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venerdì 20 luglio 2012

La nullità del ricorso nel rito del lavoro - sentenza

Corte d'Appello di Potenza, Sez. lavoro, sentenza del 23.03.2011

[OMISSIS]

Svolgimento del processo

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Melfi, con sentenza pronunziata in data 4/12/2009, dichiarava la nullità del ricorso di B.S., depositato in data 12/9/2008, proposto nei confronti della G.C. S.p.A.; le spese processuali restavano compensare tra le parti.

Con l'indicato ricorso, B.S., dopo aver esposto di aver lavorato in Lavello alle dipendenze della ditta convenuta, operante nel settore agricolo florovivaistico, come operaia agricola specializzata (con assunzione in data 13/7/2006 e fino al 31/3/2007, data in cui il rapporto era cessato a seguito di licenziamento), di aver prestato l'attività dal lunedì alla domenica e dalle 7.00 alle 15.15, aveva dedotto di non aver ricevuto quanto alla stessa spettante per il lavoro svolto e di essere, pertanto, ancora creditrice della complessiva somma di Euro 8.603,93 (come da prospetto contabile costituente parte integrante del ricorso) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Si era costituita la G.C. S.p.A. ed aveva eccepito la nullità del ricorso e dedotto, nel merito, l'infondatezza dello stesso.

Il giudice aveva accolto l'eccezione di parte convenuta e dichiarato la nullità del ricorso.

Nella depositata motivazione aveva evidenziato che il ricorso era del tutto carente dei necessari elementi fattuali e di diritto così da non consentire l'individuazione delle ragioni poste a fondamento della domanda e da non mettere la controparte nelle condizioni di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.

Avverso tale sentenza la B.S., con ricorso depositato il 6/5/2010, proponeva appello, censurando la stessa per l'erronea pronuncia di nullità. Evidenziava che la domanda era stata correttamente qualificata e che l'individuazione della causa petendi e del petitum era scervra da carenze, risultando in ricorso indicati tutti i necessari elementi.


Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, di voler accogliere le conclusioni, come specificate in epigrafe.

Fissata dal Presidente, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., l'udienza collegiale di discussione con decreto del 12/5/2010, si costituiva nel giudizio di gravame la G.C. S.p.A., con memoria difensiva depositata l'8/11/2010 (per l'udienza del 18/11/2010), pure concludendo come in epigrafe.

All'odierna udienza, all'esito della discussione da parte dei procuratori presenti, la Corte adita si pronunciava come da dispositivo, di cui veniva data pubblica lettura.

Motivi della decisione

Ritiene preliminarmente questa Corte di non condividere la decisione del primo giudice relativa alla declaratoria di nullità del ricorso introduttivo del giudizio. Come è noto il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).

In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata "esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. Sez. L Sent. n. 5586 del 7/6/99, Cass. Sez. L Sent. n. 6444 del 23/06/1999, Cass. Sez. L Sent. n. 6556 del 24/06/1999).

Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c.), esso - avendo la norma carattere imperativo - è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. Sent. n. 13066 del 29/12/97, Cass. Sez. L Sent. n. 5586 del 07/06/1999, Cass. Sez. L Sent. n. 2732 del 05/02/2008).

Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionatali è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. Sez. L Sent. n. 1738 del 7/02/2001, Cass. Sent. del 1/3/2000 n. 2257, Cass. Sent. del 1/7/1999, n. 6714, Cass. Sent. del 29/1/1999 n. 817, Cass. Sent. del 27/2/1998, n. 2205, Cass. Sent. del 27/4/1998, n. 4296).

In particolare, la nullità deve essere esclusa ove con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento (da ultimo, Cass. Sez. L Sent. n. 41 del 07/01/2003, Cass. Sez. L Sent. n. 817 del 29/1/99). Resta irrilevante sia l'omessa notificazione dei conteggi degli emolumenti retributivi richiesti (Cass. Sez. L Sent. n. 41 del 7/01/2003, Cass. Sez. L Sent. n. 9977 del 9/07/2002, Cass. Sez. L Sent. n. 817 del 29/01/1999, Cass. Sez. L Sent. n. 11318 del 30/12/94), sia la mancanza di una originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà dell'attore medesimo di modificarne l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice in ordine all'individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere (Cass. Sez. L Sent. n. 12019 del 26/11/98, Cass. Sez. L Sent. n. 3594 del 7/4/98, Cass. Sez. L Sent. n. 7221 del 4/8/94).

La Suprema Corte, nella sentenza n. 10048 del 24/7/2001, ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto la nullità del ricorso introduttivo per omessa indicazione di quale fosse in concreto il dedotto rapporto di dipendenza, con espressa indicazione delle modalità di svolgimento del medesimo, quali orario di lavoro, sottoposizione a direttive altrui, obbligo di presenza e quant'altro necessario all'esatta individuazione del tipo di rapporto invocato come titolo delle spettanze economiche richieste; ha osservato la Corte che le carenze rilevate dal Tribunale riguardavano non tanto la prospettazione di un rapporto di lavoro subordinato, cui sono conferenti i titoli - base del petitum, quanto, se mai, l'adempimento degli oneri (di deduzione e probatori) spettanti all'attore per sostenere, nel merito, la domanda giudiziale.

Nella specie, parte attrice ha sinteticamente ma sicuramente delineato gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa, in modo da consentire a controparte adeguata difesa.

Risulta, infatti, dal ricorso introduttivo il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa (13/7/2006 - 31/3/2007), la natura dell'attività svolta dalla società datrice di lavoro (settore florovivaistico), la sede di lavoro (Lavello), le mansioni della lavoratrice (operaio specializzato), il numero dei giorni e di ore di prestazione (cfr. l'indicazione di una attività prestata dal lunedì alla domenica e dalle 7.00 alle 15.15 nonché i prospetti costituenti parte integrate del ricorso introduttivo ritualmente notificati alla controparte), le pretese economiche (determinate, come si evince dai prospetti citati e dalla documentazione tempestivamente depositata, in applicazione del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti).

In una situazione, quale quella prospettata, gli elementi offerti in comunicazione erano sufficienti a consentire - cosa che, peraltro, è avvenuta con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7/4/2008 - una adeguata difesa (nello specifico la Gc. S.p.A. ha, infatti, contrastato quanto ex adverso dedotto non solo con riguardo allo svolgimento di mansioni di operaio specializzato ma anche con riferimento all'asserita effettuazione di prestazioni ulteriori - per numero dei giorni di attività lavorativa e per orario di lavoro in ciascuna giornata - rispetto a quelle retribuite ed altresì con riferimento alla pretesa applicazione del C.C.N.L. invocato dalla ricorrente).

Il ricorso non poteva, pertanto, essere dichiarato nullo.

E' nel merito, invece, che l'appello non può trovare accoglimento.

Si osserva innanzitutto che l'inquadramento della ricorrente come operaia specializzata, contrariamente alle deduzioni di parte appellata, risulta non solo dai contratti a termine versati in atti dalla stessa Gc. S.p.A. ma anche dalle buste paga.

Oggetto di pretesa non è, del resto, il riconoscimento di differenze retributive in ragione in un inquadramento superiore, bensì un credito derivante dallo svolgimento di una attività che, secondo la prospettazione della ricorrente, si è svolta tutti i giorni della settimana (dal lunedì alla domenica) e secondo un determinato orario (dalle 7.00 alle 15.15).

Se si raffrontano i prospetti contabili costituenti parte integrante del ricorso introduttivo con il numero dei giorni risultanti dai contratti a termine e dalle buste paga si rileva chiaramente che il credito preteso deriva esclusivamente dalla maggiore prestazione in termini di giornate e di orario (essendo il calcolo effettuato sulla base dello stesso livello di inquadramento - operaio specializzato - e della medesima paga oraria - cfr. ad esempio l'indicazione di Euro 9,55 per il mese di gennaio 2007 - di cui alle buste paga, il che consente anche di ritenere che l'azienda abbia applicato il medesimo C.C.N.L. invocato dalla ricorrente).

E' evidente che di tale maggiore prestazione avrebbe dovuto l'appellante fornire compiuta dimostrazione, ma tanto non è avvenuto.

In sede di ricorso in appello, infatti, la B. non ha reiterato la richiesta di prova testimoniale come formulata nel ricorso di primo grado (disattesa dal primo giudice che, all'udienza del 4/12/2009, ha valutato la causa matura per la decisione), essendosi solo limata ad avanzare istanza di nomina di un consulente tecnico per la quantificazione delle spettanze (facendo presumere, tale circoscritta reiterazione espressa, la rinuncia o l'abbandono delle ulteriori richieste avanzate in primo grado).

Sussiste, infatti, l'onere di riproposizione espressa delle istanze istruttorie sia perché la natura strumentale delle stesse osta a che esse si estendano oltre la fase di giudizio in cui sono state formulate, sia per il fondamentale principio della disponibilità delle parti sull'attività istruttoria non ancora acquisita al processo, sia perché non si può pretendere che il giudice, d'ufficio, ricerchi i mezzi di prova avanzati in primo grado - cfr. Cass. n. 5308 del 4/4/2003, Cass. n. 16573 del 25/11/2002, Cass. n. 14135 del 26/10/2000 -.

La prova, dunque, è, nello specifico, rimasta affidata solo a copie di brogliacci (cfr. all. 23 - 30 della produzione di parte appellante) che, in quanto privi di ogni elemento per una riferibilità delle relative annotazioni all'azienda, non possono rivestire alcuna valenza, neppure indiziaria.

Ne deriva che la domanda proposta da B.S. deve essere rigettata.

Quanto alla regolamentazione delle spese, la circostanza che l'appellante abbia avuto ragione con riguardo alla censura relativa alla declaratoria di nullità del ricorso introduttivo, la qualità delle parti e la stessa posizione assunta dalla società (che ha infondatamente contestato sia l'inquadramento della B. come operaio specializzato sia l'applicabilità del C.C.N.L. per gli operai agricoli - florovivaisti) costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Ba.Sa., con atto depositato in data 6/5/2010, nei confronti della G.C. S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Melfi n. 575/2009 pronunziata in data 4/12/2009, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1) rigetta la domanda proposta da Ba.Sa.;

2) compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;

3) conferma, nel resto, la sentenza appellata.

Così deciso in Potenza il 3 marzo 2011.