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mercoledì 17 luglio 2013

art. 2094 c.c. - Prestatore di lavoro subordinato



art. 2094 c.c. - È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
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Giurisprudenza sull'art. 2094 c.c.
Cass., massima sentenza n.2362 del 01.04.1983
Quando le peculiarità della prestazione lavorativa siano tali da importare un'attenuazione del vincolo della subordinazione ed un certo margine di discrezionalità nell'organizzazione del lavoro, il giudice del merito, al fine di distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato, deve fermare l'attenzione sui seguenti criteri: a) oggetto della prestazione, che, nel lavoro autonomo, consiste nel risultato (opera o servizio) dell'attività organizzata del prestatore e, nel lavoro subordinato, nella mera esplicazione delle energie lavorative; b) esigenza di un'organizzazione imprenditoriale (autorganizzazione) anche in termini minimi da parte del lavoratore autonomo; c) incidenza soggettiva del rischio attinente all'esercizio dell'attività produttiva, che grava in misura più evidente e completa sul lavoratore autonomo, mentre ricade sul datore di lavoro nell'ipotesi di lavoro subordinato.

Cass., massima sentenza n.12354 del 22.08.2003
L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti.

Cass., massima sentenza n.23129 del 16.11.2010
Nelle società di persone è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci purché ricorrano due condizioni: a) che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale; b) che il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia. Il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti per la vita della società non sono, in linea di principio, incompatibili con la suddetta configurabilità, sicché anche quando esse ricorrano è comunque necessario verificare la sussistenza delle suddette due condizioni.

Cass., massima sentenza n. 6493 del 10.12.1984
Il rapporto di lavoro deve ritenersi stabile - con la conseguenza che prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore decorre, ai sensi dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia, anche in costanza di esso - quando, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo; il che, se per la generalità dei casi coincide con l'ambito di operatività della legge n. 300 del 1970 (dati gli effetti attribuiti dall'art. 18 di questa all'ordine di riassunzione, ben più incisivi di quelli previsti dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966), può anche realizzarsi ogni qual volta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche clausole, collettive o individuali, che - secondo la valutazione in concreto del giudice del merito - assicurino al prestatore d'opera una tutela di pari intensità.