Conteggi lavoro

venerdì 10 giugno 2022

errore nella creazione della busta telematica per l'iscrizione a ruolo

Corte appello Torino sez. V, 06/05/2022


 Fatto


MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO


1. Con atto di citazione notificato il 20.04.2021 AA S.r.l. proponeva appello avverso la sentenza n. 1294/2021 pubblicata il 16.03.2021 e notificata il 23.03.2021 con la quale il Tribunale di Torino Prima Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla causa promossa dalla società AA S.r.l. (parte attrice) contro il sig. BB (parte convenuta) e contro la società CC S.r.l. (parte convenuta), rigettava le domande proposte dalla parte attrice che condannava a rimborsare le spese processuali in favore delle parti convenuti, liquidate in euro 13.430,00 oltre accessori per ciascuna parte, ponendo a suo carico le spese di CTU come già separatamente liquidate dal Giudice Istruttore con separato decreto in data 28.01.2020.


Parte attrice aveva agito in giudizio prospettando che la conclusione di alcuni contratti stipulati tra AA S.r.l., in persona del suo (ex) amministratore BB e la società convenuta fosse avvenuta in situazione di conflitto di interessi rilevante ex art. 2475 ter c.c., con conseguente domanda di annullamento degli stessi, con formulazione altresì di domande risarcitorie per il compimento di atti di concorrenza sleale non disgiunti dall'utilizzo di informazioni aziendali segrete nel senso indicato dall'art. 98 c.p.i.


Unitamente all'atto di citazione in appello, iscritto a ruolo della Corte d'Appello in data 10.05.2021, veniva depositata dalla CC S.r.l. una “Istanza conseguente a problematiche sorte nel deposito telematico ai fini dell'iscrizione a ruolo” con la quale si instava affinché venisse disposta l'accettazione del deposito effettuato in data 30.04.2021 con conseguente iscrizione a ruolo dell'appello a quella data o, in via subordinata, affinché venisse disposta la rimessione in termini per poter effettuare l'iscrizione a ruolo dell'appello; alla istanza erano allegati: a) atto di appello; b) pec di consegna in data 3.05.2021; c) pec di accettazione in data 3.05.2021; d) pec di esito controlli automatici, con busta in attesa di accettazione.


2. In data 27.08.2021 si costituiva l'appellata CC S.r.l. che eccepiva preliminarmente l'improcedibilità dell'appello per tardiva iscrizione, nonché l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; concludeva nel merito come in premessa.


In data 3.09.2021 si costituiva l'appellato BB sollevando le medesime eccezioni preliminari e concludendo come in premessa.


3. In data 8.09.2021 la Corte disponeva che, in ossequio alla normativa emergenziale per la prevenzione della diffusione del Covid-19 la prima udienza fissata per il giorno 13.10.2021 si svolgesse mediante trattazione scritta; con ordinanza 21.09.2021 la Corte, vista l'istanza delle parti affinché l'udienza si tenesse in presenza, attesa la complessità e delicatezza delle questioni preliminari e dell'istanza di rimessione in termini, disponeva che la prima udienza del 13 ottobre 2021 si svolgesse in presenza alle ore 11,30.


In data 8.10.2021 parte appellante depositava “Note di deposito” con le quali replicava all'eccezione preliminare delle controparti sulla improcedibilità dell'appello e depositava i seguenti documenti: 72) email al Servizio di Segretariato XY 29 aprile 2021 73) prime pec ricevuta di accettazione 74) prime pec ricevuta di accettazione 75) prime pec ricevuta di accettazione 76) prime pec ricevuta di accettazione 77) seconde pec ricevuta di consegna 78) seconde pec ricevuta di consegna 79) seconde pec ricevuta di consegna 80) seconde pec ricevuta di consegna 81) terze pec esito 1


82) terze pec esito 1 83) terze pec esito 1 84) terze pec esito 1 85) quarte pec 86) quarte pec 87) quarte pec 88) quarte pec 89) dichiarazione Agenzia XY 90) Corte di Cassazione Ordinanza n. 19797/2021 91) copia verbale arbitrato 18.5.2021 92) copia verbale arbitrato 14.9.2021 93) copia verbale arbitrato 3.5.2021 94) copia verbale arbitrato 22.4.2021 95) opposizione richiesta di archiviazione 96) copia verbale arbitrato 27.9.2021


Le note erano oggetto di duplice deposito, di cui il secondo con la seguente agenzia XY finale: Si segnala che i documenti numeri 77, 78. 79, 80, hanno una dimensione incompatibile con lo spazio consentito per formare buste di deposito, in quanto superiori a 30 MB ciascuno. Si provvede al deposito tramite chiavetta USB, previa autorizzazione in tal senso che qui viene richiesta.


4. All'udienza del 13.10.2021 i difensori degli appellati chiedevano l'espunzione delle memorie non autorizzate depositate da AA S.r.l. e dei documenti allegati; parte appellante faceva presente che le memorie erano solo apparentemente due e il deposito di entrambe si era reso necessario per allegare tutti i documenti; chiedeva di poter completare la produzione documentale depositando chiavetta contenente tre file non presenti nella seconda memoria perché di peso superiore ai 30 mega e non comprimibili.


La Corte evidenziava di avere chiesto chiarimenti alla dott. ZZ, funzionaria addetta al PCT ed esponeva l'esito dei suoi accertamenti informatici, dai quali emergeva che l'iscrizione a ruolo, indirizzata alla Pec della Corte d'Appello, riportava nella busta (“datiAtto.xml”) il codice del Tribunale di Torino, che, una volta lavorata la busta, l'aveva rifiutata perché il fascicolo era relativo ad atto di appello da iscrivere in Corte d'Appello.


Parte appellante insisteva nell'istanza di rimessione in termini cui controparte si opponeva e consegnava la chiavetta oggetto di istanza di produzione. Controparti si opponevano e la Corte si riservava.


Con ordinanza 19.10.2021 la Corte respingeva l'istanza di rimessione in termini formulata da parte appellante e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 novembre 2021 ore 11,30.


A tale udienza parte appellante depositava memoria di precisazione delle conclusioni già depositata telematicamente; controparti eccepivano che il foglio di precisazione delle conclusioni depositato da parte appellante datato 9.10.2021 costituiva in realtà una vera e propria memoria difensiva e chiedevano che la Corte non l'ammettesse o in via subordinata concedesse termine per repliche.


La Corte assumeva la causa in decisione concedendo i termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per il deposito delle repliche.


IN DIRITTO


1. La ricostruzione della procedura seguita dall'appellante per l'iscrizione a ruolo del presente appello come operata dalla Corte nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rimessione in termini risulta documentalmente e non è peraltro contestata dalle parti.


In data 30.04.2021 parte appellante procedeva al deposito telematico dell'appello e del relativo fascicolo ai fini dell'iscrizione a ruolo; stante il peso della busta telematica, provvedeva ad un deposito principale e tre complementari; il 30.04.2021 venivano generate e ricevute 4 pec di accettazione (da posta omissis) a (omissis) attestanti l'accettazione dal sistema e l'inoltro all'indirizzo di destinazione (omissis) 4 pec di consegna e 4 pec (da omissis a omissis) attestanti l'esito dei controlli automatici di deposito (con esito: “Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione”).


In data 10.05.2021 ore 10:03 l'appellante provvedeva alla iscrizione dell'appello avanti alla Corte d'Appello di Torino, allegando istanza di rimessione in termini nella quale deduceva:


- che per errore del sistema la cancelleria della Corte d'Appello destinataria della Pec di deposito, non era riuscita a visualizzare l'atto di appello;


- che il deposito era avvenuto correttamente senza che fosse pervenuto alcun atto di rifiuto del deposito da parte della cancelleria competente in pendenza dei termini per l'iscrizione a ruolo, in quanto il deposito effettuato il 30.04.2021 non aveva generato alcuna delle anomalie di cui all'art. 14 comma 7 provv. DGSIA del 16.04.2014;


- che ai sensi dell'art. 16 bis D.L. 179/2012 il deposito con modalità telematica doveva ritenersi tempestivo in quanto avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (e, quindi, nel caso di specie il 30.04.2021);


- che l'impossibilità della cancelleria di visualizzare il deposito non era quindi dipesa da errore della parte.


Alle note scritte depositate dall'appellante in data 8.10.2021 venivano, tra l'altro, allegate le 4 Pec di controllo manuale del deposito (c.d. quarta Pec) attestanti “Deposito su fascicolo appartenente ad altro registro. Corte d'Appello di Torino Sezione Imprese atto di citazione per la S.r.l. AA. Depositare in corte di appello. Atti rifiutati il 4.05.2021” (vedi doc. 87 appellante).


In sede di discussione orale all'udienza del 13.10.2021 venivano acquisite le stampate dei “file datiAtto.xml” siglate dalla funzionaria della Corte d'Appello dott. Giardiello Valentina relative ai due depositi dell'iscrizione a ruolo e attestanti che il primo (in data 30.04.2021) pur indirizzato alla Pec della Corte d'Appello di Torino, riportava come “codice ufficio” quello del Tribunale di Torino (che aveva eseguito i controlli manuali e rifiutato gli atti perché riferiti a giudizio di appello) mentre il secondo era stato correttamente compilato con l'indicazione del “codice ufficio” della Corte d'Appello e pertanto regolarmente accettato da detto ufficio.


Indubbio è quindi che nel deposito del 30.04.2021 vi era una discrasia tra l'indirizzo pec destinatario del deposito (Corte d'Appello di Torino) e i dati atti inseriti nella formazione della busta (con indicazione del codice ufficio del Tribunale di Torino) e che il “malfunzionamento” del sistema riferito dalla dott. Giardiello constava nel fatto di non segnalare con un errore ostativo tale discrasia con la prima o la seconda Pec ma soltanto con la quarta Pec, generata talvolta a distanza di giorni dalle prime tre Pec e quindi oltre la scadenza del termine perentorio per il compimento dell'atto processuale.


Risulta pertanto in fatto che vi è stato un errore nella creazione della busta telematica per l'iscrizione a ruolo con selezione del codice ufficio corrispondente al Tribunale di Torino anziché alla Corte d'Appello di Torino; che la busta è stata correttamente indirizzata alla Pec della Corte d'Appello di Torino che ha generato la seconda e la terza Pec (di accettazione e di controllo automatico) nonché la quarta Pec (con l'esito dei controlli manuali effettuati dal Tribunale di Torino); che il controllo manuale è stato effettuato dal Tribunale di Torino che in data 4.05.2021 ha rifiutato il deposito in quanto l'atto era diretto ad ufficio giudiziario diverso: il “gestore locale”, una volta decifrata la busta, sulla base del codice dell'ufficio giudiziario contenuto nel “datiAtto.xml”, ha veicolato il deposito nel Sicid del Tribunale di Torino che successivamente lo ha rifiutato perché non di sua competenza.


Conseguentemente, la prima iscrizione a ruolo (con codice ufficio corrispondente al Tribunale di Torino) risulta tempestivamente depositata, ma presso ufficio non corretto, che lo ha rifiutato in data 4.05.2021; a seguito di tale rifiuto parte appellante in data 10.05.2021 ha “rinnovato” l'iscrizione a ruolo selezionando il codice ufficio corretto e contestualmente chiedendo la rimessione in termini, peraltro ascrivendo il rifiuto della prima iscrizione ad un malfunzionamento del sistema telematico invece che ad una non corretta creazione della busta telematica da parte sua.


2. Ciò premesso in fatto, va confermata l'ordinanza con la quale la Corte respingeva l'istanza di rimessione in termini: la circostanza che il sistema telematico non preveda un meccanismo di tempestiva segnalazione di detto errore (nella selezione del codice ufficio nella creazione della busta, difforme rispetto all'ufficio giudiziario corretto, destinatario della Pec), non integra un “malfunzionamento” del sistema del processo civile telematico, ma deriva dalla natura stessa dell'errore che ha potuto essere rilevato soltanto dall'ufficio indicato con il codice (errato) che ha lavorato la busta “accorgendosi” della discrepanza tra il codice ufficio e il tipo di atto che si andava a depositare (atto di appello diretto alla corte d'appello). Né può osservarsi che ove il deposito fosse stato manuale al personale di cancelleria quest'ultimo avrebbe immediatamente rilevato l'errore in modo da consentire alla parte di porvi rimedio: per un verso tale dinamica è ipotetica, non potendosi escludere che il funzionario avrebbe rinviato tale verifica per il carico di lavoro e per altro verso si tratta di una prospettazione ormai teorica, atteso l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali e l'impossibilità di pretendere che sia considerato funzionante un sistema solo se è programmato in modo tale da rilevare immediatamente un errore della parte e da segnalarlo per consentirle di porvi rimedio entro il termine processuale perentorio.


Ne consegue che la rimessione in termini, strumentale al valido e tempestivo compimento dell'atto processuale dal quale la parte istante sia decaduta per causa ad essa non imputabile, non può essere concessa in favore dell'appellante che ha dato causa alla decorrenza del termine perentorio per l'iscrizione a ruolo, compilando in modo erroneo la busta telematica con la selezione di un codice ufficio non corrispondente a quello della Corte d'Appello ed avendo anche fatto trascorrere giorni tra la ricezione della quarta Pec (segnalante il motivo del rifiuto) e l'iscrizione a ruolo presso l'ufficio corretto (il 10.05.2021).


Irrilevante è poi che la compilazione erronea non sia stata materialmente eseguita dal difensore personalmente, ma delegata a Società terza: l'onere di iscrizione a ruolo della causa entro il termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c. (richiamato dall'art. 347 c.p.c.) incombe sulla “parte”, intesa come parte processuale e a tale attività processuale provvede il difensore che è responsabile del mancato rispetto del termine processuale perentorio anche se per lo svolgimento di attività processuale (qual è quella di iscrizione a ruolo del giudizio di appello) si avvale di ausiliari tecnico/informatici, in base al disposto dell'art. 2232 c.c., atteso che tale attività rientra nell'alveo dell'incarico professionale conferito dal cliente (come lo è la redazione materiale degli atti, la formazione del fascicolo, la compilazione della nota di iscrizione, ecc., tutte attività strumentali al compimento dell'attività processuale intesa in senso stretto).


3. Tema diverso dalla sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini è quello relativo alla validità della iscrizione a ruolo effettuata il 30.04.2021 presso il Tribunale di Torino.


Difformemente da quanto eccepito dagli appellati, la questione era stata posta da AA S.r.l. nella sua istanza 10.05.2021 nella quale si chiedeva in via principale che venisse “accettata” come valida l'iscrizione a ruolo del 30.04.2021.


Assume infatti parte appellante che entro detto termine perentorio era stata generata e inviata regolarmente la seconda Pec e ciò consentirebbe di ritenere perfezionato a tale data il deposito degli atti per l'iscrizione a ruolo in base alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda Pec, vale a dire la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16-bis, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012.


La tesi è infondata.


Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera invero quattro distinte PEC di ricevuta, in cui la prima, la "Ricevuta di accettazione", attesta che l'invio è stato, appunto, accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario. La seconda, invece, la cd. "Ricevuta di consegna", attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19), il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva. Le successive PEC, la terza e la quarta, attestano, rispettivamente, la terza: l'esito dei controlli automatici del deposito, sull'indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE; il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche; la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB). La quarta PEC attesta poi l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti. (Cassazione sez. L sentenza n. 12422 dell'11.05.2021).


Il perfezionamento del deposito dell'atto processuale con la emissione della seconda Pec ha effetto quindi prenotativo e mira a scongiurare che gli eventuali termini perentori non siano rispettati a causa di ritardi nei controlli automatici e manuali, controlli che non dipendono dalla diligenza della parte e che non la possono quindi pregiudicare; tuttavia, tale meccanismo incide soltanto sul “tempo” del deposito (tanto che rinvia alla disciplina di cui all'art. 155 c.p.c.) ma non sul “modo” del deposito, sicché se l'iscrizione a ruolo viene fatta presso un ufficio giudiziario diverso da quello dovuto (Tribunale anziché Corte d'Appello) dando così luogo al rifiuto degli atti dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario sbagliato, non si consolida quell'effetto prenotativo della seconda Pec e il deposito si perfezionerà soltanto con un nuovo invio della busta all'ufficio giudiziario corretto; va infatti osservato che nessuna sanatoria è possibile ai sensi dell'art. 156 c.p.c. laddove il deposito dell'atto introduttivo sia rifiutato perché iscritto presso l'ufficio giudiziario sbagliato e quindi non per errori materiali di compilazione della nota d'iscrizione (numero di registro o tipo di ruolo-contenzioso anziché volontaria o viceversa), essendo mancato nel caso di specie il contatto con la Corte d'Appello fino al 10.05.2021 e quindi essendo impossibile retrodatare al 30.04.2021 l'iscrizione a ruolo dell'appello.


Ne consegue che l'appello è improcedibile.


Spese


Le spese di lite sono poste a carico di parte appellante in base al principio di soccombenza.


Anche in punto valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di lite le parti sono in disaccordo: parte appellante ha iscritto la causa a ruolo facendo riferimento al valore indeterminabile della causa secondo quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza appellata; la cancelleria inviava biglietto del seguente tenore: In fase di assegnazione si rileva che il valore della causa è pari ad € 899.000,00 (c.u. € 2529,00 x 2 = € 5.058) pertanto si richiede con urgenza il pagamento telematico dell'integrazione pari ad € 2.781,00 in difetto, si procederà all'invio degli atti all'Agenzia delle Entrate. UFFICIO PCT CORTE D'APPELLO.


Il difensore di parte appellante riscontrava la richiesta depositando dichiarazione di valore e precisando con note difensive che: Il riferimento, contenuto nella comunicazione in esame, ad un valore di 899.000 probabilmente è relativo a dei documenti prodotti. Ma la domanda di danno è relativa a perdita del margine di impresa (e quindi non a quell'importo). Tanto che risulta necessaria la determinazione dell'ammontare dei danni a mezzo di Consulenza Tecnica così come espressamente richiesto (“procedendo alla loro valutazione a mezzo di Consulenza Tecnica”) poiché essi non sono determinati


Parte appellata CC S.r.l. osserva che tale fatto confermerebbe l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria formulata dall'attrice appellante che non era neppure in grado di quantificare i presunti danni subiti ed eccepisce che ogni specificazione del danno contenuto in appello sarebbe nuova e quindi inammissibile.


Parte appellata BB rileva il medesimo fatto, rimettendosi alla Corte in ordine alla corretta determinazione del valore della controversia, pur osservando che il valore di euro 899.000,00 indicato dalla cancelleria consegue alla lettura dell'atto di appello (vedi pag. 102 atto di appello: La Corte vorrà pertanto in riforma della decisione accertare a mezzo di nuova CTU che i danni per l'attrice sono costituiti dalla perdita di fatturato 2018 pari a circa € 899.000 e del margine operativo annuo pari al 16% da proiettarsi per periodo temporale determinando, nonché dal maggior costo di sostituzione dei beni sino ad € 1.400.000 circa (€ Profilatrice 440.000 - doc. 44 - Pressopiegatrici (2) 370.000 circa - doc. 45 -, taglio e profilatrice 680.000 doc. 46 -) nonché dalla tassazione delle plusvalenze pari ad € 6.975,00.).


Si ritiene che correttamente il Tribunale abbia individuato il valore della causa come indeterminato alto (vedi pag. 54: i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00”, trattandosi di procedimento di “valore indeterminabile” (tenuto conto dell'art. 5, comma 6, D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”), per ciascuna delle due parti convenute).


Va infatti rilevato che, come da ultimo affermato dalla Cassazione (vedi sez. 1 ord. n. 10984 del 26.04.2021), per la determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato ai fini della liquidazione delle spese di lite da porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento. Per il codice di rito, infatti, nell'ambito delle disposizioni sulla competenza del giudice, il valore della causa «si determina dalla domanda» (art. 10 c.p.c.), secondo le disposizioni successive, dove, con riguardo alle cause relative a somme di danaro, si precisa che «il valore si determina in base alla somma indicata ... dall'attore» (art. 14 c.p.c.). A tali previsioni opera duplice rinvio l'art. 5 d.m. n. 140 del 2012 (nella specie applicabile), secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, «il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile», aggiungendosi che si ha riguardo, «nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata». In caso di rigetto della domanda, il valore si determina con riferimento alla somma domandata; e quando l'attore non abbia affatto operato nell'atto di citazione una individuazione certa del danno richiesto, ma abbia solo indicato un valore orientativo, però rimesso alla successiva indagine ed accertamento giudiziale, il quale sia del tutto mancato in ragione del rigetto della domanda o, addirittura, della conclusione in rito del giudizio, allora la causa resta indeterminabile, ai fini della liquidazione dell'onorario predetto.


Nel caso di specie, né nell'atto di citazione di primo grado né nell'appello è stato indicato il danno specifico e preciso oggetto di domanda, ma sono stati offerti parametri utili ai fini della liquidazione anche in via equitativa ed eventualmente previa CTU. Il valore della controversia è quindi indeterminato alto in ragione delle plurime domande proposte.


Tenuto conto delle tariffe vigenti, del fatto che le parti nelle difese hanno sviluppato soprattutto le questioni preliminari di improcedibilità dell'appello, dell'attività difensiva svolta (senza attività istruttoria), le spese si liquidano -per ciascun appellato- in euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 4.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.


Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.


PQM



definitivamente pronunciando nella causa civile DIAPPELLO iscritta al n. 610/21 R.G. promossa da AA S.r.l. nei confronti di CC S.r.l. e BB, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:


1) Dichiara improcedibile l'appello proposto da AA S.r.l. avverso la sentenza n. 1294/21 pubblicata il 16.03.2021 del Tribunale di Torino Sezione Specializzata in materia di Impresa;


2) Condanna parte appellante AA S.r.l. al rimborso delle spese di lite del grado che liquida in complessivi euro 8.500,00 per compenso a favore di ciascuno dei due appellati, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA di legge.


3) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.


Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 06/05/2022