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mercoledì 9 maggio 2012

Principio della immutabilità del collegio - Cass. sent. n. 6857 del 07.05.2012

Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata: a) dichiara interrotto il processo tra la I. s.p.a. e T.O.; b) in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 7317/06 del 10 aprile 2006, respinge le domande proposte in primo grado dagli ex dipendenti della suddetta società, volte ad ottenere le differenze del trattamento di fine rapporto derivanti dall'inclusione nella relativa base di calcolo - a partire dal 31 luglio 1986 in poi in percentuali, via via, crescenti - dei contributi accreditati dalla società sul conto di previdenza individuale integrativo acceso in favore dei ricorrenti, in attuazione dell'Accordo aziendale del 31 luglio 1986 e successive integrazioni.

La Corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, afferma che:

a) in via pregiudiziale va precisato che nel caso in cui più persone agiscano o siano convenute in un giudizio, il decesso di una di loro non comporta l'interruzione dell'intero processo, ma solo l'interruzione del processo nei confronti di colui rispetto al quale si è verificato l'evento interruttivo, con separazione delle rispettive cause;

b) per quanto riguarda i verbali di conciliazione sottoscritti dai ricorrenti, essi risultano congruamente valutati dal Tribunale, in quanto a fronte del loro tenore letterale, appare chiaro che da essi non possa desumersi una volontà abdicativa rispetto al calcolo del t.f.r.;

c) con riguardo alla natura dei versamenti effettuati al Fondo di previdenza integrativa in oggetto, diversamente da quanto sostenuto dalla società, appare applicabile nella specie la giurisprudenza di legittimità secondo cui, avendo i trattamenti pensionistici integrativi aziendali natura di retribuzione differita ai fini del computo nelle indennità di fine rapporto, analoga natura retributiva va riconosciuta anche ai versamenti effettuati dal datore di lavoro mediante accreditamenti sul conto previdenziale individuale del lavoratore ai fini della costituzione e dell'erogazione dei relativi trattamenti pensionistici (Cass. 2 novembre 2001, n. 13558);

d) va, invece, accolto il motivo di appello riguardante l'esclusione dei versamenti in questione dalla base di calcolo del t.f.r.;

e) in base alla giurisprudenza di legittimità le parti sociali qualora intendono escludere un certo emolumento dalla base di calcolo del t.f.r. devono farlo con chiarezza ed univocità, esplicitamente o anche implicitamente;

f) nella specie l'art. 65 del c.c.n.l. dell'11 luglio 1999 del settore bancario elencata specificamente gli emolumenti utili per il calcolo in questione e non vi inserisce i versamenti al Fiondo previdenziale in oggetto;

g) tanto basta per ritenere che essi non debbano essere presi in considerazione;

h) non deve però essere data efficacia retroattiva all'Accordo sindacale del 12 febbraio 2005, in quanto le parti sociali non possono disporre, ora per allora, di diritti entrati nel patrimonio del lavoratore in base a prestazioni già eseguite.

2.- Il ricorso di A.P. e degli altri indicati in epigrafe domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi; resiste, con controricorso, la I. s.p.a. che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, per tre motivi, cui replicano i ricorrenti principali, con controricorso.

Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti perchè proposti contro la medesima sentenza.

1 - Sintesi dei motivi del ricorso principale.

1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per violazione del principio di immodificabilità del collegio giudicante, ai sensi degli artt. 276, 420 e 437 c.p.c..

Si sottolinea che, come risulta dal verbale dell'udienza di discussione del 7 maggio 2008:

a) in quel giorno il collegio era composto dal Presidente L., dal relatore Consigliere B. e dal Consigliere Br.;

b) in tale udienza le parti hanno cominciato la discussione orale e la Corte ha disposto un rinvio ad una successiva udienza di discussione, dando alle parti un breve termine per memorie sulle questioni pregiudiziali sollevate nell'udienza di discussione, in merito alla questione dell'interruzione totale o parziale del procedimento, oggetto della discussione.

Nella successiva udienza del 21 maggio 2008, di prosecuzione della discussione orale, la Corte ha pronunciato il dispositivo, ma in una composizione diversa rispetto a quella della precedente udienza, essendo il Collegio presieduto dal dott. Br. (al posto del dott. L.) e composto dai Consiglieri dott. B. e dott. Ta..

Ciò comporta la nullità della sentenza, in base alla giurisprudenza di legittimità. 2- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per violazione degli artt. 299, 300 e 161 c.p.c..

Si rileva che, all'udienza del 7 maggio 2008, il legale dei ricorrenti ha depositato il certificato di morte di T.O. (compreso tra gli originari ricorrenti), decesso verificatosi dopo la notificazione dell'atto d'appello di I. ma prima della scadenza dei termini per la costituzione degli appellati nel giudizio di appello. Conseguentemente è stato chiesta la immediata interruzione del processo.

La Corte d'appello, viceversa, ha ritenuto che il suddetto evento non determinasse l'interruzione dell'intero processo, ma "l'implicita separazione della causa relativa al defunto appellato" e pertanto ha fissato l'udienza per la prosecuzione della discussione "delle restanti posizioni" per il giorno 21 maggio 2008, senza adottare alcun provvedimento in merito all'evento interruttivo e senza neppure considerare che al momento del verificarsi di tale evento il giudizio di appello non era incardinato nè nei confronti del T. nè nei confronti dei suoi eredi, che non erano parti del processo stesso.

Tale statuizione di prosecuzione del giudizio, nonostante l'automatica e immediata interruzione ex lege conseguente alla morte di uno degli appellati (ai sensi dell'art. 299 c.p.c.), ha determinato la nullità degli atti successivi e, quindi, della stessa sentenza, tanto più che il disposto stralcio della posizione degli eredi del defunto avrebbe presupposto, in basse all'art. 24 Cost., un preventivo incardinamento della loro posizione processuale, che in quel momento non era possibile.

3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell'art. 112 c.p.c. per: a) omessa pronuncia su una delle eccezioni preliminari ritualmente introdotta in giudizio; b) violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Si precisa che nella propria memoria di costituzione in appello, gli attuali ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello per difetto di valida procura.

Infatti, l'appellante, nell'epigrafe dell'atto di impugnazione, ha richiamato, per il giudizio di secondo grado, la delega estesa in calce alla copia del ricorso di primo grado e del decreto di fissazione dell'udienza, considerandola valida per ogni fase, stato e grado del processo.

In particolare, dalle espressioni letterali usate, si evinceva chiaramente che nella suddetta procura è assente un conferimento di delega per il giudizio di appello, conseguentemente essa, non essendo idonea a raggiungere il proprio scopo, avrebbe dovuto essere considerata nulla.

La Corte romana, invece, ha omesso di pronunciarsi sulla relativa eccezione ritualmente proposta.

Conseguentemente, i ricorrenti chiedono la dichiarazione di nullità - per improcedibilità - del processo di appello e della conseguente nullità della sentenza impugnata.

4.- Con il quarto motivo denuncia, nel merito: a) violazione e falsa applicazione della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 1 e dell'art. 2120 c.c.; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 65 del c.c.n.l. dell'11 luglio 1999; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si sostiene che la sentenza della Corte romana conterrebbe i seguenti tre errori di diritto:

a) palese contrasto con la giurisprudenza consolidata di legittimità secondo la quale la deroga al criterio di onnicomprensività della retribuzione per il calcolo del t.f.r. può essere prevista dalla contrattazione collettiva, ma solo se sia espressamente dichiarata o comunque desumibile in modo chiaro e univoco;

b) erronea interpretazione dell'art. 65 del c.c.n.l. dell'11 luglio 1999, in relazione diretta con l'art. 2120 c.c., consistente nel ritenere che il suddetto articolo stabilisca che sono utili per il calcolo del t.f.r. soltanto gli emolumenti ivi esplicitamente indicati, tra cui non figurerebbero i versamenti al Fondo previdenziale di cui si tratta, mentre tali emolumenti non possono certamente rientrare tra quelli di carattere eccezionale previsti dalla suddetta norma;

c) contraddittoria affermazione della natura di retribuzione differita dei compensi stessi, in conformità con la giurisprudenza di legittimità e della loro corresponsione mensile per tutta la durata del rapporto lavorativo.

Ne consegue che l'intero iter motivazionale della sentenza impugnata sarebbe carente e contraddittorio, con riferimento al principale punto controverso, perchè in esso si è affermato che gli emolumenti di cui si tratta sarebbero stati esclusi dalla base di calcolo del t.f.r. implicitamente per effetto di non meglio precisate "volontà delle parti sociali", ancorchè si sia riconosciuta la natura retributiva degli emolumenti stessi (come tali destinati, naturalmente, ad entrare nella base di calcolo del t.f.r.) e si sia anche esclusa la rilevanza, nella specie, dell'Accordo integrativo 12 febbraio 2005, di molto successivo alla cessazione dei rapporti di lavoro dei ricorrenti.

2 - Sintesi dei motivi del ricorso incidentale condizionato.

5.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 410 e 411 c.p.c. nonchè dell'art. 2113 c.c., u.c..

Si contesta la statuizione della Corte d'appello che ha negato valore transattivo ai verbali di conciliazione sottoscritti, in sede sindacale, dalla maggior parte dei ricorrenti, senza considerare la loro inoppugnabilità, in base alla giurisprudenza di legittimità (si cita: Cass. 19 agosto 2004, n. 16283).

Si chiede, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di tutti i lavoratori, ad eccezione di quelli degli erede di De.Br. e To.Re., che non hanno effettuato la suddetta conciliazione.

6.- Con il secondo motivo (proposto in via subordinata rispetto al precedente) si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'esistenza di una transazione generale e definitiva tra ciascuno dei ricorrenti (ad eccezione dei due suindicati) e l'azienda, riguardante ogni possibile pretesa nascente dal rispettivo rapporto di lavoro e dalla relativa risoluzione.

Si sostiene che la Corte d'appello, a fronte di un asseritamente chiaro e univoco tenore letterale dei verbali di conciliazione in atti, non ha dato il giusto rilievo alla volontà delle parti ivi espressa nel senso di chiudere qualsiasi tipo di vertenza, ivi compresa quella attuale.

La Corte territoriale, in particolare, non avrebbe considerato l'esatta portata del riferimento ivi contenuto alla "cessazione del rapporto di lavoro" ed avrebbe travisato la portata delle scritture transattive ritenendo che esse fossero dirette solo a regolare l'incentivazione all'esodo (con la rinuncia all'impugnativa del licenziamento e all'indennità di preavviso), mentre tale incentivazione non fu certamente l'unica avuta di mira.

Si chiede, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi dei lavoratori firmatari dei verbali di conciliazione, data l'inoppunabilità di tali atti.

7.- Con il terzo motivo si denuncia: a) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2099 c.c.; b) in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, sostanziale omissione della motivazione sul punto controverso relativo alla determinazione della natura (retributiva o previdenziale) dei contributi aziendali versati al Fondo di previdenza integrativa per i dipendenti della ITALFONDIARIO s.p.a., istituito e regolato dagli accordi aziendali prodotti in atti.

Si lamenta il mancato approfondimento della suddetta problematica da parte della Corte territoriale, la quale si è limitata ad affermare la natura retributiva dei suddetti emolumenti, riportando una massima di una sentenza della Corte di cassazione, ma senza tenere conto del vivace dibattito che si è avuto al riguardo nell'ambito della giurisprudenza di merito (della stessa Corte d'appello di Roma), sulla base di alcune sentenze della Corte costituzionale.

In base a tale dibattito si è prevalentemente esclusa la natura retributiva dei contributi datoriali ai fondi previdenziali aziendali collettivi cd. a "contribuzione definita", nei quali le prestazioni post-cessazione del rapporto dipendono da meccanismi specifici svincolati dalla retribuzione e dalla posizione passata del dipendente (sicchè la retribuzione ha solo la funzione di parametro per la determinazione percentuale del contributo dovuto), mentre si è ritenuta configurabile la natura retributiva dei contributi destinati ad incrementare conti individuali dei dipendenti per garantire "prestazioni definite".

Quelli di cui si tratta nel presente giudizio appartengono al primo tipo in quanto non hanno mai alimentato conti individuali, ma un unico Fondo previdenziale nel quale le posizioni dei singoli lavoratori erano indistinguibili e le relative retribuzioni venivano usate solo come parametro per stabilire la percentuale dovuta dall'azienda al Fondo.

Ma tutto ciò non è stato considerato dalla Corte romana, che ha affermato la natura retributiva dei suddetti contributi, del tutto apoditticamente.

3 - Esame delle censure.

8.- Va esaminato per primo il primo motivo del ricorso principale che deve essere accolto, per le ragioni di seguito indicate.

8.1.- Com'è noto, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) i collegi delle Corti di appello, dovendo procedere alla trattazione della causa in composizione collegiale anche in fase istruttoria, sono soggetti al principio dell'immutabilità del collegio, il quale, però, in quanto inteso unicamente ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, trova applicazione dall'apertura della discussione fino alla deliberazione della decisione, con la conseguenza che non è configurabile alcuna nullità nei caso di mutamento della composizione del collegio nel corso dell'istruttoria (Cass. 15 maggio 2009, n. 11295; Cass. 18 agosto 2009, n. 18268);

b) ai sensi degli artt. 276, 420 e 437 cod. proc. civ., il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova applicazione anche nel rito del lavoro, ma solo dal momento in cui inizia la discussione vera e propria, sicchè solo la decisione della causa da parte di un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione può dare luogo a nullità della sentenza, non rilevando, invece, una diversa composizione del collegio che abbia assistito a precedenti udienze di trattazione (Cass. 10 agosto 2006, n. 18156; Cass. 12 maggio 2005, n. 9968; Cass. 7 luglio 2004, n. 12154; Cass. 23 giugno 2000, n. 8588; Cass. 1 luglio 1999, n. 6797);

c) in particolare, il principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 276 c.p.c., secondo il quale alla decisione della causa possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione, non si estende alle udienze svolte in precedenza, di mero rinvio o, nel giudizio di appello, di decisione sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata (Cass. 18 giugno 2010, n. 14781; Cass. 2 novembre 1998, n. 10947).

Ne risulta, in sintesi, che il principio di immodificabilità del collegio della Corte d'appello giudicante trova attuazione, nel rito del lavoro, solo dal momento dell'inizio della discussione, va valutato solo in rapporto alla decisione che segue la discussione stessa (Cass. 5 marzo 2003, n. 3258) e ove risulti che non sia stato rispettato determina la nullità insanabile della sentenza, ai sensi dell'art. 158 c.p.c. (Cass. 1 luglio 1999, n. 6797 cit.).

8.2.- Nella specie dagli atti processuali (consultabili, dato il tipo di censura da esaminare risulta che, come rilevato dai ricorrenti:

1) all'udienza del 7 maggio 2008 il Collegio risultava composto dai seguenti magistrati: Presidente - Dott. L.; Consigliere - Dott. Br.; Consigliere relatore - Dott. B.;

2) nella stessa udienza ha avuto inizio la discussione della causa in quanto il legale degli attuali ricorrenti ha depositato il certificato di morte di T.O. (compreso tra gli originari ricorrenti), decesso verificatosi dopo la notificazione dell'atto d'appello della società I. ma prima della scadenza dei termini per la costituzione degli appellati nel giudizio di appello ed ha chiesto, conseguentemente, la immediata interruzione dell'intero processo;

3) l'avvocato della I. s.p.a, ha, invece, chiesto che venisse stralciata la posizione del T.;

4) dal verbale stesso risulta che, dopo che le parti hanno discusso oralmente della suddetta questione, la Corte ha rinviato all'udienza del successivo 21 maggio 2008, dando termine per note fino al 14 maggio 2008 affinchè le parti prendessero "posizioni, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte, sulla questione dell'interruzione totale o parziale del procedimento";

5) all'udienza del 21 maggio 2008, di prosecuzione della discussione orale, la Corte ha pronunciato il dispositivo della sentenza e il Collegio risultava composto dai seguenti magistrati: Presidente - Dott. Br.; Consigliere - Dott. Ta.; Consigliere relatore - Dott. B..

Risulta, quindi, per tabulas, che il Collegio avanti al quale è cominciata la discussione della causa è differentemente composto rispetto a quello che dinanzi al quale la discussione si è completata e che ha emesso il dispositivo della sentenza.

Ciò determina la palese violazione del principio della immutabilità del collegio volto, come si è detto, ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla integrale discussione della causa onde evitare che la sentenza risulti deliberata da soggetti rimasti estranei alla trattazione della causa.

Ne consegue che in accoglimento del primo motivo del ricorso principale - la sentenza attualmente impugnata deve ritenersi affetta da nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 158 c.p.c., in conformità con la costante giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità (vedi, per tutte: Cass. 1 luglio 1999, n. 6797 cit.; Cass. 22 febbraio 1999, n. 1473; Cass. 26 luglio 2004, n. 13998).

9.- All'accoglimento dell'illustrato motivo consegue l'assorbimento degli altri motivi del ricorso principale e dei motivi del ricorso incidentale.

4 - Conclusioni.

10.- In sintesi, il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto. Devono essere, conseguentemente, dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa va rinviata, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.