Conteggi lavoro

giovedì 17 maggio 2012

Se la successione nel rapporto di lavoro avvenga per trasferimento d'azienda, il lavoratore conserva tutti i diritti già acquisiti per effetto del contratto di lavoro e l'alienante e l'acquirente rimangono obbligati in solido - Cass. sent. n. 2735 del 12.02.2004

Svolgimento del processo

Con ricorso del 28 gennaio 1995 al Pretore di Foggia, la s.r.l. G., esercente attività di riscossione dei tributi, esponeva di aver licenziato, il 26 precedente, il lavoratore Leonardo F. e chiedeva accertarsi la legittimità del licenziamento.

Il convenuto, costituitosi, faceva riferimento ad un proprio ricorso, presentato il 5 aprile 1995 allo stesso Pretore ed inteso a far dichiarare l'illegittimità del licenziamento.

Riunite le due cause, la G. all'udienza del 23 maggio 1997 veniva autorizzata a chiamare in causa la s.p.a. GE., nuova concessionaria del suddetto servizio dal 2 marzo 1995, assumendone la successione nel rapporto di lavoro e chiedendo di esserne garantita perché "unico legittimato passivo esclusivo".

Costituitasi la GE., che negava la successione suddetta, con sentenza del 15 luglio 1997 il Pretore accoglieva la domanda del F., di cui ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro, condannava la G. al pagamento delle retribuzioni ed estrometteva dal processo la GE.. La decisione veniva confermata con sentenza del 16 marzo 1998 dal Tribunale, il quale escludeva la suddetta successione nel rapporto di lavoro.

La G. ricorreva per Cassazione e questa Corte con sentenza 9 ottobre 2000 n. 13458 accoglieva, affermando che, in caso di nuova concessione per la riscossione dei tributi in un determinato ambito territoriale, il nuovo concessionario doveva ritenersi successore a titolo particolare del vecchio, con le conseguenze processuali previste dall'art. 111 c.p.c.

Riassunto il giudizio della G., la Corte d'Appello di Bari, giudice di rinvio, con sentenza del 20 dicembre 2001 rilevava il passaggio in giudicato della decisione del Tribunale quanto alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento; dichiarava entrambe le società obbligaste ad eseguire le statuizioni pretorili di condanna; dichiarava inammissibile una domanda di rimborso di quanto già corrisposto al lavoratore, proposta dalla G. contro la GE.; rigettava una domanda di restituzione di somme, proposta dalla G. contro il F.; condannava la G. a pagare alla GE. le spese processuali ed entrambe le società a pagare al F. le spese dei giudizi di Cassazione e di rinvio.

La Corte di merito osservava, in particolare, che la domanda, proposta dalla G. contro la GE. ed avente ad oggetto il rimborso delle somme pagate al lavoratore per effetto della dichiarazione di illegittimità del licenziamento e della condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, doveva ritenersi inammissibile in quanto nuova; né la pretesa aveva alcun carattere consequenziale rispetto all'affermazione, resa da questa Corte, di corresponsabilità delle due società nei confronti del prestatore di lavoro.

Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la s.r.l. G. in liquidazione. Resistono con controricorso la s.r.l. GE. ed il F..

Tutte le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 99, 111, 336, 342, 345 c.p.c., artt. 347, 384, 389, 394 e 433 c.p.c. e vizi di motivazione, osservando di avere chiesto, attraverso la chiamata in causa della società succeduta nel rapporto di lavoro, l'estensione ad essa della eventuale sentenza di condanna in favore del lavoratore. Una volta dichiarata legittima tale pretesa da parte della Corte di Cassazione, non avrebbe potuto il giudice di rinvio considerare come inammissibile perché nuova la domanda di condanna della chiamata in causa a rimborsare quanto già pagato al lavoratore, dichiarato definitivamente titolare del diritto alla reintegra ed alle retribuzioni. In altre parole, l'affermazione, resa dalla Cassazione, di una successione dell'una all'altra società nel rapporto di lavoro bastava, secondo la ricorrente, ad escludere la novità della domanda nel giudizio di rinvio.

Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 111, 336, 384, 389 e 394 c.p.c. e ancora vizi di motivazione, in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello per avere escluso che la suddetta pronuncia di cassazione necessariamente comportò la condanna del lavoratore a restituire le somme già ottenute dalla prima datrice di lavoro.

I due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati.

Con la sent. n. 13458 del 2000, qui già citata in narrativa, questa Corte ha affermato che il diritto, spettante al lavoratore dipendente da una società concessionaria della riscossione dei tributi, ad essere mantenuto in servizio ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 in caso di cessazione della concessione ottenuta dalla società datrice di lavoro e di subentro di altra società, da luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare nel rapporto di lavoro.

La Corte ha aggiunto che nel caso di specie la successione è avvenuta nel corso di un processo iniziato dal lavoratore a seguito di un licenziamento illegittimo ed inteso ad ottenere tutela reale e condanna pecuniaria, e ne ha tratto le conseguenze processuali ex art. 111 c.p.c. di rito.

Tesi attuale della ricorrente, autrice nel fenomeno successorio ora detto, è che questo fonderebbe necessariamente il suo diritto ad ottenere dalla datrice di lavoro succeduta il rimborso di quanto pagato al lavoratore in esecuzione della condanna pecuniaria.

L'affermazione di successione particolare, resa dalla Corte, ha esplicato, come s'è detto, effetti processuali, ma la Corte non si è pronunciata (né le era stato chiesto) circa le possibili implicazioni sostanziali.

La successione di un soggetto ad un altro in un rapporto di durata può comportare, sul piano sostanziale, che il cedente viene liberato dalle obbligazioni in precedenza assunte verso la controparte (nella cessione del contratto: il contraente ceduto), salvo che questa non manifesti volontà contraria (cfr. art. 1408 c.c., primo e secondo comma).

Se la successione nel rapporto di lavoro avvenga per trasferimento d'azienda, inoltre, il lavoratore, contraente ceduto, conserva tutti i diritti già acquisiti per effetto del contratto di lavoro e l'alienante e l'acquirente rimangono obbligati in solido, salvo che il primo si liberi con le procedure indicate negli artt. 410 e 411 c.p.c.

Qualora alienante ed acquirente siano obbligati in solido, ciascuno di loro può essere costretto all'adempimento per la titolarità (art. 1292 c.c.) ed i loro rapporti interni possono essere regolati con criteri diversi, secondo le previsioni dell'art. 1298 c.c.

Per quanto riguarda il caso di specie, l'art. 23 D.P.R. n. 43 del 1988 parla di diritto del personale "di essere mantenuto in servizio dal concessionario subentrante senza soluzione di continuità" ma non regola i rapporti fra vecchio e nuovo concessionario.

Le pretese del primo verso il secondo possono essere fondate su norme e su fatti diversi, né la pronuncia giudiziale sui diritti del personale contiene alcuna implicita affermazione o necessaria conseguenza in ordine ad esse.

Pretese che non furono avanzate nel presente processo e sulle quali esattamente il giudice di rinvio ha ritenuto di non doversi pronunciare.

Altrettanto legittimamente il medesimo giudice ha rigettato la domanda di restituzione, proposta dalla vecchia società concessionaria contro il lavoratore senza affermare né provare le ragioni di un indebito e senza che tale indebito fosse stato neppure implicitamente affermato dalla Cassazione.

Col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 91 c.p.c. e vizi di motivazione, data dall'essere stata condannata a rimborsare al lavoratore le spese del giudizio di Cassazione, nel quale egli era "risultato soccombente, essendone state disattese le richieste".

Ma la censura è inammissibile per difetto del presupposto ossia perché il ricorso incidentale per Cassazione del lavoratore non fu rigettato ma venne dichiarato assorbito, siccome condizionato all'accoglimento di un motivo del ricorso principale: condizione non verificatasi.

Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in euro 35,00 oltre ad euro duemila per onorario, in favore di ciascuno dei controricorrenti, con distrazione, quanto al controricorrente F., in favore dell'avvocato Cesare Capotorto, che dichiara di averle anticipate.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2003.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004