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venerdì 4 maggio 2012

Il risarcimento al lavoratore licenziato non è dovuto se il datore di lavoro dimostra che il proprio inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile - Cass., sez. lavoro, sent. n. 21538 del 12.08.2008

Svolgimento del processo

1. La controversia ha per oggetto gli effetti dell'impugnazione da parte del dr. P.V., che lavorava alle dipendenze della Fondazione "Don Carlo Gnocchi", presso il Centro di Riabilitazione (OMISSIS) con le funzioni di Medico Responsabile e Direttore Tecnico Sanitario, del licenziamento disciplinare comminatogli con nota del 4 agosto 2000.

Come si legge nella parte narrativa della sentenza impugnata, con una precedente nota dell'11 luglio 2000 gli era stato intimato un altro provvedimento disciplinare con sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione in relazione ai fatti già contestati con una nota ancora precedente del 7 giugno 2000 (impugnata anch'essa in sede giurisdizionale), e contestualmente gli era stato contestato un ulteriore addebito disciplinare consistente nell'avere consapevolmente manomesso i contenuti della documentazione sanitaria relativa ad alcuni pazienti in trattamento riabilitativo presso il Centro.

Il dr. P. impugnava dinanzi al Tribunale di Salerno il licenziamento per giusta causa contestando gli addebiti, e in particolare quello di avere alterato documentazione sanitaria. Costituitosi il contraddittorio, ed istruita la causa, il Tribunale adito ordinava la reintegrazione del dr. P. nel posto di lavoro e condannava la Fondazione Don Gnocchi ONLUS a corrispondere al sanitario il risarcimento del danno che quantificava in cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori, ma non riconosceva danni ulteriori.

2. Avverso questa prima sentenza il dr. P. ha proposto appello criticando la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale nella misura delle retribuzioni non corrisposte dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione e quella di risarcimento dei danni ulteriori (all'immagine, biologico, esistenziale).

Con sentenza n. 869/05, in data 29 settembre 2004 / 3 giugno 2005, la Corte d'Appello di Salerno rigettava l'impugnazione del dr. P..

La sentenza condivideva espressamente la valutazione del primo giudice secondo il quale il danno biologico ed esistenziale lamentato non era stato provato, e mancava qualsiasi elemento di prova sull'esistenza di un rapporto di causalità tra lo stato ansioso depressivo dedotto ed il licenziamento subito.

Confermava, sia pure con una diversa motivazione, la prima decisione anche sul punto della quantificazione del danno; mentre il Tribunale si era basato sull'oriunde perceptum, quello di appello ha ritenuto che la dichiarazione di invalidità del licenziamento a norma dell'art. 18 non comporti automaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura stabilita dal comma 4. Soltanto per le prime cinque mensilità, che costituivano una penale, era esclusa ogni rilevanza del comportamento del dipendente e sussisteva una forma di responsabilità oggettiva.

Si applicava piuttosto la normale regola dell'art. 1218 c.c., a norma del quale il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l'inadempimento conseguiva ad una impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.

Il comportamento tenuto dal dr. P., per quanto non provato in modo tale da legittimare la sanzione espulsiva, aveva tuttavia creato i presupposti per indurre in errore la Fondazione ed indurre la Fondazione ad adottare il provvedimento di espulsione.

La sentenza ha negato, infine, che sussistessero gli estremi per ritenere l'ingiuriosità del licenziamento.

3. Avverso questa pronunzia, che non risulta notificata, il dr. P. ha proposto ricorso per cassazione, notificato, in termine, il 27 settembre 2005, con due motivi di impugnazione.

Resisteva la Fondazione Don Gnocchi - ONLUS, con controricorso notificato, in termine, il 4 novembre 2005.

Il ricorrente ha depositato - una memoria difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce, in via principale, la violazione e falsa applicazione di alcune norme di legge (L. n. 300 del 1970, art. 18; art. 1218 c.c., art. 324 c.p.c.), e l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Non contesta in linea di principio che anche in materia di responsabilità del datore di lavoro per licenziamento si possa applicare il disposto generale dell'art. 1218 c.c.; contesta, invece, che nel caso di specie questo principio sia stato applicato correttamente.

Nega, infatti, che la Fondazione abbia fornito la prova che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa che non imputabile a lei stessa.

Per esimersi dalla responsabilità avrebbe dovuto dare una prova piena e completa, tale da comprendere anche la dimostrazione della mancanza di colpa.

Al contrario il licenziamento era stato giudicato, correttamente, dal Tribunale di Salerno illegittimo per difetto di giusta causa e su questo punto la sentenza di primo grado era passata in giudicato.

L'assenza di prova della non imputabilità dell'inadempimento, e la conseguente presunzione dell'esistenza (quanto meno) di una condizione di colpa doveva comportare la condanna al risarcimento del danno nella misura dell'intera retribuzione globale di fatto maturata fra la data del licenziamento e quella della reintegrazione.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in via subordinata, la violazione di legge in relazione ad un complesso di norme parzialmente diverso (L. n. 300 del 1970, art. 18; artt. 1218, 1223 e 2697 c.c.).

Sostiene che il datore di lavoro, pur avendone l'onere, non aveva assolto all'onere di provare l'aliunde perceptum, e ricorda che la questione era stata espressamente sollevata tra i motivi dell'impugnazione di merito.

Secondo il ricorrente il datore di lavoro avrebbe dovuto dare la prova non solo che il dipendente licenziato svolgeva un'altra attività retribuita, ma anche della entità della retribuzione percepita, e non l'avrebbe fatto.

3. Nei limiti di questa motivazione, il ricorso è fondato. E' fondato, infatti, il primo motivo di impugnazione.

Innanzi tutto - come riconosce, del resto, lo stesso ricorrente - l'art. 1218 c.c., è applicabile anche in materia di licenziamento, ed il risarcimento al creditore, vale a dire al lavoratore licenziato, non è dovuto (salvo, in ogni caso, il minimo di legge di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto), se il debitore, vale a dire il datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, dimostra che il proprio inadempimento è dovuto ad una causa a lui non imputabile. Come, infatti, già sottolineato da questa Corte, "il difetto di colpa del datore di lavoro nel determinarsi al licenziamento, derivante dalle giustificazioni, erronee o fuorvianti, fornite dal lavoratore in relazione alla propria condotta in sede di procedimento disciplinare, non esclude l'illegittimità del licenziamento, ove questo non risulti sorretto da giusta causa o giustificato motivo, all'esito degli accertamenti effettuati nel giudizio di impugnazione del licenziamento, ma può incidere sulla diversa domanda di risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento illegittimo, per la parte eccedente la misura minima garantita, consentendone la liquidazione in misura inferiore rispetto alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione" (Cass. civ., 30 maggio 2005, n. 11401).

4. A questi fini è necessario, però, appunto che il datore di lavoro fornisca la propria della propria mancanza di colpa. Nel caso di specie la Corte d'Appello di Salerno ha motivato la "assenza di dolo o di un significativo grado di colpa" sulla base della considerazione che la Fondazione sarebbe stata in qualche modo indotta in errore dal comportamento del dipendente, che, per quanto non provato, aveva "creato i presupposti per l'adozione del provvedimento disciplinare", ma non ha spiegato però quali sarebbero gli aspetti del comportamento del dr. P. che hanno indotto in errore la Fondazione, nè perchè avrebbe indotto quest'ultima ad intimare il licenziamento.

Il realtà non è dimostrata l'esistenza di un rapporto di causalità tra i due comportamenti del lavoratore e della datrice di lavoro.

La sentenza perciò è viziata su questo punto per difetto di motivazione.

La pronunzia deve essere cassata, e la controversia rinviata per un nuovo esame da parte di un nuovo giudice di merito.

5. Il secondo motivo (che, peraltro, fa riferimento ad un punto - quello dell'aliunde perceptum - che non è stato oggetto della decisione impugnata) rimane assorbito.

Solo una volta che sia risolta la questione relativa all'esistenza, o meno, di una colpa apprezzabile da parte del datore di lavoro, potrà essere esaminata l'altra problematica relativa all'esistenza ed alla prova della percezione di un aliunde perceptum, che, peraltro, nel caso di specie sarebbe derivato dallo svolgimento di un'attività autonoma e non da un diverso lavoro subordinato.

6. Concludendo, dunque, la sentenza deve essere cassata e la controversia rimessa, per un nuovo esame, ad un altro giudice di merito, cui è opportuno affidare anche la liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2008