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mercoledì 5 gennaio 2022

Nullo il licenziamento intimato in violazione delle disposizioni dettate dalla legislazione emergenziale

Tribunale Roma sez. lav., 07/09/2021, n.7007


 ESPOSIZIONE DEI FATTI


Con ricorso depositato il 03/03/2021, R.G., premesso di essere stato assunto dalla soc. M. SRL, attiva nel settore della ristorazione, con contratto di lavoro decorrente dal 30.12.2019 e di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con comunicazione del 4.8.2020, ha impugnato il detto licenziamento lamentandone la nullità in quanto adottato in violazione del divieto di licenziamento introdotto dall'art. 46 DL 18/2020 e vigente sino al 17.5.2020, poi prorogato con DL 34/2020 sino al 17.8.2020.


Ha quindi chiesto la reintegra nel posto di lavoro e la condanna della società al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni perse dalla data del licenziamento sino alla reintegra, avuto riguardo ad una retribuzione utile ai fini del TFR, pari a €1.538,65, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. In subordine ha chiesto l'applicazione delle tutele di cui all'art. 8 l. n. 604/1966.


Inoltre, assumendo di non aver ricevuto il pagamento della somma di €3.295,81 recata dall'ultima busta paga consegnata dal datore di lavoro relativa al mese di agosto 2020, ha chiesto altresì la condanna del datore di lavoro al pagamento del detto importo, oltre accessori.


La convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.


All'odierna udienza, celebrata mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 comma 4 DL 34/2020, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.


Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.


A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente ha prodotto, oltre alla visura camerale della società, attiva al marzo 2021 nel settore della ristorazione, il contratto di assunzione a decorrere dal 30.12.2019, con mansioni di chef de rang, nonché cedolino paga di agosto 2020, dal quale risulta l'assunzione come coordinatore del ristorante, livello B2, a decorrere dal 30.12.2019 e sino alla cessazione intervenuta il 4.8.2020. Coerentemente con tali dati, la parte ha poi prodotto la lettera di licenziamento datata 4.8.2020, data coincidente con la data di cessazione del rapporto riportata nel cedolino paga di agosto 2020.


Nella detta lettera la società ha comunicato al ricorrente la risoluzione immediata del rapporto di lavoro a causa della chiusura del locale, con conseguente impossibilità di espletamento del servizio ed esecuzione della prestazione oggetto del contratto di lavoro.


Sennonché, come correttamente opinato dalla difesa del lavoratore, il licenziamento intimato è nullo in quanto adottato in violazione delle disposizioni dettate dalla legislazione emergenziale.


Occorre infatti rammentare che l'art. 46 del D.L. 18 del 17.3.2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), come modificato dall'art. 80, comma 1, lett. a) DL 34/2020, ha disposto che "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4,5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604".


Tenuto conto che il DL 18/2020 è entrato in vigore il 17.3.2020, il cd. blocco dei licenziamenti è stato vigente, in attuazione delle prime disposizioni emergenziali adottate, sino al 17 agosto 2020 ed applicabile a qualsiasi datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati.


Nel caso di specie, dunque, il licenziamento, pacificamente avvenuto con effetto dal 4.8.2020, è stato certamente adottato in violazione del detto divieto.


Mette anche conto evidenziare che, successivamente, con il DL 14.8.2020, n. 104, convertito in legge 13.10.2020 n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" il legislatore all'art. 14 ha confermato le stesse preclusioni, circoscrivendole ai "datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'art. 1 ovvero dell'esonero del versamento da contributi previdenziali di cui all'art. 3 del presente decreto" e stabilendo altresì che "3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attivita' che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22."


Le novità introdotte dal d.l. di Agosto consentivano, dunque, al datore di lavoro che procedesse alla "messa in liquidazione della società senza continuazione dell'attività" la possibilità di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.


E tuttavia la detta normativa non è affatto invocabile nel caso di specie, innanzitutto, ed in senso dirimente, perché il licenziamento è stato adottato sotto la vigenza del generale blocco dei licenziamenti perdurato sino al 17.8.2020 e, in ogni caso, perché nel caso di specie dalla visura prodotta non risulta affatto la messa in liquidazione della società, che risulta attiva alla data di marzo 2021. Peraltro la convenuta, non costituendosi in giudizio, neppure ha inteso offrire qualsivoglia diversa prospettazione dei fatti di causa.


Se tanto è, come detto, il licenziamento per cui è causa deve ritenersi senz'altro comminato in violazione di una norma imperativa, introdotta a tutela di fondamentali interessi sociali, dacché volta a garantire la stabilità dei rapporti di lavoro nell'ambito di una più generale normativa finalizzata alla salvaguardia del sistema economico.


Dal carattere imperativo della disciplina del blocco dei licenziamenti consegue ai sensi dell'art. 1418 c.c. - applicabile anche agli atti unilaterali, quali il licenziamento, in forza dell'art. 1324 cc. - la nullità dei licenziamenti adottati in contrasto con il divieto, con applicabilità della tutela reintegratoria forte di cui all'art. 18 l. n. 300/1970 o, a seconda della disciplina vigente ratione temporis, di cui all'art. 2 d.1gs. 23/2015, derivando la nullità ‘espressamente' dall'art. 1418 c.c. (v. in tal senso, Tribunale di Mantova sentenza n. 112 del 11.11.2020, Tribunale di Milano sent. N. 2551 del 21.1.2021, Tribunale di Roma del 26.2.2021, Tribunale di Venezia sent. n. 158 del 3.3.2021, Tribunale di Ravenna del 7.1.2021).


Nel caso di specie, essendo il rapporto sorto successivamente al 7.3.2015, deve trovare applicazione la tutela di cui all'art. 2,1 comma del D. Lgs. n. 23/2015, che prevede la massima sanzione (reintegra e risarcimento) in relazione ai casi di "nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge", dovendosi fare riferimento al dato testuale codicistico, che vale a qualificare espressamente nullo il contratto - e quindi il licenziamento in forza del richiamo di cui all'art. 1324 c.c. – ove contrario a norme imperative.


Come noto, la detta tutela trova applicazione anche alle imprese che non soddisfano il tradizionale requisito dimensionale per l'applicazione della tutela reale, non essendo la detta tutela stata eccettuata dall'art. 9 del D.LGS. n. 23/2015 che disciplina appunto le piccole imprese e le organizzazioni di tendenza.


Peraltro, in relazione al blocco dei licenziamenti introdotto dalla legislazione emergenziale, una conferma circa l'applicabilità della tutela reale alle imprese di piccole dimensioni in caso di licenziamento comminato in violazione del divieto si rinviene nello stesso art. 46 DL 18/2020 laddove si precisa che il blocco dei licenziamenti opera "indipendentemente dal numero dei dipendenti" (cfr. in tal senso, Tribunale di Ravenna del 7.1.2021, ove si legge che la detta precisazione "funge da cartina al tornasole del ragionamento sopra compiuto in tema di conseguenze del licenziamento (nullita') e di strumenti di tutela conseguenti (reintegra e risarcimento), posto che il riferimento nell'art. 46 alla circostanza che non si potesse licenziare per G.M.O. "indipendentemente dal numero dei dipendenti" va invece riferito all'evidenza al piano proprio delle tutele e, dunque, delle conseguenze, che devono essere - per tutte le imprese - quelle della nullita'"; cfr. nello stesso senso Tribunale di Venezia n. 158 del 3.3.2021).


In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, accertata la nullità del licenziamento comunicato al ricorrente con effetto dal 4.8.2020 per violazione del disposto di cui all'art. 46 D.L. n. 18/2020, la convenuta deve essere condannata alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni che avrebbe maturato dalla cessazione del rapporto sino alla effettiva reintegra, avuto riguardo ad un importo mensile di €1.538,65 - calcolato considerando la retribuzione utile per il calcolo del TFR risultante dalla busta paga prodotta (1420,30 x 13/12 = €1.538,65), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.


La società convenuta deve essere altresì condannata al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione.


Passando alla domanda di pagamento del saldo delle competenze di cui al cedolino paga di agosto 2020, pari ad un importo lordo di €3295,81 (corrispondente a €1752,47 netti), la domanda appare in parte fondata, stante l'assenza di prova, il cui onere gravava sulla datrice di lavoro in qualità di debitrice, del pagamento di quanto riportato nel cedolino.


E tuttavia, la somma lorda di €3295,81 va diminuita anzitutto della ritenuta di €1256,42 per i giorni di assenza (essendo il rapporto cessato il 4.8.2020) ed altresì dell'indennità di anzianità lorda di €334,08, che rappresenta il TFR maturato dal lavoratore, allo stato non esigibile stante la nullità del licenziamento e la persistenza del rapporto.


La convenuta deve essere quindi condannata al pagamento della minor somma lorda di €1705,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.


Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, possono essere compensate in ragione di un terzo, ponendosi la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico della soccombente.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da R.G., con ricorso depositato il 3/03/2021, così provvede:


1. - Dichiara la nullità del licenziamento comunicato al ricorrente con effetto dal 4.8.2020 per violazione del disposto di cui all'art. 46 D.L. n. 18/2020;


2. - Condanna la soc. M. SRL alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto sino alla effettiva reintegra, avuto riguardo ad un importo mensile di €1.538,65, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;


3. - Condanna la soc. M. SRL al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;


4. - Condanna la soc. M. SRL al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma lorda di €1705,31 a titolo di competenze dovute per il mese di agosto 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;


5. - condanna la soc. M. SRL alla rifusione, in favore del ricorrente, di due terzi delle spese di lite che liquida, per detta frazione, in €2000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.


Roma, 07/09/2021