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venerdì 14 giugno 2013

Reintegrazione in unità produttiva diversa

Cass., sezione lavoro, sentenza n. 8124 del 03/04/2013

OMISSIS

Svolgimento del processo

1. Con atto depositato il 26.4.2006, N. I. s.p.a. proponeva tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina del 1 aprile 2005 che aveva accolto le domande proposte da B.N. e C.D. e, avuto riguardo alla eccepita prescrizione, aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire il superminimo individuale e l'assegno ad per sonarti di cui all'Accordo del 26 febbraio 1993, a decorrere dal giugno 1997, ed aveva compensato per un terzo le spese processuali, per il resto poste a carico della società.

Lamentava l'appellante che il giudice di prime cure non aveva considerato che, da febbraio 1998 in poi, le dette voci di retribuzione richieste dai lavoratori erano state corrisposte in busta paga, come ricavabile dalla documentazione prodotta e che nel superminimo e nell'assegno ad personam, come da accordo sindacale, erano state inglobate e dovevano perciò essere azzerate altre voci di retribuzione, spettanti ai lavoratori allorchè erano in forza allo stabilimento di OMISSIS, voci che erano state sostituite in applicazione del predetto accordo. Deduceva, infine, che il diritto a ricevere le due voci retributive era stato riconosciuto da "giugno 1997" laddove, invece, l'accordo invocato fu sottoscritto dalla società con il Cdf dello stabilimento di OMISSIS, a valere quindi per il solo personale in forza a OMISSIS alla data dell'accordo, e che, di conseguenza, il diritto spettava solo da "febbraio 1998".

Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata.

L'appellato si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, reiterando le argomentazioni già svolte in prime cure e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del grado.

La Corte, con sentenza del 10.1.2008, definitivamente pronunciando quanto alla posizione di B.N., in riforma della impugnata sentenza, dichiarava la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, anche con riferimento alle spese di lite, essendo intervenuta conciliazione in sede sindacale, e disponeva, previa separazione delle cause, la prosecuzione di quella concernente la posizione di C.D..

La Corte d'appello di Roma accoglieva l'appello proposto da N. I. s.p.a. nei confronti del C., e in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava le domande proposta nei confronti della società con il ricorso introduttivo del giudizio e compensava integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il C. con un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata che ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso, articolato in un unico motivo, il ricorrente deduce che spettavano a lui medesimo, in quanto reintegrato L. n. 300 del 1970, ex art. 18 nello stabilimento di OMISSIS (o OMISSIS) a seguito di due licenziamenti illegittimi in altro stabilimento (quello di OMISSIS), i benefici economici dell'accordo aziendale 26 febbraio 1993 anche per il periodo precedente la reintegrazione presso lo stabilimento di OMISSIS (benefici riconosciuti solo per quello successivo).

2. Il ricorso è infondato.

Correttamente la Corte d'appello ha osservato che ove venga soppressa l'unità produttiva, la reintegrazione non può che essere riferita genericamente all'azienda del datore di lavoro, cui spetta il potere di individuare la nuova sede di lavoro e che, conseguentemente, stante l'insussistenza di posti ove riprendere lo svolgimento delle ultime mansioni, o di altre equivalenti, presso lo stabilimento di OMISSIS, la società N. I. ha potuto operare legittimamente la reintegrazione altrove e segnatamente, presso l'unità produttiva di OMISSIS (Cass. nn. 8364/2004; 12123/2002). Ciò non esclude affatto, però, che fintanto che tale scelta non sia stata effettivamente compiuta, al lavoratore reintegrando, essendo la mancata prestazione dell'attività lavorativa imputabile a fatto della datrice di lavoro, competa il diritto al risarcimento del danno che, salva prova contraria, deve presumersi di entità pari al coacervo delle utilità che lo svolgimento della prestazione avrebbe comportato. Per risarcire il lavoratore da reintegrare deve aversi riguardo al trattamento economico che avrebbe ottenuto se avesse continuato a svolgere le sue consuete prestazioni e dunque, alla "retribuzione globale di fatto" che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento illegittimo, giacchè in tal modo si realizza la "fictio" in cui il ripristino del rapporto si compendia.

Invece, l'esercizio dello "jus variandi" costituisce una mera eventualità, come tale idonea a recidere il rapporto di consequenzialità necessaria tra tutela ripristinatoria e parametrazione dell'obbligazione retributiva sulla posizione lavorativa ripristinata, almeno fino a quando, avvenuta la reintegrazione o contestualmente ad essa, tale eventualità non si concretizzi, attraverso una specifica disposizione del datore di lavoro. Sicchè - pacifico essendo che il lavoratore è stato reintegrato presso lo stabilimento di OMISSIS il 19 gennaio 1998 dove trovava applicazione di un accordo aziendale che prevedeva benefici economici aggiuntivi - la pretesa del C. di ottenere, seppure in forma risarcitoria, il trattamento economico in essere per il personale dipendente in servizio presso lo stabilimento di OMISSIS, anche per il periodo precedente all'effettivo esercizio, da parte della società appellante, della facoltà di individuazione della sua nuova sede di lavoro, è del tutto priva di fondamento.

Egli, al pari degli altri dipendenti in servizio presso lo stabilimento di OMISSIS, aveva diritto ai benefici economici previsti dal citato accordo aziendale soltanto dal momento della sua assegnazione a tale stabilimento in luogo della reintegrazione nell'originario posto di lavoro, in concreto non più possibile.

Correttamente pertanto la corte d'appello ha ritenuto che la società ricorrente era tenuta al pagamento di tali benefici - e in concreto ha corrisposti - soltanto a partire dall'assegnazione del lavoratore allo stabilimento di Latina. Fermo restando il risarcimento del danno per il periodo pregresso calcolato secondo i criteri della L. n. 300 del 1970, art. 18.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 50,00 (cinquanta/00) per esborsi oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi d'avvocato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2013