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mercoledì 11 maggio 2022

Illegittima la trattenuta a titolo di permessi non retribuiti in concomitanza con l'emergenza epidemiologica e la conseguente chiusura dell'attività

FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 25/3/2021, il ricorrente F. L. conveniva in giudizio la società AHg s.p.a., premettendo di aver lavorato alle dipendenze della medesima a decorrere dal 1/3/2019, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, qualifica di operaio inquadrato al livello 5 del CCNL Trasporto Aereo - Sezione Handlers, e mansioni di 'operatore unico aeroportuale', che a decorrere dal marzo 2020 le attività produttive ed erogatrici di servizi italiane erano state sottoposte a chiusure, nell'ambito del c.d. 'lockdown' nazionale dovuto all'emergenza sanitaria da Covid - 19, che il deducente, a far data dalla metà di marzo 2020 era dunque stato impossibilitato a rendere la propria prestazione lavorativa in ragione dei provvedimenti emergenziali emanati nelle more della crisi epidemiologica, che a seguito di riscontro del cedolino paga di aprile 2020 era emersa l'indebita trattenuta di E 658,35 lordi a titolo di 'permessi non retr.', per un totale di 67,500 ore, che trattavasi di fattispecie di sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa e non di fattispecie assimilabile a quella dei permessi non retribuiti, con conseguente necessità di disporre la restituzione di quanto indebitamente trattenuto. Tanto premesso ed esposto concludeva: voglia il Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza: accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta operata sulla busta paga di aprile 2020 del sig. L. G. F. a titolo di permessi non retribuiti per un totale di Euro 685,35 lordi o la diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, e, per l'effetto, condannare AH S.P.A., società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di AH NV (C.F. e P.IVA: --omissis--), a corrispondere al sig. L. G. F. Euro 685,35 lordi a titolo di permessi non retribuiti trattenuti dalla busta paga di aprile 2020 o la diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole decorrenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Il ricorso proposto da F. L. G. appare fondato e meritevole di accoglimento, per le motivazioni di seguito enunciate ed esposte. Appare circostanza incontestata e documentale che la società resistente abbia provveduto ad effettuare, nella busta paga del F. trattenute per permessi non retribuiti nel periodo dal 16/03/2020 al 22/03/2020, in concomitanza con l'inizio dell'emergenza epidemiologica e la conseguente chiusura dello scalo di Linate avvenuta, per l'appunto, il 16/3/2020. Corretta appare la qualificazione della fattispecie in termini di sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa per factum principis, ovvero in ragione delle determinazioni governative assunte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, tra cui la chiusura degli scali aeroportuali, luogo di espletamento della prestazione del F. Corollario di tale assunto è l'esonero delle parti dalle reciproche obbligazioni, tra cui il versamento della retribuzione al dipendente con riferimento alle giornate lavorative in cui questi, a sua volta, è stato impossibilitato a svolgere l'attività lavorativa. Assume la società come il ricorso all'istituto del permesso non retribuito scaturisca dall'impossibilità, da parte della società, di gestire la vicenda con la fruizione di 'ferie, permessi retribuiti o congedi ordinari dal momento che il lavoratore non ne disponeva'. Tale tesi non può, tuttavia, essere accolta. Nel periodo in questione risultano emanati due DPCM, rispettivamente in data 8 e 11/3/2020, che prevedono una raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, nonché di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Il successivo 17/3/2020 il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il quale ha previsto la possibilità di ricorrere a trattamenti di integrazione salariale, per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto, con decorrenza retroattiva al 23/2/2020, quale misura straordinaria di sostegno delle attività imprenditoriali colpite dall'emergenza epidemiologiche Covid-19 e per le quali era stata disposta, eventualmente anche con provvedimento governativo, la riduzione e/o totale sospensione dell'attività produttiva/lavorativa. In alcuna disposizione normativa viene, pertanto, prevista la facoltà del datore di lavoro di utilizzare istituti diversi dai permessi retribuiti, ferie e congedi ordinari o la semplice raccomandazione in tal senso. La qualificazione della fattispecie in termini di sopravvenuta impossibilità della prestazione, con esonero del datore di lavoro dal versamento della controprestazione, in caso di inesecuzione della prestazione ad essa legata da vincolo sinallagmatico, non può consentire tuttavia al medesimo l'indebito utilizzo di strumenti, appannaggio del lavoratore, aventi diversa struttura, funzione e regolamentazione, quali i permessi non retribuiti. Gli stessi, difatti, vengono concessi su richiesta del lavoratore in corrispondenza di specifiche esigenze dello stesso, in via esemplificativa: - permessi sindacali di cui all'art. 24 L. n. 300/1970 (c.d. 'Statuto dei Lavoratori'); - altri permessi previsti da norme di legge ovvero dalla contrattazione collettiva, come ad esempio i permessi per esigenze di studio o quelli riconosciuti ai lavoratori subordinati che, ad esempio, ricoprano il ruolo di Consiglieri di Parità. Illegittima appare, dunque, la condotta della AH s.p.a. che sarà, conseguentemente, tenuta alla restituzione, in favore del F., della trattenuta eseguita, nella misura di E 685,35, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, e spese di lite, liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. PQM P.Q.M. Accoglie il ricorso proposto da F.. L. G. e, per l'effetto, accertata l'illegittimità della trattenuta eseguita nella busta paga di aprile 2020, ordina a AH s.p.a. la restituzione, in favore del ricorrente, della somma lorda di E 685,35, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, e condanna la stessa al pagamento delle spese di lite, che liquida in E 1.172,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Milano, 2/3/2022 Depositata in cancelleria il 02/03/2022