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venerdì 16 dicembre 2011

Cassazione sentenza 01.02.1995, n. 1168


(OMISSIS)


L'Azienda Municipalizzata Igiene Urbana del comune di Venezia (A.M.I.U.) propone ricorso per Cassazione contro la sentenza del tribunale di Venezia in data 18 maggio 1992 - 2 novembre 1992 nei confronti dei resistenti indicati in epigrafe con sette mezzi di annullamento deducendo la violazione delle norme che regolano la rinunzia agli atti del giudizio, la determinazione dell'oggetto della domanda, la prescrizione in tema di risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, e la legittimazione passiva al giudizio, sul rilievo che il tribunale, giudicando quale giudice di appello avverso sentenza non definitiva pronunziata dal pretore, aveva errato:

1) nel non aver considerato che la rinunzia agli atti del giudizio, con conseguente dichiarazione di estinzione del processo, fatta dal dipendente Calloni e dai suoi familiari nei confronti dell'I.N.A.I.L. a seguito dell'equa determinazione della percentuale d'inabilità residuata al primo per una puntura di siringa subita nelle sue mansioni di operatore ecologico, doveva esser ritenuta inoperante, perché, da essa non accettata;

2 e 3) nel non aver considerato che il termine di prescrizione dell'azione intentata nei suoi confronti era quinquennale e non decennale;

4) nel non aver considerato che l'I.N.A.I.L. era obbligato ex lege a rispondere di ogni danno cagionato dal datore di lavoro;

5) nell'aver ritenuto che la rinunzia agli atti del giudizio formulata dagli attori nei confronti dell'I.N.A.I.L. non poteva da essa esser contrastata per mancanza d'interesse sostanziale, dal momento che le eccezioni che aveva formulato erano di carattere esclusivamente processuale;

6) nell'aver escluso che il ricorso introduttivo del giudizio era affetto da nullità insanabile per mancata determinazione dell'oggetto della domanda;

7) nel non aver deciso la causa nel merito prendendo in esame il contestato nesso di causalità tra l'evento (puntura della siringa) ed il danno che ne era conseguito (cirrosi epatica), sotto il profilo di omesso esame di fatto decisivo da parte del primo giudice, che, dopo aver fissato l'udienza di discussione per la risoluzione delle questioni preliminari, aveva omesso di decidere anche sulla responsabilità dell'A.M.I.U., onde il tribunale era incorso nel medesimo vizio di motivazione.

Gli intimati resistono con controricorso, ad eccezione dell'I.N.A.I.L., che si è limitato a depositare procura speciale per la discussione orale della causa. L'azienda ricorrente e le parti resistenti hanno depositato "memoria".


I motivi suddetti, essendo intimamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono tutti infondati.

In ordine al primo mezzo d'impugnazione si osserva che, in punto di fatto, è rimasto accertato che la domanda proposta nei confronti dell'I.N.A.I.L. concerneva il risarcimento del danno da inabilità al lavoro, mentre quella avanzata nei confronti dell'A.M.I.U. riguardava il risarcimento, ex contractu del danno biologico e morale subito dal dipendente, secondo quanto disposto dall'art. 2087 c.c., perché questi svolgeva le sue mansioni senza la protezione adeguata di quanti imperforabili, onde la rinunzia agli atti del giudizio avanzata dagli attori nei confronti dell'istituto assicuratore non era soggetta in alcun modo all'accettazione dell'azienda datrice di lavoro avendo petitum e causa petendi del tutto diversi.

Dev'esser rilevato inoltre, secondo quanto accertato dal tribunale: a) che l'azienda suddetta, al tempo della proposta rinunzia agli atti del giudizio, non si era ancora costituita, onde in nessun caso avrebbe potuto accettarla; b) che l'azienda datrice di lavoro, costituendosi, aveva sollevato soltanto questioni concernenti la competenza del giudice adito, la prescrizione del diritto azionato, la nullità del ricorso introduttivo, e la ritualità della rinunzia agli atti del giudizio da parte dei familiari del lavoratore, e non già questioni concernenti il merito della controversia.

Il collegio, pertanto, ritiene, sul punto, di conformarsi alla giurisprudenza di questa Corte già consolidata nel senso che "al fine della declaratoria dell'estinzione di processo a norma dell'art. 306 cpc, l'accettazione della rinunzia agli atti del giudizio è richiesta soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinunzia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo.

Tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorquando il convenuto abbia chiesto una pronunzia nel merito ovvero abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale. Pertanto, la notificazione della dichiarazione di rinunzia al fine dell'accettazione della stessa, non è necessaria allorché il convenuto, non essendosi costituito, non abbia rivelato alcun interesse alla prosecuzione del processo" (cfr, per tutte, sent. n. 4917 del 24/9/79).

Per quanto concerne il secondo ed il terzo motivo del ricorso, dev'essere rilevato che il termine di prescrizione dell'azione intentata dall'attore nei confronti dell'A.M.I.U. ha carattere contrattuale, ex art. 2087 c.c., onde essa è prescrittibile col decorso di dieci anni.

Il collegio, pertanto, ritiene di confermarsi anche sul punto alla giurisprudenza di questa Corte ormai reiteratamente espressa nel senso che "l'art. 2087 c.c., il quale fa carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro, e la cui inosservanza, pertanto, ove sia stata causa di danno, può esser fatta valere dal dipendente medesimo con azione risarcitoria contrattuale (nell'ordinario termine decennale di prescrizione), indipendentemente dal fatto che la violazione stessa integri estremi di reato, ovvero configuri un illecito aquiliano determinante l'esperibilità di azione contrattuale, in via concorrente, e quindi senza che l'eventuale prescrizione di quest'ultima, come nel caso di decorso della prescrizione quinquennale, possa incidere sull'azione contrattuale" (cfr, per tutte, sent. sez. un. n. 4441 del 14/5/87).

Circa il quarto motivo d'impugnazione di osserva che l'I.N.A.I.L. è obbligato ex lege a risarcire soltanto il danno derivante da inabilità al lavoro e non anche quello biologico, conformemente a quanto affermato da questa Corte già orientata nel senso che "la percentuale (oltre il 10%) d'inabilità permanente parziale, che rileva ai fini del riconoscimento della rendita relativa al lavoratore infortunato, dev'esser determinata con riguardo al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro (generico), secondo i criteri di cui all'art. 78 del d.p.r. 30/6/65 n. 1124 ed alla tabella ivi richiamata, restando esclusa - alla stregua della lettera e della ratio della disciplina normativa, quale risultante anche dai lavori preparatori - la possibilità di tener conto, ai fini anzidetti, del cosiddetto danno biologico o di quello estetico, stante la configurabilità dell'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro come assicurazione finalizzata al risarcimento della perdita o della riduzione della capacità lavorativa degli assicurati e non al risarcimento del danno secondo la nozione più ampia (e perciò comprensiva del danno biologico ed estetico) di cui agli artt. 2043 e segg. cc" (sent. n. 8341 del 25/7/91).

In ordine al quinto motivo, concernente, come già detto la legittimità della rinunzia agli atti del giudizio esercitata dai familiari del lavoratore, si rileva che il tribunale soltanto ad colorandam decisionem, e conformemente a quanto il pretore aveva già rilevato, ha fatto riferimento all'insussistenza dell'interesse ad opporsi da parte dell'A.M.I.U. alla rinunzia suddetta, perché le sue eccezioni erano state tutte di carattere processuale e non già di merito, ma la decisione adottata è rimasta fondata sull'argomento determinante che l'azienda suddetta, a quel tempo, non si era ancora costituita.

Per quanto concerne il sesto motivo d'impugnazione si osserva che il tribunale, con motivazione adeguata e sufficiente nonché priva di vizi logici e giuridici, ha dato compiuta ragione della decisione adottata avendo posto in rilievo che il petitum e la causa petendi che sorreggevano il ricorso introduttivo del giudizio non lasciavano adito ad incertezza alcuna circa la determinazione dell'oggetto della domanda, ex art, 414, n. 3, cpc, dal momento che essi consentivano all'A.M.I.U. di provvedere immediatamente ed efficacemente alla propria difesa anche con riguardo all'esposizione dei fatti ed agli elementi di diritto esposti.

Per quanto concerne, infine, il settimo mezzo di annullamento, si osserva che il giudice a quo non è incorso in alcun vizio di motivazione, dal momento che il merito della controversia era rimasto impregiudicato nel corso del primo grado del giudizio, perché il pretore aveva ritenuto di decidere con sentenza non definitiva soltanto le questioni preliminari prospettate dalle parti rimettendo la definizione delle questioni di merito alla successiva fase istruttoria, onde il tribunale non aveva nulla da decidere sul punto e per tal motivo non è incorso in alcun vizio di motivazione per non avere interloquito sul punto.

Da quanto fin qui esposto consegue che il ricorso è infondato e dev'essere rigettato, onde l'azienda ricorrente dev'essere condannata a pagare in favore dei resistenti le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore dei resistenti le spese del presente giudizio, che si liquidano, in favore di MC ed IB, anche nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla figlia minore KC, in L. omissis oltre L. omissis per onorario di avvocato, nonché in favore dell'I.N.A.I.L., in L. omissis oltre L. omissis per onorario di avvocato.

Così deciso in Roma il 23 marzo 1994.