Cassazione civile sez. II, 06/06/2022, n.18047
Il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, facendo esplicito riferimento a "soggetti" e non a "parti" ha inteso rendere applicabile l'aumento per ognuno dei soggetti, aventi la medesima posizione processuale, senza che possa assumere rilievo la circostanza che taluni d'essi rappresentino una sola parte in senso proprio, così affidando alla discrezionalità del giudice (di regola) tener conto del maggior lavoro, peraltro limitato dalla identità della posizione processuale, che ne deriva all'avvocato a riguardo di ognuno dei soggetti rappresentati e difesi oltre il primo (basti pensare alla necessità di rapportarsi con ognuno d'essi, anagrafare ognuno d'essi e far sottoscrivere la procura a ognuno d'essi), senza che un tale ulteriore impegno professionale risulti anche solo attenuato dal fatto che i detti soggetti rappresentino una sola parte.