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venerdì 4 maggio 2012

Cancellazione dall'iscrizione al turno particolare di un lavoratore marittimo - non costituisce licenziamento - Cass. sez. lavoro sent. n. 9723 del 29.09.1998

Svolgimento del processo

1. Con ricorso del 5 aprile 1993 I. G. chiedeva che il pretore di Genova dichiarasse nulla od inefficace la cancellazione dal turno disposta dalla Società il 22 febbraio 1993; condannasse la stessa a reintegrare nel turno particolare e ad avviarlo al lavoro secondo la turnazione aziendale; dichiarasse altresì il suo diritto ad essere immesso in continuità di rapporto di lavoro con conseguente condanna della società a riconoscergli e ad applicargli tale istituto della normativa contrattuale collettiva.

A preteso fondamento del proprio assunto il ricorrente affermava che, successivamente ad un periodo "di comandata" prestato presso i cantieri di Rotterdam e ad un imbarco effettuato nella M/T "Via Adriatica" dal 20 novembre 1992 al 12 febbraio 1993, egli era stato cancellato dal turno particolare della società con provvedimento del 22 febbraio 1993 "per mancato superamento del periodo di prova".

Costituitasi tempestivamente in giudizio, la V. S.p.A. contestava la fondatezza delle domande del ricorrente, eccependo in particolare che il contratto di riferimento (convenzione di arruolamento 20 novembre 1992) prevedeva un periodo di prova di noce mesi; che la facoltà di recesso era stata legittimamente esercitata e che comunque non si erano realizzati i presupposti per l'acquisizione del diritto alla continuità di rapporto di lavoro.

Il pretore con sentenza del 3 maggio 1994 respingeva il capo di domanda relativo al richiesto accertamento della continuità di lavoro, ma accoglieva quello relativo alla denunciata illegittimità della cancellazione del marittimo dal turno particolare; da tale illegittimità faceva discendere l'obbligo della società di reiscrizione nel turno e l'obbligo (ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) di corrispondere un importo pari a cinque mensilità di retribuzione.

La V. S.p.A. proponeva appello, in particolare contestando la decisione del pretore laddove aveva ritenuto illegittimo la cancellazione dal turno particolare affermando la piena operatività dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 e quindi ordinando la reiscrizione del ricorrente.

Sosteneva che l'ambito di operatività della sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 1987, che aveva esteso al rapporto di lavoro nautico le norme di cui alla legge n. 604 del 1966 e alla legge n. 108 del 1990, non poteva riguardare anche la materia della cancellazione dai e/o iscrizioni ai turni particolare, per le quali poteva valere soltanto la tutela "obbligatoria" pattuita fra le contrapposte organizzazioni sindacali.

All'appello resisteva il G. che proponeva a sua volta appello incidentale chiedendo che il tribunale in riforma del capo della sentenza a lui sfavorevole, dichiarasse il suo diritto alla immissione in continuità di rapporto di lavoro presso la V. S.p.A.

Il Tribunale di Genova, con sentenza 6/13 dicembre 1995 in parziale riforma della sentenza di primo grado respingeva la domanda del G. di reintegra nel turno particolare e condannava la V. S.p.A. a corrispondergli a titolo risarcitorio un importo pari a trenta giorni di retribuzione. Confermava, nel resto, l'impugnata sentenza respingendo l'appello incidentale e compensava per metà le spese di giudizio.

Contro la sentenza il G. ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione con un unico complesso ed articolato motivo di impugnazione, eccependo altresì l'illegittimità costituzionale della "normativa individuata dal tribunale di Genova" per contrasto con l'art 4 Cost. in relazione agli artt. 24 e 113 Cost.

Ha resistito con controricorso la società intimata.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e degli artt. 18 e 35 dello Statuto dei lavoratori; in subordine eccepisce l'illegittimità costituzionale della normativa individuata dal tribunale di Genova per contrasto con l'art. 4 in relazione agli artt. 24 e 113 Cost.

Innanzitutto il ricorrente si duole che nel passaggio dal primo al secondo grado del giudizio la "V." avrebbe mutato in modo sostanziale la sua linea difensiva nella prima difesa, infatti, la stessa società intimata aveva riconosciuto di aver compiuto un atto di "recesso del rapporto ... ad nutum"; nella seconda difesa questa qualificazione giuridica non era stata confermata ed anzi era stato dedotto per la prima volta che il provvedimento del giudice invocato dal G. non poteva essere emanato per motivi di ordine procedurale.

Inoltre il ricorrente lamenta che il tribunale ha pretermesso di considerare che la cancellazione dal turno particolare, priva di giustificazioni, lede il diritto al lavoro del marittimo allo stesso modo del licenziamento di qualsiasi altro lavoratore. Esiste sì una differenza tra il rapporto in continuità (che è previsto dallo stesso contratto collettivo e che ha tutte le caratteristiche che sono proprie del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e la iscrizione nel turno particolare, ma ciò non toglie che anche in questo secondo caso sussiste un vincolo contrattuale a carattere permanente e che la risoluzione del rapporto in tal modo costituito, fa venire meno la garanzia della ripetitività degli imbarchi.

Ha pertanto errato il Tribunale di Genova quando ha considerato valida una clausola contrattuale che prevede soltanto una penale irrisoria a carico dell'azienda che, cancellando il marittimo dal turno particolare, abbia fatto venir meno - unilateralmente e senza giustificazioni - la garanzia di continuità degli imbarchi.

Infine il ricorrente deduce che se la tutela del diritto al lavoro (e quindi i poteri del giudice ordinario) dovessero incontrare i limiti ravvisati dalla sentenza impugnata, la normativa in tal modo ricostruita risulterebbe in aperto contrasto con i principi costituzionali. In tal caso, infatti, il lavoratore si troverebbe privo di una effettiva tutela di fronte alla violazione di norme di legge, o di clausole della contrattazione collettiva, che garantiscano il diritto al lavoro in forme diverse da quelle tradizionali.

2. Il ricorso è infondato in tutti i suoi tre profili in cui si articola.

2.1. Infondata è la censura del ricorrente di violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c., perché il tribunale ha accolto (parzialmente) l'appello in ordine ad una prospettazione difensiva della società (inapplicabilità della disciplina legale del licenziamento individuale nell'ordinario regime della c.d. tutela reale) che fin dal primo grado rientrava nel thema decidendeum, anche se formulata in termini giuridici più puntuali nell'atto d'appello rispetto alla memoria di costituzioni di primo grado; ed infatti tale prospettazione era stata disattesa dal pretore per poi essere invece accolta dal tribunale che in tale parte ha riformato la pronuncia di primo grado. Ed ancora nel presente giudizio costituisce l'oggetto principale del ricorso.

2.2. Il secondo profilo (applicabilità, o meno, della c.d. tutela reale nella fattispecie) costituisce - come appena rilevato . l'asse portante del ricorso con cui il ricorrente chiede in sostanza di cassare la pronuncia del tribunale, assumendo l'esattezza viceversa della sentenza pretorile.

La doglianza del ricorrente va però disattesa e deve quindi confermarsi l'esattezza della pronuncia impugnata.

2.2.1. Il punto di partenza dello sviluppo argomentativo che si viene a svolgere è indubbiamente costituito dalla pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 96 del 1987) che - modificando un suo precedendo orientamento (C. Cost. n. 129 del 1976 e n. 145 del 1979) e valorizzando una linea di tendenziale confluenza del lavoro nautico nell'ordinaria disciplina del lavoro subordinato - ha dichiarato illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost,. l'art. 10 legge 15 luglio 1966, n. 604 e l'art. 35, comma 3, legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui escludono l'applicabilità, al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione, dell'intera legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori.

La pronuncia si inserisce appunto in un contesto di ripetuti interventi della Corte che hanno ridimensionato la specialità del lavoro nautico.

Può infatti ricordarsi che già prima di C. Cost. n. 96 del 1987 citata, la medesima Corte (sent. n. 23 del 1982) aveva dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 36, comma 3, Cost., l'art. 1, comma 2, n. 5, legge 22 febbraio 1934, n. 370, nella parte in cui consente che il riposo settimanale, dovuto al personale navigante, corrisponda a ventiquattro ore non consecutive.

Inoltre C. Cost. n. 63 del 1987 ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., l'art. 352 del codice della navigazione. Nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di anzianità nel caso in cui la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato avvenga per fatto imputabile all'arruolato.

Più recentemente C. Cost. n. 41 del 1991 ha dichiarato illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost.:

a) l'art. 916 del codice della navigazione;

b) l'art. 10, legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa al personale navigante delle imprese di navigazione aerea;

c) l'art. 35, comma 3, legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità, al personale navigante delle imprese di navigazione aerea, dell'art. 18, medesima legge come modificato dall'art. 1, legge 1 maggio 1990, n. 108;

d) (in applicazione dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87) l'art. 345 del codice della navigazione.

Pressocché coeva è poi la pronuncia con cui la Corte (sent. n. 364 del 1991) ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 35, comma 3, legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede, in tema di sanzioni disciplinari, la diretta applicabilità, al personale navigante delle imprese di navigazione, del comma 1, 2 e 3 dell'articolo della medesima legge.

Da ultimo poi la Corte (sent. n. 72 del 1996) ha dichiarato incostituzionale l'art. 390, comma 1, del codice della navigazione nella parte in cui ammette, in deroga all'art. 545 c.p.c., il sequestro o il pignoramento delle retribuzioni del personale di volo delle imprese di navigazione aerea, fino ad un quinto del loro ammontare, esclusivamente a causa degli alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili, verso il datore di lavoro.

Non di meno poi si registrano pronunce che sotto altri aspetti ritengono prevalenti gli aspetti di specialità del lavoro nautico (così C. Cost. n. 366 del 1985 e C. Cost. n. 80 del 1994, per le quali v. infra).

2.2.2. Orbene, la citata pronuncia n. 96 del 1987 ha rilevato proprio che "la sostanziale omogeneità delle relative situazioni afferenti ai lavoratori comuni ed a quelli nautici impone l'uniformità delle discipline nella mancanza di fondate ragioni per differenziarle"; e quindi "non sussistono ... valide ragioni per escludere il personale marittimo navigante dalla disciplina della legge n. 604 del 1996".

Questa assimilazione non si ferma all'estensione della legge sulla giusta causa e giustificato motivo di licenziamento. La Corte va oltre rilevando che "altrettanto grave ed ingiustificata diseguaglianza di trattamento" vi è nella misura in cui al lavoro nautico non trova applicazione la tutela reintegratoria introdotta dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, la cui disciplina va quindi parimenti estesa anche a tale rapporto di lavoro. Peraltro la Corte osserva che il rinvio operato dall'art. 35 dello Statuto dei lavoratori. Alla contrattazione collettiva si è rivelato in concreto inadeguato ed insufficiente (anche in considerazione degli obblighi assunti dall'Italia con la convenzione OIL di Ginevra del 24 giugno 1926, ratificata con legge 14 gennaio 1929, n. 416, e con quella successiva di Ginevra del 25 ottobre 1976, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 159, sulla continuità dell'impiego della gente di mare); in particolare insufficiente ed inadeguato è stato il c.d. regolamento della continuità del rapporto di lavoro inserito in taluni contratti collettivi di maggior rilievo. Ciò indirettamente vale anche a chiarire che l'assimilazione, quanto ala disciplina del licenziamento individuale, del lavoro nautico al lavoro comune - con radicale superamento del regime speciale di libera recedibilità posto dall'art. 345 del codice della navigazione - implica che si tratti della risoluzione unilaterale di un rapporto di lavoro continuativo del personale marittimo navigante.

L'assimilazione è poi stata completata dalla citata sent. n. 41 del 1991 che ha esteso il regime del recesso causale (nelle forme della tutela c.d. obbligatoria e reale) anche al personale navigante delle imprese di navigazione aerea, in particolare caducando interamente gli artt. 345 e 916 del codice della navigazione sul recesso ad mutum.

2.2.3. Orbene nella specie - come risulta dalla sentenza del tribunale che in tale parte non è stata oggetto di ricorso - il ricorrente ha lavorato (in comandata) dal 3 aprile 1992 come elettricista addetto all'allestimento delle navi della società in Rotterdam e poi (con arruolamento) dal 20 novembre 1992 al 12 febbraio 1993 come personale navigante imbarcato sulla motonave via Adriatica, essendo stato iscritto dalla società nel turno particolare depositato dalla società nel turno particolare depositato dalla società a Genova. Il 22 febbraio 1993 (ossia dieci giorni dopo la cessazione dell'imbarco) la società comunicava al ricorrente la cancellazione dal turno particolare per il mancato superamento del periodo di prova nel precedente imbarco.

A questa iniziativa della società il ricorrente reagiva domandando in giudizio:

a) l'accertamento della nullità o dell'inefficacia della cancellazione dal turno particolare (per ragioni che ormai non interessano più);

b) l'immissione nel regime di continuità.

Il secondo capo della domanda veniva rigettato sia dal pretore (perché, pur avendo il ricorrente svolto il periodo minimo di imbarco, mancava il requisito del "gradimento" della società), sia, in sede di appello, dal tribunale (anche per l'ulteriore ragione dell'inapplicabilità ratione temporis di un determinato accordo sindacale del 22 gennaio 1993 al caso di specie) sicché - in mancanza di ricorso per Cassazione sul punto (atteso che il ricorrente si duole dell'accoglimento dell'appello principale e non già del rigetto dell'appello incidentale) - passava in giudicato; deve pertanto ritenersi che il ricorrente non fosse in regime di continuità e che quindi la fattispecie in esame si qualifica come quella della cancellazione dal turno particolare di un lavoratore nautico privo del regime di continuità.

2.2.4. A questa fattispecie non si applica la sentenza n. 96 del 1987, citata.

Occorre infatti distinguere.

Questa Corte (Cass., Sez. Lav., 8 marzo 1990, n. 1874) ha già affermato che a seguito della suddetta sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 1987 la disciplina in tema di tutela reale e di reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18 dello Statuto dei lavoratori) trova applicazione (pure nelle controversie pendenti) anche in favore del marittimo in regime di continuità che sia stato illegittimamente cancellato (senza reiscrizione) dal turno particolare costituito presso l'armatore (che assicura ai marittimi che vi sono iscritti, provenendo dal turno generale, la precedenza nelle chiamate per imbarco da parte di quel determinato armatore). Ha chiarito la Corte che il lavoro nautico "in regime di continuità" (disciplinato dalla contrattazione collettiva) è costituito dal contratto di arruolamento a tempo indeterminato che si protrae fino al momento della cancellazione del marittimo dal turno particolare senza reiscrizione; continuità che è assicurata anche nei periodi di inoperosità tra ciascun sbarco e l'imbarco successivo.

Sicché in sostanza l'arruolamento del marittimo iscritto al turno particolare in regime di continuità consiste in una sequenza di convenzioni di imbarco nel contesto di un unico rapporto di arruolamento che è caratterizzato - ha ulteriormente precisato la Corte - "da una fase attiva di imbarco che termina con lo sbarco per il godimento delle ferie e dei riposi compensativi, che risolve automaticamente la convenzione di imbarco, ma non il contratto di arruolamento; da una fase, successiva alla prima, di inattività predeterminata e cioè da un periodo di riposo, retribuito e valutabile per l'anzianità ...; e da una fase, eventuale e indeterminata, di inattività per disponibilità al reimbarco, non verificatosi al compimento del previsto periodo di riposo, in cui il marittimo è ancora retribuito e conserva l'anzianità di servizio", questa costruzione della c.d. "continuità retribuita di lavoro" introdotta e disciplinata dalla contrattazione collettiva (ma l'esistenza di turni generali e particolari è confermata dal D.M. 13 ottobre 1992, n. 584 decreto del Ministro della marina mercantile), trova riscontro anche nella giurisprudenza precedente (cfr. - quanto alla specificità del rapporto di arruolamento a tempo indeterminato - Cass., 14 novembre 1986, n. 6705 e n. 6731, 16 dicembre 1986, n. 7599, che ha precisato anche che, qualora il reimbarco non avvenga entro il compimento predeterminato del periodo di riposo, il rapporto si protrae dal momento in cui il marittimo viene a fruire della continuità a quello della cancellazione dal turno o della non reiscrizione).

La cessazione di questo rapporto (continuativo, appunto) è segnata dalla cancellazione del marittimo dal turno particolare senza reiscrizione, che quindi ha la stessa portata e valenza del licenziamento individuale nel rapporto di lavoro comune; sicché a licenziamento individuale nel rapporto di lavoro comune; sicché a tale "cancellazione" trova applicazione la cit. pronuncia della Corte Costituzionale nel senso che le conseguenze dell'eventuale accertamento della sua illegittimità sono quelle reintegratorie o indennitarie previste, in regime ordinario, dalla tutela reale od obbligatoria.

Ma se il rapporto di arruolamento del marittimo iscritto al turno particolare non è connotato dal regime di continuità, si ha solo una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento (a viaggio o a tempo determinato ex art. 325 del codice della navigazione) e la cancellazione dal turno particolare incide solo sulla disciplina dell'avviamento inibendo al marittimo l'avviamento (con diritto di preferenza: art. 6, comma 9, D.M. 13 ottobre 1992, n. 584, cit.) sulle navi di un determinato armatore (ed infatti, D.M. n. 584, cit.) sulle navi di un determinato armatore (ed infatti gli artt. 340 e 341 del codice della navigazione prevedono che la cessazione di diritto del rapporto di arruolamento stipulato per uno o più viaggi del rapporto a termine si verifichi di diritto rispettivamente al compimento del viaggio o alla scadenza del termine; analogamente la contrattazione collettiva prevede di solito che per i marittimi non in continuità il rapporto cessi al compimento al periodo contrattuale di imbarco; si parla in tal caso di sbarco per avvicendamento). Ha in particolare affermato Cass., 19 febbraio 1988, n. 1752 che le conseguenze dell'accertamento dell'illegittimità della cancellazione del marittimo dal turno particolare e della sussistenza del diritto del lavoratore (illegittimamente) cancellato alla reiscrizione nel turno sono disegnate dalla contrattazione collettiva, sempreché non sia configurabile (come in relazione al marittimo iscritto in un turno particolare ma in regime di continuità) un rapporto riconducibile alla disciplina generale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato; fattispecie questa alla quale è applicabile la dichiarazione d'illegittimità pronunciata dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 96 del 1987. L'esistenza, o meno, del regime di continuità - che, in quanto meramente convenzionale, consegue alla pattuizione delle parti (o al loro comportamento tacito concludente nella concreta attuazione del rapporto) - è poi rimessa alla valutazione del giudice di merito implicando un accertamento in fatto del contenuto negoziale del contratto di arruolamento.

2.2.5. Nella specie si versa proprio in questa seconda ipotesi e non già nella prima giacché - come già rilevato - la domanda del ricorrente diretta all'accertamento del rapporto di arruolamento come rapporto connotato dal regime di continuità è stata respinta e su di essa si è formato il giudicato. La conseguenza allora è che - come ha esattamente ritenuto il tribunale - l'illegittimità della cancellazione del ricorrente dal turno particolare (che segue di dieci giorni lo sbarco in esecuzione del precedente contratto di arruolamento) non ha inciso su tale contratto, ma ha privato il ricorrente di uno speciale regime di favore nell'avviamento con precedenza su altri marittimi per un successivo nuovo imbarco con un nuovo contratto di arruolamento.

La (illegittima) frustrazione di questa aspettativa al reimbarco trova compensazione di tipo indennitario nella penale prevista dalla contrattazione collettiva e non già nelle conseguenze reintegratorie e/o risarcitorie tipiche del licenziamento individuale illegittimo in regime di tutela reale od obbligatoria.

Il fatto poi che la contrattazione collettiva preveda una mera clausola penale di importo assai limitato - e quindi una tutela in effetti inappagante - desta qualche perplessità perché una sequenza di contratti di arruolamento del marittimo pur non in regime convenzionale di continuità crea comunque un'aspettativa di prosecuzione di tale sequenza (e quindi di stabilità del posto di lavoro) non tanto dissimile dalla situazione (che è invece di diritto soggettivo) del marittimo in regime di continuità, tanto più che la cancellazione dal turno particolare si riconnette - secondo la normativa contrattuale collettiva quale richiamata dalla pronuncia impugnata - a comportamenti inadempienti del marittimo, così come nel caso del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. Ma ciò è insufficiente per ipotizzare un'applicazione estensiva della citata pronuncia n. 96 del 1987, anche perché la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto la legittimità della previsione, ad opera della disciplina del lavoro nautico, della possibilità di ricorso a rapporti a tempo determinato e tali sono i ripetuti imbarchi del marittimo iscritto al turno particolare non in regime di continuità, riferiti a distinti contratti di arruolamento. In particolare C. Cost. n. 336 del 1985 ha dichiarato inammissibile, perché importerebbe un'innovazione normativa con implicazione di scelte discrezionali attribuite esclusivamente al legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 345 del codice della navigazione, art. 1 e 10, legge 15 luglio 1966, n. 604, sollevata, in riferimento agli art. 3, 4 e 35 Cost., nella parte in cui escludono la stabilità del posto di lavoro per i marittimi assunti per i lavori di "comandata". Ma soprattutto deve ricordarsi C. Cost. n. 80 del 1994, che ha dichiarati inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, e degli artt. 325 e 326 del codice della navigazione, nella parte in cui escludono l'applicabilità della legge indicata al rapporto di lavoro marittimo, in riferimento all'art. 3 Cost.

2.3. L'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa del ricorrente (come terzo ed ultimo profilo dell'unico motivo di ricorso) è manifestamente inammissibile perché genericamente riferita alla "normativa individuata dal tribunale" senza in realtà l'indicazione della disposizione censurata.

Parimenti inammissibile è comunque l'eccezione se si considera che la disciplina applicata dal tribunale è di fonte contrattuale collettiva e quindi è in sé inidonea a costituire oggetto di sindacato di costituzionalità.

Se poi si riferisce la censura alle stesse disposizioni scrutinate dalle più volte cit. sentenza n. 96 del 1987 per invocare una pronuncia additiva che ne estenda ulteriormente l'ambito di applicazione fino a comprendere anche l'ipotesi della cancellazione del marittimo dal turno particolare non in regime di continuità, la questione - riferita (dalla difesa del ricorrente) agli artt. 4, 24 e 113 Cost. - sarebbe comunque manifestamente infondata perché (in disparte la non conferenza degli artt. 24 e 113 Cost. che attengono alla tutela giurisdizionale la cui piena garanzia non viene affatto in discussione) il diritto al lavoro (di cui all'art. 4 Cost.) non implica che la violazione di un regime convenzionale di avviamento al lavoro con diritto di precedenza (regime più favorevole di quello ordinario) debba essere assimilata alla violazione della disciplina legale del licenziamento individuale, stante la non comparabilità delle situazioni. D'altra parte anche nella disciplina ordinaria del rapporto di lavoro subordinato è rimesso all'autonomia delle parti stabilire eventuali obblighi di assunzione (nel rispetto della disciplina del collocamento); mentre una disciplina inderogabile, la cui eventuale violazione non potrebbe essere contenuta e limitata dalla contrattazione collettiva con la previsione di una mera clausola penale, vi è solo per le categorie protette che beneficiano dell'avviamento obbligatorio.

Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma il 2 giugno 1998.