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martedì 8 ottobre 2013

Prescrizione assegno nucleo familiare

Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 21960 del 19.10.2007
Svolgimento del processo

Con sentenza del 2 luglio 1998 il Pretore di Caltanissetta rigettava la domanda con la quale C.R.A. aveva chiesto la condanna dell'INPS al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare.

L'appello dell'assicurato, cui resisteva l'INPS, veniva accolto dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 14 maggio/11 giugno 2004.

I Giudici di secondo grado osservavano che solo in data 10.7.92 l'appellante aveva ottenuto una "prestazione assistenziale" per gli anni 1986, 1987 e 1988; che solo allora si era realizzata la condizione necessaria per fruire dell'assegno per il nucleo familiare per gli anni in questione, vale a dire un reddito complessivo della famiglia derivante per almeno il 70% da lavoro dipendente o da prestazioni previdenziali; che la domanda proposta nell'aprile 1994 era tempestiva, non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale.

Rilevato che i figli dell'appellante, G. e R., avevano compiuto diciotto anni rispettivamente il (OMISSIS) e l'(OMISSIS), e che il reddito familiare assoggettabile ad Irpef era inferiore al limite fissato dalla legge, condannavano l'Istituto previdenziale a corrispondere l'assegno per il nucleo familiare in favore di C.R.A. per i figli G. dall'(OMISSIS) all'(OMISSIS) e R. dall'(OMISSIS) al (OMISSIS), con gli accessori di legge. Compensavano le spese dei due gradi di giudizio.

Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, l'INPS. L'assicurato non si è costituito.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 23, (nel testo sostituito dal D.L. n. 30 del 1974, art. 16 bis, conv. con L. n. 114 del 1974) e dell'art. 2935 c.c., nonchè vizio di motivazione, la difesa dell'INPS, premesso che la prescrizione del diritto agli assegni familiari e poi all'assegno per il nucleo familiare si prescrive in cinque anni (D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 3, conv. con L. n. 153 del 1988), deduce che erroneamente il Tribunale non ha accolto la relativa eccezione.

Rileva che il diritto alla quota di maggiorazione (tale essendo la esatta natura della integrazione richiesta, trattandosi di assegno di invalidità conseguito da coltivatore diretto) era sorto nel periodo dall'(OMISSIS) all'(OMISSIS) per il figlio G. e dall'(OMISSIS) al (OMISSIS) per la figlia R., e che la domanda presentata nell'aprile 1994 era palesemente oltre il termine di cinque anni.

Critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che solo il 10 luglio 1992, con l'ottenimento dell'assegno di invalidità, si è realizzata la condizione di un reddito familiare derivante per almeno il 70% da lavoro dipendente o da prestazione previdenziale, sostenendo che il fatto che l'assegno di invalidità sia stato concesso solo a seguito di accertamento giudiziale non impediva al signor C. di porre in essere atti internativi della prescrizione relativamente agli assegni familiari.

2. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, la difesa dell'Istituto critica la sentenza per aver ritenuto sussistente, negli anni dal 1986 al 1988, il requisito reddituale di cui al D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 10, (il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare derivante da lavoro dipendente o prestazioni previdenziali).

Assume che il Tribunale è pervenuto a tale conclusione applicando il criterio di competenza, vale a dire attribuendo agli anni 1986, 1987 e 1988 i ratei di assegno materialmente corrisposti solo nel 1994.

Sostiene che deve applicarsi, invece, il criterio ed. di cassa.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il D.L. n. 69 del 1988, art. 2, conv. con L. n. 153 del 1988, che ha introdotto l'assegno per il nucleo familiare in sostituzione degli assegni familiari, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, al comma tre rinvia, per quanto non specificamente disciplinato dall'articolo, alle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari approvato con D.P.R. n. 797 del 1955.

Il D.P.R. n. 797 citato, art. 23, nel testo sostituito dal D.L. n. 30 del 1974, art. 16 bis, convertito nella L. n. 114 del 1974, dispone ai primi due commi: "il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.

Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce." Il signor C. avrebbe dovuto tempestivamente chiedere, unitamente all'assegno di invalidità, anche le quote di maggiorazione per la moglie ed i figli infadiciottenni a carico. Dalla sentenza impugnata non risulta che la domanda amministrativa di assegno contenesse anche la richiesta delle quote di maggiorazione; nè che tale richiesta sia stata avanzata con il ricorso giudiziario diretto ad ottenere l'assegno.

Erroneamente il Tribunale di Caltanissetta ha fatto decorrere la prescrizione dalla data della sentenza del Pretore che riconosceva all'invalido il diritto all'assegno (10.7.1992), perchè solo allora la prestazione previdenziale veniva a rappresentare il settanta per cento del reddito familiare per gli anni dal 1986 al 1988; ed ha ritenuto tempestiva la domanda di attribuzione degli assegni presentata nell'aprile 1994.

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare andava esercitato, per evitare la prescrizione quinquennale, negli stessi tempi dell'assegno di invalidità. Il rapporto fra assegno e complessivo reddito familiare andava valutato al momento della domanda di assegno, atteso che l'ammontare dello stesso è determinata per legge.

L'accoglimento del primo motivo dispensa dall'esame del secondo (che si pone nella stessa errata prospettiva che imputa alla sentenza del Tribunale).

La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di assegni per il nucleo familiare, relativi ai figli G. e R., proposta al Pretore di Caltanissetta.

La natura previdenziale della controversia esonera il soccombente, la cui domanda non può definirsi temeraria, dall'onere del rimborso delle spese dell'intero processo (art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente all'epoca della instaurazione della controversia).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.R.A. relativa agli assegni per il nucleo familiare per i figli; nulla per le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2007