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venerdì 25 novembre 2011

Art. 1206 c.c. - Condizioni

Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli [c.c. 1185] nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione [c.c. 1175].