.)" e che "il sig. Mo. lavorava dal lunedì al venerdì dalle 9.00-10.00 alle 18.00-19" (cfr. cap. n. 7 delle premesse in fatto dell'atto cit.).

Ora, da un lato, anche in considerazione del suo contenuto - caratterizzato da una indubbia autonomia e da una grande discrezionalità - è evidente che l'attività descritta nell'atto introduttivo del giudizio, in sé e per sé considerata, ben avrebbe potuto essere svolta anche nell'ambito di un rapporto autonomo di collaborazione senza vincolo di subordinazione e, d'altro lato, le allegazioni in fatto di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c. sono del tutto generiche circa i profili - qualificanti in ragione dell'accertamento richiesto - attinenti alle modalità concrete con cui era resa la prestazione lavorativa, alle tipologie di direttive e disposizioni specifiche fornite dal sig. Fr., al contenuto di tali direttive al tipo di controllo cui era sottoposto il ricorrente in costanza del rapporto ed al connesso potere disciplinare da parte del soggetto indicato quale datore di lavoro, non venendo neppure dedotto che l'orario di servizio indicato nell'atto introduttivo del giudizio era imposto dalla società convenuta, con obbligo di autorizzazione per eventuali assenze e di giustificazione per ritardi ed impedimenti nel rendere la propria prestazione per tutto l'arco di tempo di cui al cap. n. 7 cit.

Né, alla luce del quadro sopra delineato, è possibile ritenere che l'attività svolta dal ricorrente debba essere ricondotta nell'area del lavoro subordinato ex art. 69 D.Lgs. n. 276/2003, dovendosi osservare, sotto tale profilo, sia come nessun contratto di collaborazione a progetto risulti stipulato tra le parti, sia come nell'atto introduttivo del giudizio manchi qualsiasi deduzione circa le declaratorie del C.C.N.L. di cui la difesa attorea ha chiesto l'applicazione e ciò anche e con specifico riferimento al livello di inquadramento reclamato, livello d'inquadramento (3° C.C.N.L. editoria grafica piccola industria), tra l'altro, menzionato solo nelle conclusioni del ricorso, senza essere mai nemmeno indicato nel corpo dell'atto.

Quindi, escluso - in base ai principi generali sulla ripartizione dell'onere della prova ed alle ulteriori considerazioni sopra svolte - che l'attività lavorativa del sig. An.MO. sia stata resa nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, le domande azionate da quest'ultimo che muovono proprio dall'invocata qualificazione del rapporto dedotto in giudizio non possono che essere rigettate.

Neppure, poi, è possibile accogliere la richiesta di condanna della società resistente a corrispondere alla parte attrice, ferma la natura autonoma della collaborazione lavorativa intercorsa tra le parti, la somma pari ad Euro 14.244,84, a titolo di compenso per il lavoro prestato dall'1.1.2010 ed il 27.11.2010. Al riguardo, per motivare il rigetto, è sufficiente osservare che la difesa attorea ha chiesto, a tale titolo, la condanna della St. a pagare lo stesso importo vantato a titolo di differenze retributive per il caso di accoglimento della domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto e ciò senza fornire alcuna giustificazione circa la quantificazione dell'importo de quo, quantificazione che - in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, di un livello di inquadramento contrattuale e di tabelle retributive previste dalla contrattazione collettiva di settore - risulta del tutto apodittica e priva di concreti riscontri.

Parimenti destituita di fondamento è la richiesta di risarcimento del danno (quantificato nell'importo pari ad Euro 8.000,00) per lesione dell'immagine, del buon nome e dei rapporti relativi alla sfera professionale, editoriale ed imprenditoriale svolta in via riconvenzionale dalla società convenuta.

A sostegno della domanda risarcitoria azionata la difesa resistente ha fatto presente che, dopo la interruzione della collaborazione lavorativa tra le parti, il sig. An.MO. avrebbe omesso di riconsegnare materiali di proprietà della St. (documenti, riviste ed immagini fotografiche trasfuse su supporti CD e DVD), oltre a capi di vestiario ed accessori consegnati alla società stessa dalla Ch.

Ora, anche ad ammettere che il ricorrente, dopo la cessazione del rapporto, abbia effettivamente trattenuto presso di sé materiale di proprietà della controparte, non si può non rilevare come, nella memoria ex art. 416 c.p.c., manchi del tutto, prima ancora della prova del danno di cui si è chiesto il ristoro, qualsiasi allegazione circa l'effettivo pregiudizio per l'immagine, il buon nome ed i rapporti professionali, editoriali ed imprenditoriali patiti dalla St. a causa della condotta imputata al sig. An.MO.

E' evidente, quindi, come anche la domanda della società resistente debba essere rigettata.

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, stante la soccombenza reciproca, se ne di dispone, ex art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti, senza che, di conseguenza, si possano ritenere sussistenti i presupposti per la condanna della parte attrice ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiesta dalla società convenuta.

Ex art. 429, comma 1, secondo periodo, c.p.c., si fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
P.Q.M.

- Respinge il ricorso;

- respinge la domanda riconvenzionale;

- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Fissa termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.