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venerdì 4 maggio 2012

Recesso "ad nutum" dell'armatore - Cass. sez. lavoro, sent. n. 7368 del 11.04.2005

Svolgimento del processo

I lavoratori indicati in epigrafe, premesso di avere prestato, come dipendenti della C. s.p.a., servizio giornaliero di navigazione durante numerosi periodi di imbarco, relativi a viaggi non precisati nel contratto di arruolamento, e di avere ricevuto in data 17.11.1995 (il 27.10.1995 il ricorrente M.), dopo l'ultimo sbarco, comunicazione orale di risoluzione del rapporto, domandavano con ricorso al Pretore di Napoli che fosse accertata la sussistenza di rapporti a tempo indeterminato e impugnavano detti licenziamenti, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro (con preliminare richiesta di un provvedimento di urgenza al riguardo), nonchè la condanna della datrice di lavoro al risarcimento dei danni derivanti dal licenziamento e al pagamento degli importi non corrisposti a causa del mancato inquadramento sulla base di rapporti a tempo indeterminato.

Dopo la costituzione della convenuta e l'emanazione del provvedimento richiesto, il giudice adito dichiarava l'esistenza di rapporti a tempo indeterminato e l'inefficacia dei licenziamenti, e condannava la C. alla reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro e al pagamento in loro favore della retribuzione dalle date dei licenziamenti a quella dell'effettiva reintegrazione, nonchè delle differenze economiche conseguenti all'accertamento dei rapporti a tempo indeterminato, da liquidarsi in separata sede, Rigettava invece la domanda di accertamento del diritto al regime di "continuità del rapporto di lavoro".

A seguito di appello principale della C. e di appello incidentale dei lavoratori, il Tribunale di Napoli rilevava che nella specie i rapporti dovevano considerarsi a tempo indeterminato fin dall'inzio, poichè i contratti di arruolamento non specificavano i viaggi da compiere, e mancava quindi uno dei requisiti essenziali dello stesso contratto a viaggio, nè indicavano i termini finali dei rapporti. Ne conseguiva quindi la fondatezza della richiesta dei lavoratori di vedersi specificata la decorrenza iniziale dei rispettivi rapporti a tempo indeterminato, specificazione alla quale il giudice di appello procedeva. Doveva essere accolto, tuttavia, il rilievo dell'appellante in via principale, relativo alla non spettanza della retribuzione per gli intervalli non lavorati tra uno sbarco e l'altro (sulla base del principio di corrispettività tra prestazioni lavorative e retribuzione e in mancanza della prova dell'intervenuta costituzione in mora del creditore delle prestazioni lavorative), fermo restando il diritto dei lavoratori al ricalcolo delle competenze per effetto della unificazione dei rapporti e della conseguente corretta applicazione degli istituti propri dei rapporti a tempo indeterminato (quali aumenti di anzianità, misura del comporto, ecc.).

Quanto alla deduzione della datrice di lavoro, secondo cui non erano qualificabili come licenziamenti le interruzioni della prestazione in occasione della scadenza dei termini illegittimamente posti e quindi non era applicabile la disciplina ex art. 18 l. n. 300/1970, osservava che tale difesa non è pertinente quando il datore di lavoro non si sia limitato a comunicare la disdetta per scadenza del termine, ma, sul presupposto dell'intervenuta conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, abbia intimato un vero e recesso (nel caso in esame, un licenziamento orale) da quest'ultimo rapporto. Osservava anche che nella specie non risultava che ai marittimi fosse stato mai intimato un formale licenziamento prima di quello in forma orale seguito all'ultimo sbarco.

Quanto, poi, alla tesi che nel contratto di arruolamento marittimo il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è discontinuo e non è dotato di stabilità reale, con la conseguente inconfigurabilità di un'illegittimità formale e sostanziale dell'ultimo provvedimento risolutivo, osservava che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1987, deve ritenersi l'assoggettabilità dei rapporti di lavoro nautico a tempo indeterminato alla disciplina limitativa dei licenziamenti contenuta nelle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970, e successive modifiche.

Contro questa sentenza la C. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. I lavoratori resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale affidato ad unico motivo, a cui la C. resiste con controricorso. La stessa società ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 326 c.n.; dell'art. 1 del c.c.n.l., in riferimento all'art. 181. n. 300/1970; dell'art. 112 c.p.c., unitamente a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo.

Si lamenta che la sentenza impugnata, dopo avere ritenuto che non potevano ravvisarsi nella specie veri e propri atti di recesso, con riferimento agli ultimi contratti a viaggio, abbia poi ritenuto applicabile l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 18 l. n. 300/1970. Si lamenta in ogni caso che siano stati qualificati come licenziamenti cessazioni dei rapporti per fine viaggio, cioè per scadenza del termine.

Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione ed erronea interpretazione degli artt. 325, 326 e 332 cn. e dell'art. 181. n. 300/1970, unitamente a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo.

Si sostiene che, ove - come è stato accertato nella specie - non sia applicabile il regime della continuità del rapporto di lavoro (c.r.l.), non può trovare applicazione la disciplina vincolistica di cui alla l. n. 604/1966 e all'art. 18 l. n. 300/1970, come si evince dalla sentenza n. 96 del 1987 della Corte costituzionale. Si afferma anche che non rileva di per sè la qualificazione del rapporto di lavoro nautico come a tempo indeterminato, non essendo questo tipo di rapporto assimilabile al rapporto a tempo indeterminato ordinario. Il rapporto a tempo indeterminato nautico, infatti, ove non in regime di continuità, non assicura la retribuzione dei periodi passati a terra ed è in sostanza a tempo determinato, perchè la durata massima dell'imbarco è fissata nei contratti collettivi e tale tipo di contratto viene stipulato quando non si intende limitarlo ad uno o più viaggi prestabiliti.

Il terzo motivo denuncia violazione ed erronea interpretazione dell'ai 332 c.n. unitamente a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo.

Si censura l'affermazione secondo cui, se il contratto di arruolamento non specifica il viaggio da compiere o non indica ab initio il termine finale, viene a mancare uno dei requisiti essenziali dello stesso contratto a viaggio, e quindi deve applicarsi la disciplina del contratto a tempo indeterminato. Al riguardo si osserva che l'art. 332 c.n. prevede la sanzione della trasformazione di diritto del contratto esclusivamente quando dal contratto stesso o dal ruolo dell'equipaggio non risulti che l'arruolamento sia stato stipulato "a viaggio" o "a tempo determinato" e che tale sanzione, invece, non è prevista per il caso in cui non risulti dal contratto di arruolamento "il viaggio o i viaggi da compiere".

Il ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18 l. n. 300/1970 unitamente a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo.

Si lamenta la mancata indicazione dei motivi in base alla quale è stata respinta la richiesta (tempestivamente formulata in ambedue i gradi del giudizio) di accordare il risarcimento del danno ex art. 18 l. n. 300/1970 nella misura minima di legge delle cinque mensilità di retribuzione. In effetti si è omesso di considerare che nella specie, per effetto del provvedimento cautelare, i ricorrenti erano stati reintegrati nel loro posto di lavoro prima del decorso di cinque mesi dal licenziamento.

Per ragioni di priorità logico-giuridica deve essere esaminato innanzitutto il terzo motivo del ricorso principale.

Il motivo non può ritenersi fondato, perchè la proposta interpretazione dell'art. 332 c.n. non è condivisibile.

Mentre l'art. 328 c.n. prescrive a pena di nullità la stipulazione del contratto di arruolamento per atto pubblico (ricevuto all'autorità marittima o, all'estero, da quella consolare) e la sua annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, l'art. 332, primo comma, numeri da 1 a 7, elenca analiticamente gli elementi che devono essere enunciati dal contratto stesso. Il n. 4 prevede la specificazione del viaggio o dei viaggi da compiere e del giorno in cui l'arruolato deve assumere servizio, se l'arruolamento è viaggio;

della decorrenza e della durata del contratto, se l'arruolamento è a tempo determinato; della decorrenza, se il contratto è a tempo indeterminato. Il secondo comma dispone che, se dall'annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza l'arruolamento non risulta stipulato a viaggio o a tempo determinato, il contratto è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.

Il giudice di merito ha recepito la tesi interpretativa secondo cui, perchè il contratto possa ritenersi stipulato a viaggio, non è sufficiente che il contratto sia genericamente definito "a viaggio", ma è necessario che sia indicato di quale viaggio si tratti, così come, per aversi effettivamente contratto a termine, è necessaria l'indicazione del termine stesso.

La ricorrente, invece, assume in sostanza che sia sufficiente la spendita delle espressioni "a viaggio" o "a termine" perchè non possa trovare applicazione l'art. 332 secondo comma.

Questa tesi deve essere disattesa, conformemente con quanto già deciso in un'altra occasione, perchè chiaramente contraria a principi di carattere generale e alla ratio dell'art. 332, secondo comma.

Dal primo punto di vista, deve rilevarsi che la mancata precisazione del viaggio o del termine finale privano il contratto a viaggio o il contratto a termine di un elemento evidentemente essenziale ai fini della effettiva configurazione degli stessi come tali e quindi non può essere messa sullo stesso piano di qualsiasi altra omissione nel contratto degli elementi specificati nell'art. 332, primo comma (omissione non necessariamente incidente sulla validità del contratto), così come l'ipotesi non può essere equiparata a quella del contratto a termine di diritto comune nullo per difetto di forma o di uno dei presupposti sostanziali, ma pur sempre caratterizzato dalla apposizione di un termine al rapporto.

Dal secondo punto di vista, appare evidente che l'art. 332, secondo comma, ha inteso assicurare la conservazione del contratto e nel contempo fare applicazione del principio di preferenza per il contratto a tempo indeterminato (di cui è espressione anche l'art. 326 c.n.) in riferimento anche a vizi meramente formali del contratto a termine o a viaggio (cfr. Cass. 17 marzo 2001 n. 3869), mentre certo non ha inteso affermare che la astratta denominazione del contratto come contratto a termine o a viaggio sia sufficiente all'effettiva qualificazione dello stesso in tal senso, anche in mancanza della effettiva specificazione del termine o del viaggio.

Passando all'esame del primo motivo, risulta la consequenziale infondatezza degli argomenti basati sul principio, precisato dalla giurisprudenza, che la cessazione di un rapporto a termine non può (di per sè) essere qualificata come licenziamento neanche nel caso di invalidità del termine. Nella specie, infatti, si era in presenza non già di contratti a viaggio o a termine meramente invalidi sotto il profilo di una illegittima fissazione del termine o della presenza di un vizio di forma, ma di contratti che non potevano propriamente essere qualificati come contratti a viaggio o a termine.

Peraltro è erroneo l'assunto che il giudice di appello abbia ritenuto insussistente nella specie veri e propri licenziamenti. Al contrario, come si è già ricordato, ha espressamente precisato che il datore di lavoro non si era limitato a comunicare le disdette per scadenza del termine, ma, sul presupposto dell'intervenuta conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo determinato, aveva intimato veri e propri licenziamento, sia pure oralmente. La mancata prova della sussistenza di licenziamenti è stata affermata, invece, in relazione agli sbarchi antecedenti all'ultimo.

Anche il primo motivo, quindi, deve essere rigettato.

E' peraltro infondato anche il secondo motivo del ricorso principale.

Al riguardo deve immediatamente rilevarsi, a conferma delle recenti puntualizzazioni di questa Corte sulle questioni ora riproposte (Cass. 26 marzo 2004 n. 6118 e Cass. 20 agosto 2004 n. 16382), che non possono ritenersi fondate le tesi riduttive circa la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1987.

La Corte costituzionale, premesso che la legge n. 604/1966, introduttiva della regola generale della necessaria motivazione e giustificazione del licenziamento, non poteva ritenersi applicabile al contratto di arruolamento, "sottotipo qualificato del rapporto di lavoro comune", a causa del riferimento nell'art. 10 ai lavoratori rivestenti la qualifica di operaio o di impiegato e quindi a categorie diverse da quelle del personale navigante, e della spiccata specialità dell'art. 345 c.n. sul licenziamento ad nutum del personale navigante, ha ritenuto che in realtà non sussistevano valide ragioni per escludere questo personale dalla disciplina della legge n. 604/1966, stante la sostanziale omogeneità delle situazioni regolate da questa legge, fossero esse afferenti ai lavoratori comuni o ai lavoratori nautici. Ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 l. n. 604/1966 "nella parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa al personale navigante delle imprese di navigazione".

La Corte costituzionale osservò anche, in tale occasione, che la contrattazione collettiva, nonostante la derogabilità dell'art. 345 c.n., non aveva garantito il superamento del principio del licenziamento ad nutum. E può essere opportuno ricordare che la fattispecie presa in considerazione dalla ordinanza di rimessione era relativa alla cancellazione di un lavoratore dal turno particolare, evidentemente valutata come espressione della volontà dell'armatore di risolvere il rapporto di arruolamento a tempo indeterminato, e che la Corte costituzionale rilevò che la fattispecie confermava la fondatezza del rilievo secondo cui la contrattazione collettiva non garantiva una tutela equivalente a quella legale (nella specie i limiti posti dal contratto aziendale alla facoltà del datore di lavoro di cancellare il marittimo dal turno particolare non erano incisivi - come quelli derivanti dalla disciplina del giustificato motivo di licenziamento). Nè la Corte mancò di osservare che la estensione della operatività della legge n. 604/1966 al personale marittimo arruolato rendeva l'Italia adempiente all'obbligo, assunto aderendo alla Convenzione sul contratto di arruolamento dei marittimi, adottata a Ginevra il 24 giugno 1926 nell'ambito dell'OIL (approvata e ratificata dall'Italia con l. 14 gennaio 1929 n. 417), di indicare i casi in cui era consentito il licenziamento immediato.

Riguardo all'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300/1970, la Corte costituzionale, in sintesi, ha rilevato che, mentre l'art. 35 di questa legge aveva ravvisato nel contratto collettivo il mezzo più idoneo per garantire gradualmente al personale navigante la stabilità del posto di lavoro, la contrattazione collettiva non era adeguatamente intervenuta ad assicurare la tutela reale anche al personale navigante, anche perchè non aveva concretamente operato l'obbligo, posto a carico delle imprese, di trattare al riguardo in buona fede (obbligo peraltro di contenuto non preciso e non assistito da alcun meccanismo attuativo).

Sul punto, la Corte prendeva espressamente in considerazione il cd. regolamento sulla "continuità" del rapporto di lavoro, inserito in taluni contratti collettivi di maggior rilievo, per rilevare, da un lato, l'inadeguatezza di tale strumento, che "è del tutto avulso dalla vicenda della invalidità ed inefficacia del licenziamento e non realizza la restituzione del lavoro al titolare illegittimamente cessato", e, dall'altro, che la non omogeneità delle regolamentazioni contrattuali collettive, e la non generalizzata applicabilità della contrattazione collettiva (salvo quella aziendale, di scarso impiego nella navigazione marittima), avevano introdotto disparità di discipline nell'ambito dello stesso lavoro nautico, sicchè a quasi venti anni dall'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori non si era ridotta la disparità di trattamento tra il personale marittimo navigante e gli altri prestatori di lavoro e si era invece introdotta una maggiore disparità di trattamento nell'ambito del settore nautico. Riteneva quindi sussistente una grave e ingiustificata lacuna normativa - alla luce anche della riconosciuta applicabilità della legge n. 604/1966 al personale navigante, i cui rapporti di lavoro erano (ormai) assistiti dalla garanzia della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento - e una conseguente disuguaglianza di trattamento che doveva essere eliminata. Dichiarava pertanto l'illegittimità, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 35, terzo comma, della l. n. 300/1970 "nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità dell'art. 18 al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione".

Una volta ripercorso il tenore argomentativo e dispositivo della pronuncia della Corte costituzionale, risulta evidente l'infondatezza di tesi minimizzataci della sua portata, quali quella argomentata dalla ricorrente società C.. In particolare deve sottolinearsi come la sentenza costituzionale abbia inteso inequivocabilmente estendere l'applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti di cui alla legge n. 604/1966 e all'art. 18 l. n. 300/1970 ai rapporti di lavoro del personale marittimo navigante delle imprese di navigazione e che la sentenza stessa ha menzionato le normative contrattuali collettive sul regime dei turni particolari e sulla continuità del rapporto di lavoro solo per rilevare come le stesse non erano idonee ad assicurare un trattamento analogo a quello garantito dalla citata normativa legale, e non certo per condizionare alla applicabilità di taluna di tali discipline contrattuali l'operatività della normativa legale.

Pertanto la circostanza che i rapporti di arruolamento dei lavoratori del settore siano qualificabili come rapporti di lavoro a tempo indeterminato è sufficiente (per quanto concerne la problematica in esame) a rendere applicabili la legge n. 604/1966 (con i relativi requisiti di forma e di giustificazione sostanziale del licenziamento), nonchè l'art. 18 della legge n. 300/1970 (cfr. Cass. 17 agosto 2000 n. 10912, secondo cui sono sottratti a tale tutela solo i rapporti a tempo determinato).

Nè certo in senso contrario può darsi rilievo alla circostanza che nell'occasione la Corte costituzionale non abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 345 c.n., poichè la stessa Corte ha segnalato l'incompatibilità tra la relativa disposizione e la normativa legale limitativa dei licenziamenti e quindi la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che escludevano l'operatività nel lavoro marittimo di tale normativa limitativa ha comportato indubbiamente la prevalenza di quest'ultima, come peraltro è stato espressamente e tempestivamente riconosciuto da questa Corte (cfr. Cass. 19 febbraio 1988 n. 1752). Si potrebbe parlare di abrogazione tacita dell'art. 345 c.n. da parte della legge n. 604/1966, nella portata da quest'ultima assunta in base alla pronuncia della Corte costituzionale (cfr. Cass. 30 luglio 2004 n, 14657), salvo a darsi atto che quest'ultima Corte, con la sentenza n. 141 del 1991, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 legge n. 604/1966 e dell'art. 35 l. n. 300/1970 anche nella parte cui non prevedono l'applicabilità della normativa limitativa dei licenziamenti al personale navigante delle imprese di navigazione aerea, ha dichiarato altresì l'illegittimità dell'art 916 c.n., relativo al licenziamento ad nutum di tale personale e, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ha esteso tale pronuncia caducatoria all'art. 345 c.n..

Neanche appare esatto che la giurisprudenza di questa Corte, complessivamente considerata, abbia affermato il principio che l'applicabilità della c.r.l. costituisca un presupposto della l. n. 604/1966 e dell'art. 18 l. n. 300/1970. E' vero che in alcune sentenze si è rilevato che la illegittima cancellazione dal turno particolare comporta l'applicazione della indennità prevista dalla contrattazione collettiva, e non la tutela anche reale prevista in caso di licenziamento illegittimo, come invece nel caso in cui sia applicabile il cd. regime di continuità del rapporto (cfr. Cass. 19 febbraio 1988 n. 1752, 29 settembre 1998 n. 9723 e 8 giugno 2001 n. 7823). Peraltro presupposto della esclusione della tutela legale appare essere stata la mancata deduzione nei relativi giudizi della sussistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

analogamente, il lavoratore "in regime di continuità" appare essere stato preso in considerazione quale lavoratore a tempo indeterminato a titolo esemplificativo (in relazione al frequente, ma non necessario, cumulo con la posizione di lavoratore a tempo indeterminato di quella di lavoratore fruente del regime contrattuale di c.r.l.) (cfr. Cass. n. 9723/1998, cit.).

Tuttavia non può essere condiviso l'assunto secondo cui, fuori del caso di c.r.l., "l'attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento" (così Cass. n. 7823/2001, sentenza che, peraltro, si è limitata a regolare la competenza territoriale), poichè in tali termini si omette di ricordare che il codice della navigazione, con una disciplina all'epoca avanzata dei limiti di ammissibilità dei contratti di lavoro a temine (come ricordato da Corte cost. n. 80 del 1994), ha previsto (all'art. 326) la configurabilità di un unico rapporto a tempo indeterminato sia nel caso della stipulazione di un contratto di arruolamento a tempo determinato o per più viaggi della durata di oltre un anno, sia nel caso in cui, per effetto della stipulazione di più contratti a tempo determinato o a viaggio, il lavoratore abbia complessivamente prestato servizio per oltre un anno alle dipendenze dello stesso armatore, cumulando a tal fine i vari periodi se l'intervallo tra un contratto e l'altro non è superiore a sessanta giorni (o al maggiore periodo stabilito dai contratti collettivi, a norma dell'art. 374, secondo e terzo comma).

E' opportuno anche rilevare che, nell'ambito dei contratti di arruolamento, alla nozione di contratto a tempo indeterminato non può attribuirsi un significato sostanzialmente diverso da quello che essa ha nei rapporti di lavoro comune. In particolare non può validamente sostenersi che, nella sistematica del codice della navigazione, la qualificazione di un rapporto come a tempo indeterminato significhi (solo) che non è predeterminato il momento della sua risoluzione e che la sua durata coincide con quella della convenzione di imbarco, risolvendosi il rapporto all'atto dello sbarco del marittimo. Si tratta di tesi che non ha nessun fondamento legale, anche perchè, secondo le previsioni dell'art. 343 c.n. (peraltro da ritenersi in gran parte abrogate per effetto della legge n. 604/1966 nella portata di cui a Corte cost. n. 96 del 1987: cfr.

Cass. n. 14657/2004, cit.) lo sbarco comporta la risoluzione di diritto del rapporto solo in determinate ipotesi, quali lo sbarco per malattia e quello per ordine dell'autorità. Detta tesi, inoltre, è in palese contrasto con la ricordata disciplina dell'art. 326 c.n. (che, come si è già ricordato, qualifica come un unitario rapporto a tempo indeterminato la prestazione di servizio della durata complessiva di oltre un anno avvenuta sulla base di successivi contratti a viaggio o a termine, anche nel caso in cui sussistano intervalli di tempo non superiori a una certa durata tra un contratto e l'altro). Del resto questa Corte ha già sottolineato come lo sbarco del lavoratore non necessariamente coincida con la risoluzione del rapporto, in quanto il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi imbarchi, con sospensione, negli intervalli, della prestazione lavorativa (Cass. 17 marzo 2001 n. 3869).

Questa Corte ha anche rilevato che la contrattazione collettiva in materia di c.r.l. e di turni particolari non può comportare la disapplicazione della normativa inderogabile di legge in materia di qualificazione dei rapporti a tempo indeterminato e alla sua rilevanza ai fini di discipline legali inderogabili (Cass. 8 novembre 2001 n. 13834). Analogamente il d.m. 13 ottobre 1992 n. 584 (richiamato da Cass. n. 7823/2001, cit.), che disciplina il collocamento sul piano meramente regolamentare (e che, mentre esonera dall'obbligo del collocamento i marittimi in regime di c.r.l., non esplicita la distinzione tra arruolamento e mero nuovo imbarco relativamente ai marittimi iscritti nei turni particolari), non può giustificare una valida deroga alla disciplina legale in materia di durata dei rapporti di lavoro e di limiti alla risoluzione dei medesimi ad iniziativa del datore di lavoro.

Anche il ricorso incidentale non merita accoglimento, poichè la pronuncia impugnata in tanto potrebbe ritenersi potenzialmente lesiva dei diritti dei ricorrenti in via incidentale, e quindi affetta da vizio di motivazione in relazione alla corretta applicazione della disciplina di cui all'art 18 l. n. 300/1970, in quanto il motivo di ricorso per Cassazione denunciasse in maniera circostanziata l'omessa considerazione, da parte del giudice di merito, degli elementi probatori da cui risultava che il risarcimento concretamente accordato era inferiore alle cinque mensilità. E, invece, la affermazione che i lavoratori erano stati reintegrati prima del decorso di cinque mesi dal licenziamento per effetto del provvedimento di urgenza, oltre a contenere elementi di indeterminatezza, in quanto non è specificato quando tale reintegra sarebbe avvenuta, non è accompagnata dalla indicazione degli elementi di prova relativi a detta circostanza che, benchè ritualmente dedotti in giudizio, sarebbero stati trascurati dal giudice di secondo grado.

In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.

Ai fini della regolazione delle spese del giudizio si rileva che, in relazione alla portata potenziale delle censure proposte con il ricorso principale e con quello incidentale, deve ritenersi prevalente la soccombenza della società C., a carico della quale vengono poste le spese del giudizio a favore dei lavoratori controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; condanna la Soc. C. a rimborsare alle controparti le spese del giudizio, determinate in Euro 42, 00 Euro duemila per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2005.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2005