INPS Testo Messaggio n. 3105 11-08-2020
OGGETTO: Fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Modalità di presentazione della domanda 1. Premessa L’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto un congedo indennizzato (cosiddetto congedo COVID-19) per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID19. Successivamente, la legge 17 luglio 2020, n. 77 - di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. Decreto rilancio) - pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, ha esteso sino al 31 agosto 2020 il periodo all’interno del quale è possibile usufruire del congedo per emergenza COVID-19 di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 ed ha introdotto, solo per i lavoratori dipendenti, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria nel periodo che va dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 77/2020) al 31 agosto 2020. Con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alla modalità di presentazione della domanda di fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19. 2. Presentazione della domanda Anche per il congedo COVID-19 in modalità oraria, come per il congedo COVID-19 a giornata intera, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato (19 luglio 2020 -31 agosto 2020). La domanda di congedo COVID-19 orario deve essere presentata in modalità telematica, direttamente sul sito web istituzionale, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “COVID-19”. Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore è tenuto a dichiarare: - il numero di giornate di congedo COVID-19 che intende fruire in modalità oraria; - il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria. Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19, nell’intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande. Considerato, infine, che l’indennizzo del congedo COVID-19 continua ad essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta ad una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di congedo COVID-19 sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all’Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di 1 giorno di congedo COVID-19 all’interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi