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giovedì 31 maggio 2012

Diritto di credito derivante da rapporti sociali - Cass. sent. n. 12957 del 13.07.2004

Svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Cosenza in data 23 giugno 1994, la O. H. società cooperativa di garanzia a r.l. intimò al signor V. I., titolare di un'impresa artigiana e già socio della cooperativa, il pagamento di L. 1.200.000, avendo prestato garanzia fideiussoria in favore del medesimo per avere questi usufruito di un prestito erogato da un istituto di credito convenzionato con la società cooperativa, ed essendo rimasta creditrice della provvigione, prevista dall'art. 23 dello statuto sociale nella misura non superiore all'1% annuo.

Proposta opposizione al decreto, basata sulla contestazione del credito e sull'eccezione di prescrizione, il pretore, con sentenza in data 7 giugno 1997, revocò il decreto, giudicando che non fosse stata data la prova delle circostanze di fatto previste dall'art. 23 dello statuto, vale a dire della concessione di un "prestito" da parte del Banco di Napoli, della prestazione di una fideiussione da parte della cooperativa, e della stessa possibilità di ricollegare l'apertura di credito al "prestito" considerato nello statuto.

Nel giudizio di appello, il Tribunale di Cosenza, accertato che vi era stata un'apertura di credito del Banco di Napoli - banca convenzionata con la cooperativa - a favore del signor Vittorio Intorno, e prestazione di garanzia da parte della cooperativa medesima (alla quale l'appellato Intorno aveva rinunciato con una lettera del 21 marzo 1993), interpretò la clausola statutaria - sulla base di una documentazione prodotta nel giudizio di gravame - nel senso che nella nozione di credito dovesse includersi anche un'apertura di credito, perchè, sebbene con la parola "prestito" letteralmente si intenda un mutuo, dalla lettura delle norme statutarie prodotte in giudizio, ed in particolare della previsione di una provvigione avente il suo titolo in una mediazione, riferibile ad un'apertura di credito non meno che ad un mutuo, elemento decisivo doveva ritenersi non già il rischio maggiore o minore sopportato dalla cooperativa prestando garanzia per una somma effettivamente concessa a mutuo, bensì la facilitazione concessa al socio per il conseguimento di una linea di credito. Ritenuti provati i fatti costitutivi del credito fatto valere, il tribunale giudicò che ad esso, siccome nascente da una provvigione, non fosse applicabile il termine quinquennale di prescrizione stabilito per i rapporti obbligatori in materia di società (art. 2949 c.c.), bensì quello annuale stabilito in materia di mediazione dall'art. 2950 c.c., e dichiaro il credito della cooperativa prescritto.

Per la cassazione di questa sentenza, notificatale in forma esecutiva presso la sede sociale il 24-25 luglio 2001 a mezzo posta, ricorre la O. H. società cooperativa di garanzia a r.l., con atto affidato a tre motivi, notificato a V. I. il 6 novembre 2001 presso il difensore avvocato Carlo Tenuta.

L'intimato resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato con un unico motivo, notificato il 17 dicembre 2001.

Motivi della decisione

I due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a noma dell'art. 335 c.p.c..

Il ricorso incidentale, ancorchè condizionato, deve essere esaminato con precedenza, per ragioni di pregiudizialità logica.

Con esso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 s.s. c.c. e dei principi ermeneutici che disciplinano l'interpretazione dei contratti, ed il vizio di motivazione sul punto. Avendo premesso che il significato letterale del termine "prestito" si riferisce ai soli contratti di mutuo, e non anche di apertura di credito, il Tribunale aveva ritenuto che nella norma statutaria il predetto termine fosse utilizzato in senso atecnico, estensibile a qualsiasi linea di credito. Questa interpretazione sarebbe incongruente, ed inoltre in contrasto con il principio in claris non fit interpretatio.

Il motivo è infondato. il principio sancito dall'art. 1362 c.c. non è quello dell'interpretazione letterale, come mostra di ritenere la parte ricorrente, ma invece quello della ricostruzione della volontà delle parti. Il principio tradizionale e non codificato al quale ci si richiama ("in claris non fit interpretatio") postula che la formulazione testuale sia così chiara, da precludere la ricerca di una volontà diversa, ciò che costituisce, in materia di interpretazione del contratto, proprio il thema demonstrandum, e non già la premessa di fatto dalla quale muovere. Il giudice del merito, affrontando il problema dell'esatto significato, nello statuto sociale, della parola prestito, non è incorso, conseguentemente, in alcuna violazione di legge.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell'art. 1362 c.c., e il vizio di motivazione sul punto. Si deduce che, qualificando il rapporto di credito tra cooperativa e socio come rapporto di mediazione, il Tribunale aveva trascurato il carattere mutualistico della società cooperativa, e il fatto che in queste ultime la gestione dell'impresa non tende al perseguimento di propri utili patrimoniali, ma al conseguimento di utilità - nella specie, accesso al credito - a beneficio dei soci.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 1754 in relazione all'art. 2511 ss. c.c. si deduce che la mutualità del contratto sociale si esprime nell'obbligo della società di far concludere ai soci i contratti attuativi della gestione di servizio, che la cosiddetta provvigione prevista dallo statuto altro non è se non un rimborso forfetario che il socio deve alla società per il servizio ricevuto, che la riconduzione della provvigione alla figura della mediazione non regge alla verifica del significato attribuibile alla singola clausola nel complesso delle clausole dello statuto, e che a differenza della provvigione della mediazione, dovuta anche se il contratto principale non sia concluso, il rimborso forfetario è dovuto per la garanzia prestata dalla cooperativa al socio, e quindi solo se l'agevolazione sia effettivamente concessa dalla banca.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2949 e 2950 c.c.. Si deduce che il diritto della cooperativa alla provvigione deriva dal normale svolgimento della vita sociale.

I tre motivi, strettamente connessi, vertono sul termine di prescrizione applicabile all'obbligazione dedotta in giudizio, e sulla corretta qualificazione del rapporto obbligatorio esclusivamente ai fini dell'individuazione del termine predetto, sicchè devono essere esaminati congiuntamente.

Il ricorso è fondato. Al riguardo è sufficiente considerare che, secondo gli accertamenti di fatto del giudice di merito, il credito vantato dalla cooperativa era fondato sulla previsione dell'art. 23 dallo statuto, e che il rapporto obbligatorio instaurato tra le parti costituiva appunto attuazione di quella clausola.

In tale situazione, non solo il credito in questione trova il suo regolamento nel contratto sociale, ma quest'ultimo costituisce anche il presupposto della sua nascita, il diritto di credito, pertanto, deriva da rapporti sociali, senza che tale affermazione sia contraddetta dalla circostanza che il rapporto mutualistico richiede la stipulazione di un ulteriore e specifico contratto quest'ultimo, proprio per il fatto di concorrere alla realizzazione dello scopo sociale, presuppone pur sempre il rapporto sociale, e, conformandosi alla disciplina statutaria quanto al suo contenuto, segue le sorti dei diritti derivanti dai rapporti sociali anche in punto di disciplina della prescrizione.

La sentenza cassata, che non si è uniformata a tale principio, è incorsa in violazione dell'art. 2949, comma primo c.c., e deve essere conseguentemente cassata, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Cosenza che, pronunciandosi sull'appello della O. H. s.c. di garanzia a r.l., anche ai fini delle spese del presente giudizio di legittimità, si uniformerà al seguente principio di diritto:

nei rapporti tra società e soci, i diritti che trovano la loro disciplina nel contratto sociale sono soggetti, per la prescrizione, al termine quinquennale dall'art. 2949, comma primo c.c., non ostandovi la circostanza che per l'attuazione della previsione statuaria sia richiesta la stipulazione di un ulteriore contratto tra la parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il principale e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione del Tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2004.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2004