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mercoledì 23 novembre 2011

CASS. SENT. N. 24191/2010

sentenza_n._24191_del_2011

QS 0004
Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. N. 24191/2011 del 17.11.2011

Fatto e diritto

1. La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1273 del 2010, nel confermare la decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta da V.D. dipendente della Coop.L., volta ad ottenere declaratoria di illegittimità e/o nullità del licenziamento intimato ai suoi danni dalla datrice di lavoro in data 10.12.2003, ritenendo ingiustificata, la misura espulsiva, in quanto, a fronte di richiesta del dipendente di imputare a ferie il periodo di malattia, la datrice di lavoro non aveva preso nella debita considerazione, nel quadro delle esigenze organizzative aziendali, tale richiesta, inoltrata per evitare la perdita del posto di lavoro per la scadenza del periodo di comporto. La stessa Corte ha poi osservato che la datrice di lavoro, a fronte della anzidetta richiesta del lavoratore, aveva l’onere di indicare i giorni di assenza con un grado di specificità tale da consentire allo stesso lavoratore di rendersi conto delle assenze contestate. La Coop. L. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 CPC. Resiste il D. con controricorso.

2. La ricorrente ribadisce le difese già svolte in sede di merito e contesta la valutazione del giudice di appello circa la violazione di norme di dritto (art. 115 CPC circa la valutazione degli elementi raccolti), nonché vizio di motivazione. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto la ricorrente si è limitata a prospettare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e degli elementi di fatto e una diversa interpretazione delle norme di legge, rispetto a quanto statuito dai giudici di merito, i quali hanno affermato conclusivamente che, a fronte della richiesta del dipendente di godere delle ferie per evitare il superamento del periodo di comporto per malattia, la datrice di lavoro non aveva indicato modo specifico i giorni di assenza di malattia (cfr Cass. n. 14873 del 2004; Cass. n 23070 del 2007; Cass. n. 16421 del 2010). Né le precedenti considerazioni possono ritenersi superate sulla base dei rilievi, risultanti dalla memoria ex art. 378 CPC della ricorrente, secondo cui il problema giuridico da risolvere nel caso di specie era quello della cd. convertibilità delle cause di assenza dal lavoro su richiesta del lavoratore, atteso che il giudice di appello, come già detto, ha osservato che il lavoratore, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del licenziamento, aveva avanzato richiesta di esplicitazione di motivi, a fronte della quale non vi era stata risposta da parte della Cooperativa L. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 30,00 per esborsi, oltre € 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Depositata in Cancelleria il 17.11.2011